Parere n. 78/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Richiesta di parere in materia esenzione di pagamento canoni per uso locali demaniali da destinare ad Organismi di Protezione Sociale della Difesa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRichiesta di parere sull'esenzione dal pagamento dei canoni per l'uso di locali e altri beni demaniali destinati agli Organismi di Protezione Sociale della Difesa
Esito
La questione giuridica
Il Ministero della difesa chiede di chiarire se l'attuale quadro normativo, in particolare il combinato disposto dell'art. 547 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, e dell'art. 464, comma 5, del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, consenta di ritenere gratuito l'uso dei beni demaniali destinati agli Organismi di Protezione Sociale, indipendentemente dal soggetto affidatario, quindi sia quando la concessione sia accordata a organizzazioni costituite tra il personale, sia quando sia affidata a enti o terzi gestori. Il Ministero sostiene che la disciplina vigente avrebbe spostato il criterio rilevante dalla natura soggettiva dell'affidatario alla destinazione del bene a finalità istituzionali di protezione sociale, superando le conclusioni del precedente parere del Consiglio di Stato n. 3345/05, secondo cui la gratuità opererebbe per l'inquadramento degli organismi nell'Amministrazione della difesa o per la gestione diretta delle attività, mentre negli altri casi graverebbe sui concessionari l'obbligo di corrispondere i canoni o indennizzi dovuti.
Il parere
Il Consiglio di Stato non definisce ancora la questione interpretativa e dispone un supplemento istruttorio. Rileva che l'art. 547 del d.lgs. n. 66/2010 consente la concessione in uso di locali demaniali, mezzi, strutture, servizi e impianti alle organizzazioni costituite tra il personale oppure a enti e terzi, ma rinvia espressamente a un regolamento, da emanarsi di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, per determinare consistenze, valore degli apporti e relative norme d'uso, nonché le modalità delle concessioni e delle attività connesse. Chiede quindi al Ministero della difesa di precisare se sia stato avviato l'iter di approvazione del regolamento, quale ne sia lo stato, se sia stato coinvolto il Ministero dell'economia e delle finanze e se risultino contenziosi pendenti sulla corresponsione dei canoni per l'utilizzo di aree demaniali da parte degli Organismi di Protezione Sociale. Il Ministero della difesa deve inoltre trasmettere la richiesta di parere al Ministero dell'economia e delle finanze, che dovrà comunicare direttamente alla Sezione il proprio orientamento. La trattazione è rinviata a un'adunanza da fissarsi nel terzo trimestre del 2026.
Osservazioni
Art. 547 d.lgs. n. 66/2010 - Regolamento attuativo
La disposizione non disciplina in modo autosufficiente le modalità delle concessioni né il regime economico dell'uso dei beni demaniali, ma rinvia a un apposito regolamento, da emanarsi di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, per la determinazione delle consistenze, del valore degli apporti, delle norme d'uso e delle modalità di concessione.
Integrazione istruttoria del Ministero della difesa
Il Ministero deve riferire entro 90 giorni se sia stato attivato l'iter di approvazione del regolamento previsto dall'art. 547 del Codice dell'ordinamento militare, indicando, se del caso, lo stato del procedimento.
Coinvolgimento del Ministero dell'economia e delle finanze
Il Ministero della difesa deve trasmettere copia della richiesta di parere al Ministero dell'economia e delle finanze, acquisendone e rappresentandone le osservazioni e valutazioni; il Ministero dell'economia e delle finanze deve inoltre comunicare direttamente alla Sezione il proprio orientamento entro il medesimo termine.
Contenzioso pendente
Il Ministero della difesa deve indicare se risultino pendenti contenziosi relativi alla corresponsione dei canoni per l'utilizzo di aree demaniali da parte degli Organismi di Protezione Sociale.
Norme richiamate
art. 547 d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66
Al fine di assicurare gli interventi di protezione sociale a favore del personale militare e civile delle Forze armate e dei loro familiari, sono concessi in uso alle organizzazioni costituite tra il personale dipendente ai sensi dell'articolo 1475, oppure a enti e terzi, i locali demaniali, i mezzi, le strutture, i servizi e gli impianti necessari per i predetti interventi.
