Sentenza del 05/10/2016 n. 247 - Comm. Trib. Prov. Lecco
PROCESSO TRIBUTARIO - Art. 32 d.lgs. 546/1992 - Natura del termine - Abrogazione art. 7, comma 3 - Documenti in appello - Produzione in udienza - Integrazione motivi - Preclusione - Perentorietà termine - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la natura del termine previsto dall'art. 32 del d.lgs. 546/1992 per il deposito dei documenti nel processo tributario. La questione consiste nello stabilire se i documenti possano essere prodotti direttamente in udienza oppure se il mancato rispetto del termine comporti una decadenza. È stato inoltre esaminato il rapporto con l'art. 58, che consente la produzione di nuovi documenti in appello, con l'art. 24 sull'integrazione dei motivi e con l'abrogato art. 7, comma 3, relativo al potere della commissione di ordinare il deposito di documenti.
La decisione
Il termine per il deposito dei documenti ex art. 32 d.lgs. 546/1992 è stato ritenuto perentorio, anche in assenza di un'espressa qualificazione legislativa, perché finalizzato a garantire il diritto di difesa e il contraddittorio. La produzione dei documenti per la prima volta in udienza è quindi inammissibile, poiché impedisce alla controparte di esaminarli adeguatamente, predisporre una difesa ponderata ed eventualmente integrare i motivi di ricorso. La possibilità di produrre nuovi documenti in appello non consente di eludere le preclusioni maturate in primo grado.
Norme richiamate
Art. 32 d.lgs. 546/1992
Il termine per il deposito dei documenti è perentorio e il suo mancato rispetto comporta l'inammissibilità della produzione tardiva, in quanto il termine tutela il diritto di difesa e il principio del contraddittorio.
Art. 58 d.lgs. 546/1992
La facoltà di produrre nuovi documenti in appello non legittima la violazione delle preclusioni previste per il primo grado e non sana la produzione tardiva effettuata in udienza.
Art. 24 d.lgs. 546/1992
La produzione tempestiva dei documenti è necessaria anche per consentire alla controparte di valutare se integrare i motivi di ricorso; la produzione a sorpresa compromette tale facoltà.
Art. 7, comma 3, d.lgs. 546/1992, abrogato
L'abrogazione della disposizione, che consentiva alla commissione tributaria di ordinare il deposito di documenti necessari, rafforza l'idea che non sia possibile supplire d'ufficio alla tardività delle parti.
Massime di principio
- Nel processo tributario, i termini previsti per il deposito dei documenti possono essere considerati perentori anche quando la legge non lo dichiara espressamente, se sono funzionali alla tutela del contraddittorio e del diritto di difesa.
- La produzione di documenti direttamente in udienza, senza previo deposito nel termine, è normalmente inammissibile quando impedisce alla controparte di esaminarli e replicare adeguatamente.
- La possibilità di produrre nuovi documenti in appello non costituisce una sanatoria automatica delle decadenze maturate in primo grado.
- Le parti devono depositare tempestivamente tutti i documenti rilevanti, poiché la tardività può impedirne l'utilizzo e non può essere superata invocando genericamente esigenze di giustizia o di completezza istruttoria.
- La valutazione concreta può dipendere dalle circostanze del caso, ma la parte che produce tardivamente deve comunque dimostrare, ove previsto, l'impossibilità non imputabile di rispettare il termine e l'assenza di pregiudizio per il contraddittorio.
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