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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 02312/2026 del 21/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il Tribunale ha ritenuto legittimo il diniego dell'affidamento in prova in ragione della precedente revoca della misura e del mancato decorso del termine triennale previsto dall'art. 58 quater. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del decreto che dichiarava inammissibile l'istanza di concedere la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale (e accesso alla detenzione domiciliare). Il ricorrente deduceva: (i) vizio di motivazione e violazione di legge per l'applicazione del divieto previsto dall'art. 58 quater L. n. 354 e per presunta violazione dei principi costituzionali e convenzionali (art. 3 e 8 CEDU); (ii) illegittimità per mancata celebrazione dell'udienza camerale prevista dalle norme processuali (artt. 666, 678 c.p.p. e norme connesse).

Norme richiamate

  • art. 47 Legge 26 luglio 1965, n. 354

    Disciplina la misura dell'affidamento in prova al servizio sociale come strumento di esecuzione penale esterna finalizzato al reinserimento; fornisce il quadro normativo sul quale si valuta la prognosi di reinserimento.

  • art. 58 quater Legge 26 luglio 1975, n. 354

    Il divieto triennale, previsto dalle disposizioni censurate, di concessione di benefici e misure alternative conseguente alla revoca di altra misura alternativa precedentemente concessa - evidentemente pensato dal legislatore in chiave di deterrenza contro eventuali violazioni delle prescrizioni inerenti alla misura - si fonda, piuttosto, sul puntuale riscontro da parte dello stesso tribunale di sorveglianza di specifiche violazioni commesse dal condannato durante il godimento della misura medesima

    Stabilisce un divieto temporale (tre anni) di accesso a benefici/misure alternative successivamente alla revoca di una misura precedente; applicazione legittima se la revoca è accertata e il termine non è decorso; la Corte costituzionale chiarisce che il divieto si fonda sull'accertamento di violazioni specifiche commesse durante la misura.

  • art. 3 CEDU

    Richiamato dal ricorrente per profili di trattamento inumano/degradante; la Corte non ha ritenuto provato un contrasto attuale e concreto tra l'applicazione dell'art. 58 quater e il divieto dell'art. 3, pertanto la CEDU non ha determinato diversa soluzione nel caso concreto.

  • art. 8 CEDU

    Invocato dal ricorrente (diritto alla vita privata e familiare); la Corte ha ritenuto che la generica invocazione non fosse sufficiente a travolgere l'applicazione del divieto legale e la decisione motivata del giudice interno.

  • art. 27 Cost.

    Richiamato in relazione al principio di rieducazione della pena; il principio costituzionale coesiste con disposizioni che prevedono limitazioni temporanee dopo la revoca di misure alternative, le quali devono essere applicate nei limiti stabiliti dalla legge e dalla giurisprudenza costituzionale.

  • artt. 666, quinto comma, e 678, secondo comma, c.p.p.

    Norme processuali sulla procedura di riesame/istanza: la declaratoria d'inammissibilità de plano è legittima quando manchino i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda; non sempre è necessaria l'udienza camerale se la legge non consente l'accoglimento per carenza di presupposti.

  • art. 51 ter L. 354/75

    Consente la sospensione della misura alternativa in presenza di nuove misure cautelari; nel caso la sospensione e la successiva revoca hanno determinato il ripristino della detenzione e l'attivazione del divieto triennale.

  • art. 616 c.p.p.

    Consente la condanna alle spese processuali e ad una somma a titolo di ammenda o cassa delle ammende per impugnazioni infondate o irrituali; applicata dal giudice della cassazione per l'irritualità dell'impugnazione.

  • Corte costituzionale - sentenza n. 173/2021

    Il divieto triennale, previsto dalle disposizioni censurate, ... si fonda, piuttosto, sul puntuale riscontro da parte dello stesso tribunale di sorveglianza di specifiche violazioni commesse dal condannato durante il godimento della misura medesima

    La pronuncia precisa la portata applicativa dell'art. 58 quater: il divieto è collegato all'accertamento concreto di violazioni commesse durante la misura alternativa e può essere applicato come criterio di esclusione dall'accesso a nuove misure alternative.

Massime di principio

  • Se una misura alternativa è stata revocata, il divieto triennale previsto dall'art. 58 quater impedisce normalmente la concessione di nuove misure alternative fino al decorso del termine; il giudice verifica l'accertamento delle violazioni che hanno determinato la revoca.
  • La valutazione per l'affidamento in prova è 'caso per caso' e deve tener conto di reato, precedenti, condotta carceraria, percorso trattamentale e indagine sociale; tuttavia la sussistenza di un divieto legale può legittimamente condurre al diniego senza ulteriore sindacato se i presupposti non sono presenti.
  • Richieste basate su profili costituzionali o convenzionali (art. 3 e 8 CEDU, art. 27 Cost.) richiedono la dimostrazione di un impatto concreto e attuale della normativa sulla situazione del detenuto; mere allegazioni generiche raramente ribaltano l'applicazione di divieti espressi dalla legge.
  • La mancata celebrazione di un'udienza camerale non è automaticamente viziatrice se, secondo la legge, mancano i presupposti sostanziali per accogliere la domanda; tuttavia il difensore dovrebbe documentare e sollecitare l'istruttoria quando sussistano elementi nuovi e decisivi.
  • Impugnazioni evidentemente infondate o proceduralmente irrituali possono essere dichiarate inammissibili e comportare condanna alle spese e sanzioni pecuniarie (art. 616 c.p.p. e cassa delle ammende); valutare la fondatezza dell'impugnazione prima di proporla.

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