Sentenza del 14/10/2019 n. 1433 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La contribuente aveva impugnato il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione su un'istanza di rimborso relativa all'annualità 1996, chiedendo 270.077,55 euro di interessi sulle sanzioni pagate in pendenza di giudizio. Dopo che la Corte di Cassazione, con sentenza n. 24060/2014, aveva dichiarato non dovute le sanzioni, la contribuente sosteneva che la restituzione dovesse comprendere gli interessi decorrenti dalle date dei pagamenti. L'Agenzia delle Entrate sosteneva invece che le sanzioni fossero obbligazioni infruttifere ai sensi dell'art. 2, comma 3, del d.lgs. 472/1997 e che gli interessi decorressero, al più, dalla domanda di restituzione.
La decisione
La Commissione ha respinto l'appello principale dell'Agenzia delle Entrate e accolto l'appello incidentale della contribuente. Ha escluso che si trattasse di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., qualificando la fattispecie come indebito di restituzione conseguente alla caducazione, da parte della Cassazione, del titolo giudiziale provvisoriamente eseguito. Pertanto, non rilevano la buona o mala fede dell'Amministrazione e gli interessi decorrono dalle date dei versamenti. L'art. 44 del d.P.R. 602/1973 non è stato ritenuto applicabile, poiché riguarda il ritardato rimborso delle imposte e non delle sanzioni. Sono state applicate le regole generali sui crediti pecuniari, di cui agli artt. 1282 e seguenti c.c., riconoscendo gli interessi sulle sanzioni, sugli interessi per ritardato pagamento e sugli aggi e diritti dell'Agente della riscossione. L'Ufficio è stato condannato a pagare 246.065,00 euro, oltre interessi fino al saldo, nonché 3.000,00 euro per le spese del grado di giudizio, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 2, comma 3, d.lgs. 472/1997
La somma irrogata a titolo di sanzione non produce interessi.
La norma stabilisce il carattere infruttifero delle somme dovute a titolo sanzionatorio durante la loro debenza originaria. Tuttavia, secondo la Commissione, tale previsione non impedisce il riconoscimento degli interessi restitutori quando il pagamento sia stato effettuato in forza di una sentenza provvisoriamente esecutiva successivamente caducata.
Art. 2033 c.c.
La fattispecie non è stata qualificata come indebito oggettivo ordinario, poiché il pagamento era stato eseguito in base a un titolo giudiziale provvisorio poi eliminato.
Artt. 1282 e seguenti c.c.
In assenza di una disciplina fiscale specifica applicabile al rimborso di sanzioni, si applicano le regole generali sui crediti pecuniari. Gli interessi sono dovuti dalla data di ciascun versamento fino al saldo.
Art. 44 d.P.R. 602/1973
La disposizione sugli interessi per ritardato rimborso di imposte pagate non è applicabile al rimborso di somme versate a titolo di sanzioni.
Art. 68, comma 2, d.lgs. 546/1992
Il richiamo agli interessi previsti dalle leggi fiscali non consente di riconoscere interessi sulle sanzioni quando la normativa fiscale non li prevede; resta invece applicabile l'obbligo di rimborso d'ufficio entro i termini previsti.
Art. 19, comma 6, d.lgs. 472/1997
Il rinvio all'art. 68, comma 2, del d.lgs. 546/1992 è stato interpretato in senso limitato, come riferito all'obbligo e ai termini del rimborso, non come fondamento di interessi fiscali sulle sanzioni.
D.M. 23 dicembre 2013, n. 163
Non vieta la proposizione dell'appello tramite PEC quando il giudizio di primo grado sia stato introdotto con modalità cartacea; pertanto, l'appello telematico è stato ritenuto ammissibile.
Massime di principio
- Quando una somma è stata pagata in esecuzione di una sentenza provvisoriamente esecutiva poi cassata o comunque caducata, la restituzione tende a essere qualificata come indebito di restituzione e non come indebito oggettivo ordinario.
- Nell'indebito di restituzione non assumono rilievo la buona o mala fede di chi ha ricevuto il pagamento: l'obiettivo è ricostituire integralmente la situazione patrimoniale anteriore alla sentenza poi eliminata.
- Gli interessi restitutori possono decorrere dalla data dei singoli versamenti, anche se la somma originaria riguardava sanzioni normalmente infruttifere.
- Se una disciplina fiscale speciale non prevede interessi sul rimborso di sanzioni, possono trovare applicazione le regole generali del codice civile sui crediti pecuniari.
- La restituzione integrale può comprendere non solo l'importo principale della sanzione, ma anche gli interessi precedentemente pagati e gli oneri accessori collegati alla riscossione, come aggi e diritti dell'agente della riscossione.
- L'art. 44 del d.P.R. 602/1973 non va automaticamente esteso a ogni rimborso fiscale: occorre verificare che la fattispecie riguardi effettivamente imposte pagate e non sanzioni o altre somme.
- La proposizione dell'impugnazione tramite PEC può essere ammissibile anche se il giudizio di primo grado era stato trattato in forma cartacea, in assenza di una specifica preclusione normativa.
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