Sentenza del 14/10/2015 n. 20632 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato la sentenza della CTR del Veneto che aveva ritenuto legittima l'iscrizione a ruolo relativa all'anno d'imposta 1998. Ha dedotto, con il primo motivo, la violazione dell'art. 112 c.p.c. per ultrapetizione ed extrapetizione, sostenendo che la CTR avesse deciso sulla base della definitività dell'avviso di accertamento, elemento che non sarebbe stato correttamente dedotto dall'Ufficio. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione della L. n. 289 del 2002, art. 9 e delle norme di proroga dei termini per il condono, sostenendo che la definizione automatica presentata il 14 giugno 2003 avrebbe impedito ulteriori accertamenti, poiché l'avviso era stato notificato mentre erano ancora aperti i termini per aderire al condono.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo che l'Ufficio avesse comunque prospettato la definitività dell'avviso di accertamento e che la CTR potesse fondare la decisione su tale elemento. La Corte ha inoltre affermato che la mancata impugnazione dell'avviso entro il termine di legge ne determina la definitività e che tale decadenza, operando a favore dell'Amministrazione finanziaria, riguarda materia indisponibile ed è rilevabile d'ufficio anche per la prima volta in appello. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Il ricorso introduttivo del contribuente è stato definitivamente rigettato; le spese dei giudizi sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È stato invocato per denunciare vizi processuali della sentenza, in particolare ultrapetizione ed extrapetizione.
Art. 112 c.p.c.
Impone al giudice di pronunciarsi entro i limiti della domanda e delle eccezioni proposte. La Corte ha ritenuto che tale principio non fosse stato violato.
Art. 2969 c.c.
La decadenza relativa all'impugnazione dell'avviso, operando a favore dell'Amministrazione finanziaria e riguardando materia indisponibile, può essere rilevata d'ufficio anche per la prima volta in appello.
Legge n. 289 del 2002, art. 9
Disciplina la definizione automatica degli anni pregressi, ma la sua applicabilità è stata ritenuta irrilevante nel caso concreto poiché l'avviso di accertamento era già divenuto definitivo per mancata impugnazione.
Legge n. 289 del 2002, art. 15
Prevede una specifica modalità di definizione in presenza di un invito al contraddittorio non definito. L'Ufficio aveva sostenuto che il contribuente avrebbe dovuto utilizzare tale procedura anziché il condono automatico ex art. 9.
Massime di principio
- Un avviso di accertamento non impugnato entro il termine previsto diventa definitivo e, in linea generale, non può essere rimesso in discussione mediante una successiva domanda di rimborso o di condono.
- La definitività dell'atto per mancata impugnazione può essere rilevata d'ufficio dal giudice, anche in un grado successivo del giudizio, quando si tratta di una decadenza prevista a favore dell'Amministrazione finanziaria.
- Le procedure di definizione agevolata devono essere utilizzate secondo la specifica disciplina applicabile alla situazione concreta: la presenza di un invito al contraddittorio non definito può rendere necessario ricorrere alla procedura prevista per tale ipotesi, anziché a una definizione automatica generale.
- La presentazione di una domanda di condono non sana automaticamente la mancata impugnazione di un avviso già notificato e divenuto definitivo, salvo che la legge applicabile preveda espressamente un effetto impeditivo o estintivo.
- Per contestare validamente la decisione del giudice tributario è necessario dimostrare una concreta violazione dei limiti della domanda; non è sufficiente sostenere che il giudice abbia valorizzato un diverso argomento giuridico già ricavabile dalle difese dell'Amministrazione.
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