La disposizione prevede la possibilità di concessione dei beni demaniali sia alle organizzazioni costituite tra il personale sia a enti e terzi, ma rinvia a un regolamento concertato con il Ministero dell'economia e delle finanze la disciplina delle consistenze, del valore degli apporti, delle norme d'uso e delle modalità di concessione; secondo la Sezione, tale rinvio impedisce di ritenere già definito il regime della gratuità.
art. 464, comma 5, d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90
È richiamato dal Ministero in combinato disposto con l'art. 547 del Codice dell'ordinamento militare per sostenere la gratuità dell'uso dei beni demaniali destinati agli Organismi di Protezione Sociale, ma il parere non definisce in via conclusiva la portata interpretativa della disposizione.
art. 465, comma 2, lettera b), d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90
È richiamato per evidenziare che gli Organismi di Protezione Sociale perseguono anche la finalità di rafforzare i rapporti tra il personale militare e l'ambiente sociale esterno.
art. 1469 d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66
È richiamato nel quadro normativo concernente la protezione sociale del personale militare.
art. 1470 d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66
È richiamato nel quadro normativo concernente la protezione sociale del personale militare.
art. 1475 d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66
È richiamato dall'art. 547 quale disposizione ai sensi della quale sono costituite le organizzazioni tra il personale dipendente destinatarie delle concessioni.
art. 24, comma 3, d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616
È richiamato per la previsione degli enti e organismi destinati alla realizzazione della protezione sociale.
Parere Consiglio di Stato n. 3345/05
in tutti i casi in cui l’Amministrazione della difesa incardini gli organismi di protezione sociale nel proprio ambito, oppure quando provveda alla gestione diretta delle attività, l’uso dei beni dello Stato non può che essere gratuita; al di fuori di tali ipotesi sussiste l’obbligo dei concessionari di corrispondere i canoni o indennizzi dovuti.
Costituisce il precedente interpretativo rispetto al quale il Ministero sostiene che il nuovo quadro normativo abbia superato la distinzione tra gestione pubblica o interna e affidamento a soggetti esterni; la Sezione rinvia ogni valutazione conclusiva dopo l'integrazione istruttoria.
Parere Consiglio di Stato n. 335 del 21 settembre 2006
È indicato dal Ministero come precedente parere sulla medesima questione, fermo il riferimento motivazionale della Sezione al parere n. 3345/05.
Massime di principio
- Quando una disposizione primaria prevede la concessione in uso di beni demaniali per finalità di protezione sociale ma rinvia a un regolamento concertato con altra amministrazione per disciplinare valore degli apporti, norme d'uso e modalità di concessione, il regime economico dell'utilizzo non può essere ritenuto definitivamente desumibile dalla sola disposizione primaria senza verificare il contenuto e lo stato di adozione del regolamento.
- La destinazione del bene demaniale a una finalità di interesse pubblico non consente automaticamente di affermare la gratuità della concessione, quando la disciplina legislativa demanda a una fonte regolamentare la determinazione delle modalità di concessione e degli apporti dovuti.
- Prima di definire una questione interpretativa con rilevanti implicazioni patrimoniali per l'amministrazione, il Consiglio di Stato può disporre un'integrazione istruttoria diretta ad acquisire lo stato di attuazione della normativa, il coinvolgimento dell'amministrazione concertante e l'eventuale esistenza di contenziosi sulla medesima materia.
Esenzione dai canoni per i beni demaniali destinati agli Organismi di Protezione Sociale
Il parere, reso dalla Sezione Prima in sede consultiva su richiesta del Ministero della difesa, riguarda il regime economico dell'uso di locali e altri beni demaniali destinati agli Organismi di Protezione Sociale della Difesa. La Sezione non definisce ancora se tali concessioni siano gratuite e rinvia la trattazione dopo un'integrazione istruttoria.
Premesse e richiesta del Ministero della difesa
Il Ministero richiama la funzione degli Organismi di Protezione Sociale, destinati ad attenuare le limitazioni derivanti dalla specificità dello status militare e a rafforzare i rapporti tra il personale delle Forze armate, i familiari e l'ambiente sociale esterno.
