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Ordinanza

Ordinanza n. 2725/2026 - Palermo, Sezione 5

Giustizia amministrativa202601899

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. VOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Rigetto della domanda di condono edilizio presentata il 29 marzo 1986 ai sensi della l. 47/1985 e ordinanza di demolizione delle opere abusive

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il diniego di condono e l’ordine di demolizione sostenendo che l’immobile rispettava la distanza minima dalla battigia. Hanno prodotto una perizia tecnica che attesta il rispetto della distanza, in contrasto con il dato del portale S.I.T.R. utilizzato dal Comune, dal quale risulterebbe un distacco di 130 metri, inferiore alla soglia di 150 metri. Hanno contestato l’affidabilità della misurazione comunale, basata sul dato cartografico del S.I.T.R. e sulla sola linea di contatto tra terra e mare, rilevando che non sarebbe stato considerato il possibile arretramento della costa per erosione e innalzamento del livello del mare nei decenni successivi alla realizzazione dell’edificio. Hanno inoltre sostenuto che, in presenza di costa rocciosa, la nozione di battigia dovrebbe comprendere anche le porzioni rocciose affioranti e che dovrebbero essere valutati metodi alternativi a quello geometrico lineare.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito dei motivi di ricorso. Ritenuto che la perizia prodotta costituisca un principio di prova e che vi sia contrasto con la misurazione risultante dal S.I.T.R., ha disposto una verificazione tecnica, incaricando il Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo, con facoltà di delega a un professionista qualificato. La verificazione dovrà ricostruire, con riferimento ai primi anni Ottanta e al 29 marzo 1986, se la distanza dell’edificio dalla battigia fosse superiore o inferiore a 150 metri e quale fosse la distanza più probabile, anche considerando eventuali metodi scientifici alternativi alla misurazione geometrica lineare. Sono stati fissati i termini per la designazione del verificatore, l’anticipo di € 1.500 provvisoriamente a carico dei ricorrenti, la nomina dei consulenti tecnici di parte, lo scambio di osservazioni e il deposito della relazione finale entro il 15 febbraio 2027. Le parti devono cooperare lealmente e le operazioni devono svolgersi nel contraddittorio e con trasparenza. Il TAR ha fissato l’udienza pubblica di merito al 9 aprile 2027 e ha sospeso provvisoriamente gli effetti degli atti impugnati. Le spese della fase sono state compensate; il compenso integrale del verificatore sarà determinato nella sentenza definitiva.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAbusi edilizi e sanzioni
RamiEdilizia
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoTutela cautelare

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