Deliberazione n. 107 del 27/02/2025
Provvedimento del 27 febbraio 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica due provvedimenti d’urgenza adottati dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC, a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa a materiale audio, immagini o video sessualmente esplicito destinato a rimanere privato. Le misure mirano a impedire l’eventuale diffusione del materiale sulle piattaforme indicate e a prescriverne la conservazione, se acquisito in chiaro, per finalità probatorie e per un periodo di dodici mesi. Il provvedimento si limita quindi alla ratifica delle determinazioni urgenti già assunte, in applicazione della procedura speciale prevista per i casi di c.d. revenge porn.
Ratifica di misure urgenti nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito oggetto di segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy
Ratifica di misure urgenti per la prevenzione della diffusione di materiale sessualmente esplicito
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato due determinazioni urgenti adottate dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC, nell’ambito della procedura speciale prevista dall’art. 144-bis del Codice privacy per i casi di c.d. revenge porn. Il provvedimento interviene a seguito della segnalazione della persona interessata, che aveva rappresentato il rischio di diffusione, tramite piattaforme digitali, di materiale a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato.
Presupposti della segnalazione e base normativa
La decisione richiama l’art. 144-bis del Codice, che attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni da chiunque, inclusi i minori ultraquattordicenni, abbia fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, possano essere oggetto di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione attraverso piattaforme digitali senza consenso.
Il medesimo articolo prevede che l’Autorità decida entro quarantotto ore dal ricevimento della segnalazione, ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice. Nel caso di specie, la segnalazione era stata trasmessa all’Ufficio del Garante con richiesta di intervento nei confronti delle piattaforme Instagram e Telegram indicate dalla persona interessata.
Misure urgenti adottate dal dirigente competente
Verificata la compatibilità della segnalazione con la previsione normativa richiamata, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato, in via d’urgenza, le determinazioni nn. 44 e 45 del 19 febbraio 2025. Con tali atti ha:
- ingiunto a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
- prescritto alle medesime società la conservazione dell’eventuale materiale oggetto della segnalazione che fosse acquisito in chiaro dalle piattaforme, esclusivamente a fini probatori, per dodici mesi a decorrere dal ricevimento del provvedimento;
- richiesto che la conservazione avvenisse mediante misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e che le modalità adottate fossero comunicate tempestivamente all’Autorità.
Ratifica finale del Garante
Le determinazioni dirigenziali sono state trasmesse ai gestori delle piattaforme con note del 19 febbraio 2025. Il Garante, esaminate le osservazioni presentate e la documentazione in atti, ha quindi ratificato i provvedimenti urgenti ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019.
Il provvedimento non dispone sanzioni pecuniarie né accerta ulteriori violazioni: si limita a confermare le misure cautelari adottate d’urgenza per prevenire l’eventuale diffusione del materiale segnalato e per assicurare la conservazione probatoria nei limiti indicati.
Punti principali
Origine della segnalazione e ambito applicativo
La persona interessata ha segnalato al Garante di versare in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis del Codice privacy, chiedendo un intervento nei confronti delle piattaforme Instagram e Telegram. La procedura riguarda la possibile diffusione, senza consenso, di registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati.
Provvedimenti urgenti adottati dal dirigente
Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza le determinazioni nn. 44 e 45 del 19 febbraio 2025, ordinando a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash, e di conservare l’eventuale materiale acquisito in chiaro a soli fini probatori.
Conservazione del materiale e tutela probatoria
Alle piattaforme è stato prescritto di conservare il materiale eventualmente acquisito in chiaro per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, adottando misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e comunicando tempestivamente all’Autorità le modalità di conservazione.
Ratifica del Garante
Il Garante, riunito il 27 febbraio 2025, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, ratifica i provvedimenti urgenti già adottati il 19 febbraio 2025 nei confronti dei gestori delle piattaforme. Il testo non contiene ulteriori valutazioni di merito, né sanzioni pecuniarie, ma solo la conferma delle misure cautelari finalizzate a prevenire la diffusione del materiale segnalato.
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