Secondo il Ministero, il quadro normativo entrato in vigore nel 2010 — comprendente il Codice dell'ordinamento militare, il Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare e la legge n. 183/2010 — avrebbe superato il precedente orientamento del Consiglio di Stato. Il criterio decisivo non sarebbe più la natura pubblica o privata del soggetto affidatario, bensì la destinazione diretta del bene demaniale alla realizzazione delle finalità istituzionali di protezione sociale. Da ciò deriverebbe, nella prospettazione ministeriale, la gratuità sia delle concessioni a organizzazioni del personale sia di quelle a enti o terzi gestori.
Precedente parere del Consiglio di Stato
Il Ministero richiama il precedente parere n. 3345/05, secondo cui l'uso dei beni dello Stato è gratuito quando gli Organismi di Protezione Sociale siano incardinati nell'Amministrazione della difesa o quando l'attività sia gestita direttamente dall'amministrazione. Negli altri casi, il concessionario sarebbe tenuto al pagamento dei canoni o degli indennizzi dovuti per l'uso dei beni demaniali.
Il quesito consiste quindi nello stabilire se gli artt. 547 del d.lgs. n. 66/2010 e 464, comma 5, del d.P.R. n. 90/2010 abbiano modificato tale assetto, rendendo irrilevante la natura del concessionario.
Quadro normativo rilevante
L'art. 547 del Codice dell'ordinamento militare prevede che, per assicurare gli interventi di protezione sociale a favore del personale militare e civile delle Forze armate e dei loro familiari, siano concessi in uso alle organizzazioni costituite tra il personale oppure a enti e terzi i locali demaniali, i mezzi, le strutture, i servizi e gli impianti necessari.
La stessa disposizione stabilisce che un regolamento, da emanarsi di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, determini:
- le consistenze e il valore degli apporti;
- le relative norme d'uso;
- le modalità delle concessioni;
- le modalità di esercizio delle attività connesse agli interventi di protezione sociale.
Sono inoltre richiamati gli artt. 465, comma 2, lettera b), 1469, 1470 e 1475 del Codice dell'ordinamento militare, l'art. 464, comma 5, e l'art. 744 del d.P.R. n. 90/2010, nonché l'art. 24, comma 3, del d.P.R. n. 616/1977.
Valutazioni della Sezione
La Sezione osserva che l'art. 547, pur consentendo la concessione dei beni demaniali anche a enti e terzi, rinvia espressamente a un regolamento attuativo concertato con il Ministero dell'economia e delle finanze. Tale rinvio riguarda aspetti essenziali della disciplina, compresi il valore degli apporti e le modalità delle concessioni.
Per questa ragione, la Sezione ritiene necessario acquisire ulteriori elementi prima di stabilire se la disciplina vigente abbia effettivamente introdotto un regime generalizzato di gratuità, fondato esclusivamente sulla destinazione del bene alle finalità di protezione sociale.
Incombenti istruttori
Il Ministero della difesa deve trasmettere entro 90 giorni una relazione integrativa contenente:
- l'indicazione dell'eventuale avvio dell'iter di approvazione del regolamento previsto dall'art. 547 del Codice dell'ordinamento militare;
- lo stato del relativo procedimento, se avviato;
- l'indicazione dell'eventuale coinvolgimento del Ministero dell'economia e delle finanze;
- le informazioni disponibili su contenziosi pendenti relativi alla corresponsione dei canoni per l'utilizzo di aree demaniali da parte degli Organismi di Protezione Sociale.
Il Ministero della difesa deve inoltre trasmettere la richiesta di parere al Ministero dell'economia e delle finanze. Quest'ultimo deve formulare le proprie osservazioni e comunicare direttamente alla Sezione il proprio orientamento entro lo stesso termine.
Conclusioni
Il parere ha carattere interlocutorio. La Sezione dispone gli incombenti istruttori, lascia impregiudicata ogni ulteriore valutazione e rinvia la trattazione a un'adunanza da fissarsi nel terzo trimestre del 2026.
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