Sentenza del 21/02/2019 n. 930 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Registro, Ipotecaria e Catastale - Liquidazione dell'imposta di registro ed irrogazione sanzioni - Atto transattivo a carattere novativo - Consegue decreto ingiuntivo - Imposta di registro in misura proporzionale - Applicazione - Principio di alternatività tra IVA e imposta di registro - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato respinto. È stata confermata l'applicazione dell'imposta di registro proporzionale del 3% sul valore della condanna contenuta nel decreto ingiuntivo, non ravvisandosi i presupposti per applicare il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro. Restano conseguentemente dovute anche le sanzioni, nei limiti della validità della relativa contestazione.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la tassazione di un decreto ingiuntivo emesso sulla base di un atto transattivo a carattere novativo. Il ricorrente sosteneva che dovesse operare il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro, con conseguente esclusione o limitazione dell'imposta proporzionale. I giudici hanno invece ritenuto applicabile l'art. 8, comma 1, lettera b), della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986, che assoggetta i decreti ingiuntivi esecutivi all'imposta di registro proporzionale del 3%, salvo la parte relativa a corrispettivi o prestazioni soggetti a IVA.
Norme richiamate
d.P.R. n. 131/1986, art. 8, comma 1, lettera b), della tariffa, parte prima
Imposta proporzionale del 3% per gli atti dell'autorità giudiziaria ordinaria e speciale recanti condanna al pagamento di somme o valori, compresi i decreti ingiuntivi esecutivi.
Il decreto ingiuntivo esecutivo fondato su un atto transattivo a carattere novativo è soggetto all'imposta di registro proporzionale del 3% sul valore della condanna.
Nota II) all'art. 8 della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986
Gli atti di cui al comma 1, lettera b), non sono soggetti all'imposta proporzionale per la parte in cui dispongono il pagamento di corrispettivi e prestazioni soggetti all'imposta sul valore aggiunto.
L'esclusione dall'imposta proporzionale opera solo limitatamente alle somme riferibili a corrispettivi o prestazioni effettivamente soggetti a IVA.
d.P.R. n. 131/1986, art. 40
Principio di alternatività tra IVA e imposta di registro.
Il principio di alternatività non esclude automaticamente l'imposta di registro sul decreto ingiuntivo: occorre verificare se la condanna riguardi effettivamente corrispettivi o prestazioni soggetti a IVA.
Cassazione, sentenza n. 1342/2018
Richiamata quale precedente giurisprudenziale sul trattamento fiscale dei decreti ingiuntivi emessi sulla base di atti transattivi e sull'applicazione dell'imposta di registro proporzionale.
Massime di principio
- Un decreto ingiuntivo esecutivo è normalmente soggetto all'imposta di registro proporzionale del 3% quando contiene una condanna al pagamento di somme.
- La natura transattiva o novativa dell'accordo posto a fondamento del decreto ingiuntivo non impedisce, di per sé, l'applicazione dell'imposta proporzionale prevista per il provvedimento giudiziario.
- Il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro opera solo per la parte della condanna riferibile a corrispettivi o prestazioni concretamente soggetti a IVA; non si applica automaticamente all'intero importo.
- Per determinare l'imposta occorre distinguere la componente della somma dovuta che costituisce corrispettivo soggetto a IVA dalle altre componenti, come somme derivanti dalla definizione transattiva, penali, risarcimenti o obbligazioni novative.
- In presenza di un decreto ingiuntivo fondato su una transazione novativa, l'onere di dimostrare che le somme siano collegate a prestazioni imponibili IVA è rilevante per ottenere l'esclusione dell'imposta proporzionale.
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