Cassazione Penale, Sentenza n. 14921/2024 del 11/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorsi in Cassazione sono stati proposti avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania (05/12/2022) che, in parte, aveva confermato le condanne di primo grado per associazione mafiosa ex art. 416-bis cod. pen. (famiglia di Caltagirone) e reati scopo, nonché la condanna per detenzione di armi per Vincenzo Di Benedetto. I motivi di impugnazione riguardano: contestazione dell'interpretazione delle intercettazioni (sostenendo che termini criptici si riferissero ad animali e non ad armi); richiesta di valutazione della validità del riconoscimento vocale senza perizia fonica; contestazione dell'attendibilità e utilizzabilità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (Palio, Corra); denuncia di travisamento della prova e di errata qualificazione del reato piu grave ai fini della continuazione; censura del diniego delle circostanze attenuanti generiche; contestazione della commisurazione della pena. I ricorrenti chiedevano annullamento o riforma delle condanne e/o riconsiderazione delle pene.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibili i ricorsi di Vincenzo Di Benedetto, Salvatore Di Benedetto e Liborio Palacino, e ha rigettato come infondati i ricorsi di Giacomo Polizzi e Giuseppe Tangorra. Sono quindi confermate le pronunce di merito (conferma delle condanne e delle determinazioni sanzionatorie così come rideterminate in appello ove applicabile). La Corte ha motivato il rigetto sottolineando il principio per cui l'interpretazione del linguaggio criptico nelle intercettazioni costituisce questione di fatto rimessa al giudice di merito (purché logica e conforme alle massime di esperienza), ha ritenuto legittimo il ricorso al riconoscimento vocale operato dalla polizia giudiziaria senza perizia fonica in assenza di elementi oggettivi contrari, e ha confermato la possibile utilizzazione e riscontro delle dichiarazioni dei collaboratori quando suffragate da elementi estrinseci e intercettazioni. Ha inoltre ritenuto non sindacabile in Cassazione il giudizio motivazionale del diniego delle attenuanti generiche quando fondato su valutazioni non contraddittorie. Conseguenze pratiche: condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali; condanna al versamento di una somma alla Cassa delle ammende per i ricorsi dichiarati inammissibili (liquidata in euro 3000); condanna solidale dei ricorrenti alla rifusione delle spese di costituzione e difesa della parte civile, liquidate come da dispositivo.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
Reato di associazione mafiosa; la Corte conferma che la nomina a capogruppo o l'investitura fiduciaria, unitamente ad atti di militanza e partecipazione fattiva, possono dimostrare la partecipazione organica e dinamica al sodalizio
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti alla motivazione in cassazione; i motivi sono enunciati nei limiti richiesti per la motivazione
art. 133 cod. pen.
Criteri per il riconoscimento delle attenuanti generiche; la Corte ricorda che la valutazione è di fatto e sindacabile in legittimità solo nei limiti della logica e della completezza motivazionale
art. 81 cod. pen.
Continuità di reati; la Corte richiama il principio per l'individuazione del reato più grave nella continuazione in base alla pena edittale
artt. 56 e 629 cod. pen.
Riferimento ai fatti di reato e alla continuazione rispetto a precedenti condanne richiamate nel giudizio
art. 591 cod. proc. pen.
Prescrizioni sull'inammissibilità per motivi non specifici e sulla necessità del confronto con la motivazione impugnata
d.l. n. 151/1991 (art. 7) richiamato
Norma richiamata nella discussione sulla gravità della tentata estorsione aggravata e sul confronto tra massimi edittali per la determinazione del reato più grave
Massime di principio
- L'interpretazione del linguaggio criptico nelle intercettazioni è valutazione di fatto del giudice di merito: la Cassazione sindaca solo la logica e la coerenza motivazionale, non la scelta interpretativa ragionevole
- Il riconoscimento vocale operato da polizia giudiziaria può essere utilizzato senza perizia fonica se corredato da elementi oggettivi che lo suffragano; l'onere di dimostrare elementi oggettivi contrari grava sulla difesa
- Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia possono costituire prova valida se intrinsecamente attendibili e/o riscontrate da elementi estrinseci (intercettazioni, comportamenti, riscontri oggettivi)
- Il diniego delle attenuanti generiche è valutazione di merito: è insindacabile in Cassazione salvo motivazione contraddittoria o illogica; il giudice può basarsi anche su singoli elementi ritenuti preponderanti
- La nomina o l'investitura a capo gruppo o referente territoriale, unitamente a comportamenti concreti e ripetuti, può suffragare l'intraneità del soggetto al clan e integrare la partecipazione all'associazione mafiosa
- Il vizio di travisamento della prova in Cassazione è circoscritto alla verifica di una distorsione evidente della trasposizione dagl'atti al ragionamento e non consente una rivalutazione del significato delle intercettazioni
- In tema di reato continuato, il reato piu grave si individua con riferimento alla pena edittale: per la determinazione della continuazione il criterio oggettivo delle pene in astratto prevale
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