Prescrizioni del Garante n. 432 del 11/06/2026
Provvedimento dell'11 giugno 2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante, quale autorità capofila nel meccanismo di cooperazione transfrontaliera, ha esaminato il reclamo di una cittadina francese contro Geox S.p.A. per la ricezione di SMS promozionali nonostante ripetute richieste di opposizione/cancellazione del numero di telefono. All’esito dell’istruttoria ha ritenuto che la criticità fosse già cessata, isolata e non tale da rendere necessario l’esercizio di poteri correttivi o sanzionatori. Il procedimento è stato quindi chiuso senza misure, con richiamo al costante rispetto del GDPR da parte della società.
Geox S.p.A.: reclamo su SMS promozionali nonostante opposizione/cancellazione dei dati di contatto
Geox S.p.A. - reclamo su SMS promozionali inviati nonostante l’opposizione
Il provvedimento riguarda un reclamo transfrontaliero contro Geox S.p.A. per l’invio di SMS promozionali a una cittadina francese che sosteneva di aver revocato il consenso e chiesto la cancellazione del proprio numero di telefono. Il Garante italiano, investito del caso come autorità capofila, ha deciso di chiudere il procedimento senza adottare misure correttive o sanzionatorie.
Contesto procedurale e cooperazione tra autorità
Il reclamo è stato presentato alla CNIL il 18 gennaio 2019 e trasmesso al Garante il 25 settembre 2019 nell’ambito del meccanismo di cooperazione previsto dagli artt. 60 e seguenti del GDPR per i trattamenti transfrontalieri. Il Garante ha riconosciuto la propria competenza come autorità capofila, in quanto Geox dispone di uno stabilimento unico in Italia, e ha gestito il caso nel quadro della procedura IMI con coinvolgimento della CNIL.
Fatti contestati dal reclamante
L’interessata ha riferito di aver ricevuto, dall’ottobre 2018, sei messaggi promozionali via SMS relativi ai prodotti Geox. Ha affermato di aver esercitato quattro volte l’opposizione tramite il canale indicato dalla società, inviando il messaggio "STOP" al numero breve 36105, ma di aver continuato a ricevere comunicazioni. Ha quindi chiesto la cancellazione del proprio numero dai dati del titolare, richiamando il diritto di cancellazione ex art. 17 GDPR.
Riscontri forniti da Geox
Geox ha precisato che la reclamante aveva aderito al programma di fidelizzazione "Benefeet" il 5 agosto 2018 in un negozio fisico in Francia, conferendo il consenso a ricevere comunicazioni commerciali e indicando il proprio numero di cellulare. La società ha illustrato i canali messi a disposizione per l’esercizio dei diritti: indirizzo email dedicato, link nelle comunicazioni email, contatto telefonico, form online e richiesta presso i negozi fisici.
Per il mercato francese, Geox ha spiegato che la revoca del consenso poteva essere effettuata anche via SMS con parola chiave "STOP". Nel caso concreto, la richiesta del 13 ottobre 2018 era stata inserita nel sistema di gestione della black list, ma non correttamente processata per un errore tecnico della piattaforma; inoltre, il provider francese del numero breve avrebbe trasmesso alla società solo la prima richiesta, senza gestione efficace dei successivi solleciti.
La società ha poi riferito di avere aggiornato i sistemi nel marzo e nel settembre 2019, automatizzando la gestione delle richieste di cancellazione via SMS e sostituendo la precedente piattaforma con quella di Salesforce.com EMEA Limited. Ha infine comunicato che il 10 agosto 2019 l’interessata aveva modificato la propria anagrafica in negozio, confermando il consenso a ricevere comunicazioni commerciali via email. In seguito, il 20 maggio 2020, Geox ha scritto direttamente all’interessata in lingua francese, spiegando quanto accaduto, confermando la cancellazione del numero di cellulare e chiedendo conferma del consenso per l’email marketing.
Valutazioni dell’Autorità
Il Garante ha ritenuto che non vi fossero i presupposti per avviare un procedimento volto all’adozione di misure correttive ex art. 58, par. 2, GDPR, richiamando il principio di discrezionalità delle autorità di controllo affermato dalla Corte di giustizia nella causa C-768/21, TR contro Land Hessen. In base a tale orientamento, l’autorità non è tenuta a intervenire con poteri correttivi quando ciò non sia appropriato, necessario o proporzionato rispetto alla violazione riscontrata.
