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Cassazione Penale, Ordinanza n. 20665/2026 del 04/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato impugnava personalmente la sentenza della Corte di appello di Torino che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per più episodi di rapina tentata e consumata, ricettazione e furto aggravato. Nel ricorso per cassazione deduceva anche una questione di illegittimità costituzionale del nuovo testo dell'art. 613 c.p.p. In sede di legittimità, tuttavia, il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato dopo l'entrata in vigore della modifica normativa che richiede l'assistenza tecnica per il ricorso per cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione, poiché proposto personalmente dall'imputato in violazione dell'art. 613, comma 1, c.p.p., come modificato dalla legge n. 103 del 2017, applicabile al provvedimento impugnato. Ha inoltre ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 613 c.p.p. nella parte in cui non consente più la proposizione personale del ricorso per cassazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    consente la trattazione de plano dell'impugnazione quando essa debba essere dichiarata inammissibile per ragioni evidenti, come il difetto di legittimazione del ricorrente.

  • art. 613, comma 1, c.p.p.

    richiede la rappresentanza tecnica per proporre il ricorso per cassazione; dopo la riforma del 2017 l'imputato non può proporre personalmente il ricorso.

  • art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017

    ha modificato l'art. 613 c.p.p. introducendo il requisito della difesa tecnica per il ricorso per cassazione.

  • art. 11, comma 7, Cost.

    richiamato nella questione di costituzionalità, ritenuta manifestamente infondata.

  • art. 13 CEDU

    richiamato nella questione di costituzionalità, ritenuta manifestamente infondata.

  • art. 616 c.p.p.

    prevede, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve essere proposto con l'assistenza di un difensore munito di specifica legittimazione; la proposizione personale dell'impugnazione, nei casi previsti dalla normativa vigente, determina inammissibilità per difetto di legittimazione.
  • La riforma dell'art. 613 c.p.p. è compatibile con i parametri costituzionali e convenzionali richiamati, poiché la previsione della rappresentanza tecnica nel giudizio di cassazione rientra nella discrezionalità del legislatore e non comprime le facoltà difensive in modo illegittimo.
  • Quando il ricorso è inammissibile per ragioni manifesthe e processuali, la Corte può definirlo de plano e applica automaticamente le conseguenze di cui all'art. 616 c.p.p., comprese spese processuali e somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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