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Ordinanza

Ordinanza n. 500/2026 - Bologna, Sezione 2

per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Forlì – Sez. lavoro n. 162/2025 depositata in data 12.06.2025.

Giustizia amministrativa202501732

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IIOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: sentenza del Tribunale ordinario di Forlì, Sezione lavoro, della quale è stata chiesta l'ottemperanza

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha proposto un ricorso per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Forlì – Sezione lavoro n. 162/2025, depositata il 12 giugno 2025, allegando un certificato attestante il passaggio in giudicato. Il Ministero, regolarmente evocato, non si è costituito. Il TAR ha rilevato che il certificato prodotto non è conforme all'art. 124 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, poiché non reca la certificazione della cancelleria nelle forme previste per attestare l'assenza di impugnazioni nei termini di legge.

La decisione

Il TAR non ha definito la domanda di ottemperanza. Ha disposto un incombente istruttorio, assegnando alla ricorrente il termine di 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per depositare un certificato di passaggio in giudicato completo e conforme all'art. 124 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile. Il Collegio ha precisato che l'obbligo della cancelleria di svolgere la funzione dichiarativa e ricognitiva relativa al passaggio in giudicato permane anche dopo l'introduzione del processo civile telematico. La causa è stata rinviata all'udienza camerale del 14 maggio 2026 per la prosecuzione della trattazione. Non risultano statuizioni sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 65 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base processuale dell'incombente istruttorio disposto nel giudizio di ottemperanza.

  • art. 124 disp. att. c.p.c.

    «a prova del passaggio in giudicato [c.p.c. 324] della sentenza il cancelliere certifica, in calce alla copia contenente la relazione di notificazione, che non è stato proposto nei termini di legge [c.p.c. 325] appello o ricorso per Cassazione, né istanza di revocazione per i motivi di cui ai nn. 4 e 5 dell'articolo 395 del codice. Ugualmente il cancelliere certifica in calce alla copia della sentenza che non è stata proposta impugnazione nel termine previsto dall'articolo 327 del codice»

    La prova del passaggio in giudicato deve risultare da una certificazione della cancelleria conforme alle modalità previste dalla norma; tale obbligo permane anche nel processo civile telematico.

  • art. 324 c.p.c.

    È richiamato dall'art. 124 disp. att. c.p.c. quale riferimento normativo per la prova del passaggio in giudicato.

  • art. 327 c.p.c.

    È richiamato dall'art. 124 disp. att. c.p.c. in relazione alla certificazione dell'assenza di impugnazione nel termine lungo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza di una sentenza del giudice ordinario, la prova del passaggio in giudicato deve essere fornita mediante certificazione della cancelleria conforme alle modalità previste dall'art. 124 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.
  • L'introduzione del processo civile telematico non elimina né modifica l'obbligo della cancelleria di attestare, con funzione dichiarativa e ricognitiva, l'assenza di impugnazioni rilevanti ai fini del passaggio in giudicato.
  • Quando la parte deposita una certificazione del passaggio in giudicato non conforme ai requisiti dell'art. 124 disp. att. c.p.c., il giudice dell'ottemperanza può disporre un incombente istruttorio e assegnare un termine per la produzione della certificazione completa, rinviando la trattazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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