Sentenza del 08/07/2016 n. 14006 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la tassazione della somma di Euro 498.233,97 liquidata al contribuente nell'ambito della forma di previdenza integrativa aziendale PIA, originariamente collegata a una polizza assicurativa sulla vita e invalidità permanente. Il contribuente aveva chiesto il rimborso di Euro 109.437,18, sostenendo che l'intero importo dovesse essere tassato con l'aliquota del 12,50% prevista dalla L. n. 482/1985 per il rendimento dei contratti di assicurazione sulla vita. L'Agenzia delle Entrate sosteneva invece che occorresse distinguere tra la sorte capitale, derivante dai contributi e dall'attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, e il rendimento finanziario maturato: solo quest'ultimo avrebbe dovuto beneficiare dell'aliquota del 12,50%, mentre la sorte capitale doveva essere assoggettata a tassazione separata secondo il regime applicabile alle prestazioni di previdenza complementare.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia che aveva riconosciuto l'applicazione dell'aliquota del 12,50% sull'intero capitale e rinviato la causa alla stessa CTR, in diversa composizione. Il giudice del rinvio dovrà distinguere, per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la sorte capitale dal rendimento: la prima dovrà essere assoggettata a tassazione separata, mentre al solo rendimento dovrà applicarsi la ritenuta del 12,50%. Dovranno inoltre essere regolate le spese di tutti i gradi di giudizio.
Norme richiamate
Legge 26 settembre 1985, n. 482, art. 6
Aliquota del 12,50% sui redditi derivanti da contratti di assicurazione sulla vita, applicata al rendimento costituito dalla differenza tra capitale corrisposto e premi riscossi, con le riduzioni previste dalla norma.
L'aliquota agevolata del 12,50% non si applica automaticamente all'intero capitale liquidato da una forma previdenziale, ma soltanto alla componente qualificabile come rendimento finanziario.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 16, comma 1, lett. a), e 17
Regime di tassazione separata per determinate somme percepite in occasione della cessazione del rapporto di lavoro.
La sorte capitale della prestazione di previdenza integrativa, in quanto attribuzione patrimoniale connessa alla cessazione del rapporto di lavoro, rientra nel regime di tassazione separata.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 42, comma 4
Disciplina fiscale dei redditi derivanti da capitali e dei rendimenti.
La disposizione è stata considerata nel quadro della distinzione tra capitale originariamente versato o maturato e rendimento prodotto dagli investimenti.
D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, art. 13, comma 9
La norma disciplina il trattamento tributario delle prestazioni delle forme pensionistiche complementari e deve essere coordinata con il regime previgente applicabile agli importi maturati anteriormente alle modifiche normative.
D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, art. 1, comma 5, convertito in L. 28 febbraio 1997, n. 30
La disposizione contenuta nell'art. 42, comma 4, ultimo periodo, del T.U.I.R. deve intendersi riferita esclusivamente ai destinatari iscritti alle forme pensionistiche complementari successivamente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 124/1993.
La norma limita l'applicazione della disciplina introdotta successivamente ai nuovi iscritti, senza però determinare l'applicazione dell'aliquota del 12,50% sull'intera prestazione dei vecchi iscritti.
D.Lgs. 18 dicembre 2000, n. 47, art. 12, comma 1
È richiamato nel quadro della successione delle discipline fiscali applicabili alle forme di previdenza complementare; la decisione concentra tuttavia il principio sugli importi maturati fino al 31 dicembre 2000.
Cass., Sezioni Unite, n. 13642 del 2011
Per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la prestazione è assoggettata a tassazione separata solo per quanto riguarda la sorte capitale, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del rendimento si applica la ritenuta del 12,50%.
Il principio vincolante impone una scomposizione della prestazione previdenziale in capitale e rendimento, con regimi fiscali differenti.
Massime di principio
- Quando una prestazione di previdenza complementare contiene sia somme riconducibili ai contributi o alla sorte capitale sia rendimenti finanziari, le due componenti devono essere individuate e tassate separatamente.
- L'aliquota agevolata del 12,50% prevista per i contratti di assicurazione sulla vita riguarda il solo rendimento finanziario effettivamente prodotto, non l'intero importo liquidato.
- Per le somme maturate fino al 31 dicembre 2000, la sorte capitale collegata alla cessazione del rapporto di lavoro è soggetta a tassazione separata secondo il regime del T.U.I.R. applicabile ratione temporis.
- La qualificazione originaria del rapporto come assicurativo o la sua successiva conversione in forma previdenziale non determina, da sola, l'applicazione dell'aliquota agevolata sull'intera prestazione.
- È essenziale disporre di una certificazione o di una ricostruzione contabile che distingua capitale, contributi e rendimento; in mancanza, il giudice deve comunque procedere agli accertamenti necessari e non può presumere che l'intero capitale sia rendimento agevolato.
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