Sentenza n. 80/2026 - Firenze, Sezione 3
per l'annullamento - del provvedimento di diniego su istanza di permesso di costruire – P.E. n. 2024/507, emesso dall’Area Tecnica Settori Pianificazione, Edilizia, Patrimonio, Rigenerazione Urbana e LL.PP. Paesaggio, Ambiente – Ufficio Edilizia Pubblica e Privata del Comune di Castiglione della Pescaia; - del provvedimento emesso dalla predetta Area Tecnica e dal medesimo Ufficio Edilizia Pubblica e Privata, recante comunicazione di preavviso di diniego ex art. 10-bis della L. n. 241/1990 su istanza di permesso di costruire – P.E. n. 2024/507; 25.07.2024; - di ogni altro atto anteriore, preordinato, presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto dal ricorrente, che sia comunque lesivo dei suoi interessi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di permesso di costruire per ampliamento dell'abitazione e relativo preavviso di diniego ex art. 10-bis l. 241/1990
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego relativo a un'istanza di permesso di costruire per l'ampliamento di un'abitazione inserita in un villino originariamente trifamiliare, divenuto bifamiliare a seguito di un accorpamento dichiarato con SCIA in variante. Il Comune aveva fondato il diniego su una pluralità di ragioni: l'art. 10 del regolamento urbanistico avrebbe consentito ampliamenti per villini bifamiliari, mentre l'immobile avrebbe conservato la tipologia trifamiliare; le planimetrie prodotte non sarebbero state conformi allo stato legittimo, raffigurando una tamponatura idonea a separare nuovamente due unità; mancava il nulla osta idrogeologico; la SCIA relativa all'accorpamento non risultava corredata dall'autorizzazione paesaggistica; lo stato di progetto non chiariva se i due locali cucina-soggiorno costituissero ancora unità immobiliari autonome. Con il primo motivo il ricorrente ha sostenuto che dovesse considerarsi la tipologia attuale dell'edificio e non quella originaria, deducendo che l'accorpamento aveva trasformato il villino da trifamiliare a bifamiliare. Con il secondo motivo ha contestato che la mancata produzione dell'autorizzazione paesaggistica potesse giustificare il diniego, sostenendo che il documento avrebbe dovuto essere acquisito mediante soccorso istruttorio; ha inoltre dedotto che il nulla osta idrogeologico non fosse necessario, poiché aveva rinunciato alla realizzazione del locale interrato. Con il terzo motivo ha sostenuto che le difformità tra le tavole dello stato concessionato e lo stato legittimo fossero meri errori materiali, non idonei a giustificare il diniego.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, pur esaminando tutti i motivi in ragione dell'interesse conformativo del ricorrente rispetto a una possibile riproposizione dell'istanza. Ha accolto sul piano argomentativo il primo motivo, ritenendo che, in assenza di un criterio normativo strutturale per distinguere una villa bifamiliare da una trifamiliare, il discrimine sia costituito dal numero di unità immobiliari autonome, ciascuna dotata dei servizi essenziali e di un proprio ingresso, numero che può mutare per effetto di frazionamenti o accorpamenti. Tuttavia, tale rilievo non ha condotto all'annullamento, poiché il diniego restava sorretto dagli ulteriori motivi. Il secondo motivo è stato respinto: l'autorizzazione paesaggistica era stata richiesta nel preavviso di diniego e il ricorrente avrebbe dovuto produrla con le osservazioni, ove esistente; in mancanza, il Comune ha correttamente ritenuto non dimostrato il rilascio dell'autorizzazione, con conseguente inefficacia del titolo edilizio relativo all'accorpamento e mancata dimostrazione del passaggio da tre a due unità. È stata inoltre ritenuta generica e infondata la doglianza sul nulla osta idrogeologico, poiché l'art. 42, comma 3, lett. b), l.r.t. 39/2000 assoggetta ad autorizzazione qualunque opera costruttiva in zona vincolata, non soltanto quelle interessanti il sottosuolo. Il terzo motivo è stato respinto perché, dopo la segnalazione delle difformità nel preavviso di diniego, il richiedente avrebbe dovuto depositare tavole corrette, cosa non avvenuta. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
La comunicazione dei motivi ostativi consente all'interessato di conoscere le carenze rilevate e di replicare producendo, ove disponibili, i documenti necessari; la mancata produzione dell'autorizzazione paesaggistica richiesta nel preavviso ha consentito al Comune di ritenere non dimostrato il suo rilascio.
art. 42, comma 3, lett. b), l.r.t. 39/2000
qualunque opera costruttiva in zona soggetta a vincolo idrogeologico è soggetta ad autorizzazione
L'autorizzazione idrogeologica è necessaria per qualunque opera costruttiva realizzata in zona vincolata, non soltanto per opere eseguite interamente o parzialmente nel sottosuolo.
art. 10 del regolamento urbanistico comunale
La disposizione consente gli ampliamenti riferiti ai villini a tipologia bifamiliare; la qualificazione della tipologia va determinata considerando il numero delle unità immobiliari autonome attualmente presenti, suscettibile di variazione per frazionamento o accorpamento.
art. 134 del regolamento edilizio comunale
fabbricato indipendente “nato e costruito in via autonoma”
La disposizione non introduce un criterio strutturale alternativo, ma collega la natura bifamiliare del fabbricato al numero delle autonome unità immobiliari che lo compongono.
Massime di principio
- In assenza di una specifica definizione normativa basata su caratteristiche strutturali, la distinzione tra villa bifamiliare e trifamiliare deve essere operata considerando il numero delle unità immobiliari autonome presenti nell'edificio, ciascuna dotata dei servizi essenziali e di un proprio ingresso; tale numero può mutare per effetto di frazionamenti o accorpamenti legittimi.
- Quando il preavviso di diniego segnala la mancata produzione di un'autorizzazione necessaria, il richiedente deve produrre il documento, ove esistente, insieme alle osservazioni procedimentali; la sua mancata allegazione può legittimare l'amministrazione a ritenere non dimostrato il rilascio dell'autorizzazione e a negare il titolo richiesto.
- In zona soggetta a vincolo idrogeologico, l'autorizzazione prevista dall'art. 42, comma 3, lett. b), l.r.t. 39/2000 riguarda qualunque opera costruttiva e non soltanto gli interventi che interessano il sottosuolo.
- Le difformità tra le tavole progettuali e lo stato legittimo dell'immobile, anche se qualificate dal richiedente come errori materiali, devono essere corrette mediante il deposito di elaborati emendati dopo la comunicazione dei motivi ostativi; la mancata regolarizzazione può concorrere a fondare il diniego del permesso di costruire.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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