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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 38324/2021 del 03/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La società ricorrente impugnava la sentenza d'appello che aveva confermato l'accoglimento dell'opposizione all'esecuzione promossa dal Comune. Il nucleo della doglianza era che l'immobile pignorato non sarebbe stato impignorabile perché, dopo il pignoramento (31/07/2013), il Comune avrebbe adottato una delibera (n.360/2015) includendo l'immobile tra quelli da alienare ai sensi dell'art.58 D.Lgs. n.112/2008, il che lo avrebbe trasferito nel patrimonio disponibile. La ricorrente deduceva violazioni di norme codicistiche e amministrative (artt.826 e 828 c.c., art.58 D.Lgs.112/2008, art.1362 c.c. e norme di rito) e contestava la decisione sulle spese processuali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile in parte e infondati in parte i motivi che contestavano l'interpretazione, da parte della Corte d'Appello, delle deliberazioni comunali: si è trattato di valutazione di fatto adeguatamente motivata e non sindacabile in cassazione. Inoltre la pignorabilità va valutata al momento del pignoramento (2013), quando l'immobile apparteneva al patrimonio indisponibile in virtù della delibera n.112/2012; deliberazioni successive non sanano la nullità dell'esecuzione. La Corte ha poi osservato che, ai sensi dell'art.159 TUEL, l'esecuzione contro enti locali è ammessa solo sulle disponibilità presso il tesoriere, rendendo impignorabili gli altri beni comunali. Quanto alle spese, la Corte ha confermato la decisione di merito: la società veniva condannata al pagamento delle spese di cassazione pari a Euro 3.200,00 oltre Euro 200,00 per esborsi, e resta fermo l'obbligo del contributo unificato nei casi previsti.

Norme richiamate

  • art. 615 c.p.c.

    Norma che disciplina l'opposizione all'esecuzione; in sede di causa il Comune ha proposto opposizione ex art.615 c.p.c. per far valere l'impignorabilità dell'immobile

  • art. 826 c.c.

    Richiamato con riferimento ai requisiti per l'appartenenza al patrimonio indisponibile per destinazione; la Corte ha ritenuto che, al momento del pignoramento, sussistessero i requisiti denunciati dall'ente

  • art. 828 c.c.

    Richiamato unitamente all'art.826 c.c. come norma rilevante per l'impignorabilità dei beni demaniali/indisponibili

  • art. 58 D.Lgs. 25/06/2008 n.112

    La ricorrente sosteneva che la delibera comunale del 2015, richiamando l'art.58, avesse trasferito l'immobile nel patrimonio disponibile; la Corte d'Appello ha invece interpretato quella delibera come indicazione di massima e non come effetto immediato di trasferimento, interpretazione confermata in cassazione

  • art. 1362 c.c.

    Invocato dalla ricorrente come regola di ermeneutica negoziale per censurare l'interpretazione delle deliberazioni comunali; la Corte ha ritenuto che il richiamo generico non consentisse la censura in cassazione su accertamenti di fatto adeguatamente motivati

  • art. 159 D.Lgs. 18/08/2000 n.267 (T.U.E.L.)

    non sono ammesse procedure di esecuzione e di espropriazione forzata nei confronti degli enti locali presso soggetti diversi dai rispettivi tesorieri

    La Corte ha richiamato questa disposizione per affermare che le procedure esecutive contro enti locali devono limitarsi alle disponibilità presso il tesoriere (pignoramento di crediti) e che gli altri beni comunali sono in ogni caso impignorabili; ne deriva che l'impignorabilità poteva essere rilevata anche sulla base di questa norma

  • artt. 543 e ss. c.p.c.

    Norme relative al pignoramento dei crediti cui il richiamo serve a sottolineare che l'esecuzione contro gli enti locali è ammessa solo mediante tali forme

  • art. 384, comma 4, c.p.c.

    Richiamato per giustificare rilievi integrativi sulla pignorabilità anche d'ufficio e per confermare la decisione impugnata nel dispositivo

  • art. 91 c.p.c.

    Principio di soccombenza: la Corte ha confermato che la parte soccombente (la società ricorrente) deve farsi carico delle spese di lite in favore della parte vittoriosa

  • art. 92 c.p.c.

    Norma che disciplina la compensazione delle spese: la Corte ha ricordato che la compensazione è facoltativa e discrezionale e la corte d'appello non era obbligata a motivare il mancato uso di tale facoltà

  • art. 115 e art. 116 c.p.c.

    Richiamati dalla ricorrente in relazione a questioni processuali e di prova; la Corte ha considerato però le censure connesse come inammissibili o infondate perché attengono all'apprezzamento di fatto

  • art. 49 e art. 107 D.Lgs. n.267/2000

    Norme del TUEL richiamate nella contestazione relativa alla destinazione degli immobili comunali; la Corte ha comunque ritenuto che la materia fosse stata valutata correttamente in fatto dai giudici di merito

  • art. 360 c.p.c.

    Norma che disciplina i motivi di cassazione (violazione di legge, vizio di motivazione); la Corte ha esaminato i motivi dedotti e li ha ritenuti inammissibili o infondati

  • art. 13, co.1 quater D.P.R. 30/05/2002 n.115 introdotto dall'art.1, co.17 legge 24/12/2012 n.228

    Richiamato sul punto degli effetti processuali e del versamento del contributo unificato in caso di rigetto/invalidità dell'impugnazione; la sentenza attesta l'esistenza dei presupposti per l'applicazione di tale disposizione

Massime di principio

  • La pignorabilità di un bene va valutata al momento del pignoramento: atti o deliberazioni successivi non sanano la nullità di un'esecuzione che ha colpito un bene impignorabile all'atto del pignoramento
  • La qualificazione dell'appartenenza di un immobile al patrimonio disponibile o indisponibile richiede valutazioni di fatto (interpretazione delle deliberazioni amministrative) che, se adeguatamente motivate, non sono sindacabili in Cassazione
  • Nei confronti degli enti locali l'esecuzione forzata è ammessa di norma solo sulle disponibilità presso il tesoriere (pignoramento di crediti): gli altri beni comunali risultano in pratica impignorabili e tale impignorabilità può essere rilevata d'ufficio
  • Il giudice di merito ha discrezionalità sulla compensazione delle spese processuali (art.92 c.p.c.); la mancata compensazione non richiede una motivazione formale e non è automaticamente censurabile in Cassazione
  • Se l'opponente indica fatti rilevanti e le relative conseguenze giuridiche, il giudice può fondare la decisione su norme diverse da quelle invocate purché le conseguenze giuridiche siano adeguatamente motivate
  • La dichiarazione di dissesto dell'ente può incidere sul prosieguo del processo esecutivo (estinzione o sospensione) e, di fatto, determinare l'insussistenza della materia del contendere sul merito

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