Cassazione Civile, Ordinanza n. 28746/2024 del 07/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (farmacista)
La controversia
La titolare di una farmacia, accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale, aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di somme dovute dall'azienda sanitaria locale per prestazioni rese nel mese di agosto 2010, chiedendo anche gli interessi moratori nella misura prevista dal d.lgs. n. 231/2002, assumendo che il rapporto tra farmacia e ASL integrasse una "transazione commerciale". L'azienda sanitaria propose opposizione sostenendo che, al più, spettassero gli interessi legali civilistici. In appello la creditrice dedusse soprattutto l'esistenza di un giudicato esterno formatosi tra le stesse parti sulla qualificazione del rapporto come transazione commerciale, in forza di una precedente sentenza passata in giudicato del Tribunale di Salerno. La Corte d'appello respinse il gravame. In cassazione la ricorrente denunciò: 1) violazione dell'art. 2909 c.c. e di norme sulla forma scritta dei rapporti con la P.A., per mancato riconoscimento dell'efficacia del giudicato esterno sulla qualificazione del rapporto; 2) nullità della sentenza per violazione dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 111 Cost.; 3) violazione dell'art. 1 d.lgs. n. 231/2002 quanto alla nozione di transazione commerciale; 4) violazione dell'art. 92 c.p.c. sulle spese di lite.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che la Corte d'appello avesse errato nel non attribuire efficacia vincolante al giudicato esterno formatosi sulla qualificazione del rapporto tra le parti. Ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ha rinviato alla Corte d'appello di Salerno in diversa composizione, affinché riesaminasse la controversia applicando il principio sul giudicato esterno. Gli altri motivi sono rimasti assorbiti. Il giudice del rinvio dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 2909 c.c.
Il giudicato esterno formatosi tra le stesse parti su un punto fondamentale comune preclude il riesame della qualificazione giuridica già definitivamente accertata.
artt. 16 e 17 del r.d. n. 2440/1923
Richiamati dalla ricorrente per sostenere la necessità della forma scritta nei rapporti con la P.A.; la Corte non sviluppa una autonoma interpretazione di tali norme, poiché accoglie il motivo sul giudicato esterno.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Utilizzato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Utilizzato come parametro del motivo di ricorso per nullità della sentenza e per la censura sulle spese.
art. 132 c.p.c.
Richiamato nel secondo motivo quale parametro della dedotta nullità della sentenza.
art. 111 Cost.
Richiamato nel secondo motivo quale parametro della dedotta nullità della sentenza.
art. 1 d.lgs. n. 231/2002
Richiamato nel terzo motivo per sostenere l'applicabilità della disciplina sugli interessi moratori commerciali al rapporto tra farmacia e ASL.
art. 92 c.p.c.
Richiamato nel quarto motivo in relazione alla statuizione sulle spese di lite.
D.lgs. n. 231/2002
La ricorrente ne invocava l'applicazione alla prestazione sanitaria resa dalla farmacia per ottenere gli interessi moratori commerciali.
D.P.R. n. 371/1998
Citato per sostenere che il rapporto tra farmacia e SSN sarebbe disciplinato da questa fonte unica.
art. 4 del D.P.R. 371/1998
Richiamato nel precedente giudicato prodotto dalla ricorrente per affermare il nesso sinallagmatico tra erogazione dei farmaci e somme dovute alla farmacia.
Massime di principio
- Qualora tra le stesse parti si siano svolti due giudizi fondati sul medesimo rapporto giuridico, l'accertamento passato in giudicato su una questione di fatto o di diritto che costituisca premessa logica indispensabile della decisione preclude il riesame della medesima questione nel successivo giudizio, anche se questo abbia un petitum diverso.
- Il giudicato esterno opera anche quando il primo giudizio abbia riguardato solo una frazione temporale di un rapporto di durata, se la statuizione passata in giudicato ha definito in modo definitivo un punto fondamentale comune ai successivi rapporti dedotti in causa.
- La qualificazione giuridica definitivamente accertata in un precedente giudizio tra le medesime parti vincola il giudice del successivo giudizio, che non può riesaminare autonomamente il punto già coperto da cosa giudicata.
- Quando il motivo accolto assorbe gli altri, la cassazione con rinvio comporta un nuovo esame della controversia da parte del giudice di merito in diversa composizione, con regolazione delle spese demandata al giudice di rinvio.
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