Nel merito, l’Autorità ha considerato che la mancata cancellazione dei dati fosse dipesa da un errore tecnico del sistema del fornitore e dalla mancata trasmissione delle richieste successive da parte del provider francese. Ha inoltre valorizzato il fatto che la cancellazione del numero fosse comunque già avvenuta prima dell’intervento del Garante, che la società avesse inviato una lettera di scuse e che il sistema di gestione delle richieste via SMS fosse stato migliorato nel 2019.
Sono stati ulteriormente evidenziati elementi che hanno deposto per la chiusura del caso senza misure:
- la criticità era isolata;
- non risultavano precedenti analoghi a carico del titolare;
- il dato coinvolto era un numero di telefono, quindi un dato comune;
- la società metteva a disposizione diversi canali per l’esercizio dei diritti;
- l’interessata aveva successivamente confermato un consenso al marketing via email.
Esito finale e richiami normativi
Ritenendo la misura non appropriata, necessaria o proporzionata, anche perché la carenza era già cessata nel corso dell’istruttoria, il Garante ha condiviso con la CNIL l’intenzione di chiudere il procedimento e, successivamente, il progetto di decisione ai sensi dell’art. 60, par. 3, GDPR. Non essendo state sollevate obiezioni motivate dalle autorità interessate, è stata adottata la chiusura del procedimento senza misure correttive e sanzionatorie.
Contestualmente, il Garante ha richiamato Geox al costante rispetto degli obblighi imposti dal Regolamento, ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. d), GDPR e delle corrispondenti disposizioni del regolamento interno n. 1/2019. Non è stata irrogata alcuna sanzione pecuniaria. Il provvedimento richiama anche le Linee guida EDPB 2/2022 sull’applicazione dell’art. 60 GDPR e indica la possibilità di opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria nei termini di legge.
Punti principali
Origine del reclamo e trattamento contestato
Una cittadina francese ha presentato reclamo alla CNIL nel gennaio 2019, poi trasmesso al Garante italiano per la cooperazione transfrontaliera, lamentando di aver ricevuto sei SMS promozionali di Geox a partire dall’ottobre 2018. L’interessata sosteneva di aver esercitato più volte l’opposizione inviando la parola "STOP" al numero breve indicato nei messaggi, senza che la ricezione cessasse, e chiedeva la cancellazione del proprio numero di telefono dalla banca dati del titolare.
Ruolo del Garante come autorità capofila
Poiché Geox aveva stabilimento unico in Italia, il Garante si è qualificato come autorità capofila ai sensi degli artt. 56 e 60 del GDPR. Il procedimento è stato quindi gestito nel quadro del meccanismo di cooperazione con la CNIL e con le altre autorità interessate.
Esiti dell’istruttoria su Geox
Geox ha chiarito che l’interessata aveva aderito al programma fedeltà "Benefeet" in Francia, prestando il consenso alle comunicazioni commerciali e fornendo il numero di cellulare. La società ha spiegato che la richiesta di revoca inviata via SMS il 13 ottobre 2018 era stata caricata nella black list, ma non correttamente gestita per un errore tecnico della piattaforma e per la mancata trasmissione delle successive richieste da parte del provider francese. Ha inoltre riferito di aver poi aggiornato i sistemi nel 2019, sostituendo la piattaforma e cancellando il numero anche a seguito dell’aggiornamento dell’anagrafica effettuato dall’interessata nel 2019.
Valutazione del Garante e chiusura del procedimento
L’Autorità ha ritenuto che non sussistessero i presupposti per l’adozione di misure ex art. 58, par. 2, GDPR, richiamando anche la giurisprudenza della Corte di giustizia sul potere discrezionale delle autorità di controllo quando un intervento correttivo non sia appropriato, necessario o proporzionato. Sono stati valorizzati il carattere isolato dell’episodio, l’assenza di precedenti, la natura comune del dato trattato, la disponibilità di più canali per l’esercizio dei diritti e il fatto che l’interessata avesse successivamente confermato un consenso marketing via email. Il procedimento è stato dunque chiuso senza misure correttive o sanzionatorie, con semplice richiamo al rispetto continuo degli obblighi normativi.
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