Cassazione Civile, Sentenza n. 40035/2021 del 14/12/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza d'appello che aveva dichiarato l'improcedibilità della domanda nell'opposizione a decreto ingiuntivo per mancato rispetto del termine di 15 giorni assegnato dal giudice per l'avvio della mediazione delegata. Questione centrale: se il termine di 15 giorni fissato dal giudice ai sensi dell'art. 5, comma 2, d.lgs. 28/2010 abbia natura perentoria/endoprocessuale tale da determinare automaticamente l'improcedibilità della domanda quando non rispettato, oppure se rilevi l'effettivo esperimento della mediazione (in particolare il primo incontro conclusosi senza accordo) entro l'udienza fissata dal giudice.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che, nella mediazione demandata dal giudice (ope iudicis), la condizione di procedibilità ai sensi dell'art. 5, comma 2 e 2-bis, d.lgs. 28/2010 si realizza con l'effettivo esperimento della procedura di mediazione entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice, ossia con lo svolgimento del primo incontro davanti al mediatore conclusosi senza accordo. Ne consegue che il termine di 15 giorni fissato dal giudice per la presentazione della domanda di mediazione ha natura non perentoria/ordinatoria e la sua mera inosservanza non comporta automaticamente l'improcedibilità della domanda. La sentenza d'appello è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione, per nuovo esame alla luce del principio di diritto enunciato; inoltre la corte ha disposto la condanna per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
d.lgs. 28/2010, art. 5, commi 2 e 2-bis
2. Fermo quanto previsto dal comma 1-bis e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, puo' disporre l'esperimento del procedimento di mediazione; in tal caso, l'esperimento del procedimento di mediazione e' condizione di procedibilita' della domanda giudiziale anche in sede di appello. Il provvedimento di cui al periodo precedente e' adottato prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non e' prevista, prima della discussione della causa. Il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6 e, quando la mediazione non e' gia' stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. 2-bis. Quando l'esperimento del procedimento di mediazione e' condizione di procedibilita' della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo.
La Corte interpreta questi commi nel senso che la condizione di procedibilità si realizza con l'effettivo esperimento della mediazione (il primo incontro conclusosi senza accordo) entro l'udienza fissata dal giudice; non è il rispetto formale del termine di 15 giorni a determinare automaticamente l'improcedibilità.
d.lgs. 28/2010, art. 6
1. Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a tre mesi. 2. Il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione, ovvero dalla scadenza di quello fissato dal giudice per il deposito della stessa e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi del sesto o del settimo periodo del comma 1-bis dell'articolo 5 ovvero ai sensi del comma 2 dell'articolo 5, non e' soggetto a sospensione feriale.
L'art. 6 delimita la durata massima della mediazione e il decorso del termine; la Corte lo utilizza per sottolineare che la verifica dell'avvenuto esperimento della mediazione è da effettuarsi nell'udienza fissata dal giudice, e che il termine di durata non giustifica automaticamente la sanzione perente quando la mediazione sia comunque stata effettivamente esperita.
codice di procedura civile, art. 152
La Corte ritiene inapplicabile la trasformazione del termine di 15 giorni in un termine perentorio endoprocessuale richiamando l'art. 152 c.p.c.: non vi è nell'art. 5 d.lgs. 28/2010 un'esplicita indicazione che il termine debba avere natura perentoria, quindi l'art. 152 non può essere automaticamente invocato per farne derivare la decadenza.
codice di procedura civile, art. 154
Richiamato in relazione alla disciplina dei termini processuali; la Corte rileva che la disciplina sulla mediazione delegata non contiene una chiara previsione che renda perentorio il termine assegnato dal giudice, per cui la sanzione della decadenza non può essere presunta.
Massime di principio
- Quando il giudice dispone la mediazione 'ope iudicis' (delegata), ai fini della condizione di procedibilità rileva l'effettivo esperimento della mediazione: è sufficiente che si sia tenuto il primo incontro davanti al mediatore e che questo si sia concluso senza accordo entro l'udienza di verifica fissata dal giudice.
- Il termine di 15 giorni assegnato dal giudice per la presentazione della domanda di mediazione ha natura prevalentemente ordinatoria/formale e la sua violazione non determina automaticamente l'improcedibilità della domanda se la mediazione è stata comunque effettivamente esperita nei termini rilevanti ai fini del giudizio.
- Il giudice, nell'udienza fissata ex art. 5, comma 2, d.lgs. 28/2010, deve verificare se la condizione di procedibilità si è realizzata (esame del verbale di mediazione o attestazione del primo incontro); solo in mancanza di qualsiasi esperimento della mediazione e se il ritardo è imputabile alla parte può configurarsi il rischio di improcedibilità.
- L'adozione di una sanzione estintiva o di decadenza richiede un'espressa previsione legislativa: in assenza di tale previsione la corretta interpretazione tutela l'effettivo svolgimento della procedura conciliativa, coerentemente con la finalità deflattiva della mediazione.
- In ipotesi particolari (ad es. fissazione dell'udienza di verifica immediatamente dopo la scadenza del termine di durata della mediazione e inerzia colpevole della parte) permane il rischio che il giudice dichiari l'improcedibilità se la mediazione non è stata attivata o esperita nei termini rilevanti.
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