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Cassazione Penale, Ordinanza n. 25083/2025 del 08/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione contro il decreto con cui il Tribunale di Parma, quale giudice dell'esecuzione, aveva dichiarato inammissibile la sua istanza volta a ottenere la rideterminazione della pena complessiva irrogata con una sentenza di patteggiamento divenuta irrevocabile e con successive sentenze pronunciate in continuazione. Secondo la prospettazione difensiva, il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto correggere una pena asseritamente erronea per errori di calcolo matematico. Con i tre motivi di ricorso, riprodotti anche in memoria, si lamentavano essenzialmente vizi motivazionali e l'erronea mancata rettifica della pena; la Corte rileva però che tali censure erano già state esaminate e che, in ogni caso, non emergevano illogicità della motivazione del decreto impugnato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero reiterativi di censure già vagliate dal giudice dell'esecuzione e che le asserite illogicità della motivazione non emergessero dal decreto. Ha inoltre condiviso l'assunto secondo cui l'incidente di esecuzione non può essere utilizzato per far valere vizi del procedimento di cognizione o della sentenza irrevocabile, compresi gli errori di calcolo della pena, perché opera la stabilità del giudicato. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende per la colpa connessa all'irritualità dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • incidente di esecuzione

    non può essere utilizzato per far valere vizi attinenti al procedimento di cognizione o alla sentenza irrevocabile, inclusi gli errori di calcolo della pena commessi in quella fase

  • cosa giudicata

    osta alla deduzione, in sede esecutiva, di questioni che avrebbero dovuto essere fatte valere nel giudizio di cognizione

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    richiamata per giustificare la condanna del ricorrente al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in ragione della colpa processuale connessa all'impugnazione irrituale

Massime di principio

  • Nel giudizio di esecuzione non è consentito rimettere in discussione errori di calcolo della pena che attengano alla fase di cognizione e alla sentenza irrevocabile, poiché tali censure sono precluse dal giudicato.
  • L'incidente di esecuzione è strumento per questioni esecutive o per l'adeguamento del titolo esecutivo, non per correggere vizi del processo di merito già definiti.
  • Quando il ricorso si limita a riprodurre censure già esaminate dal giudice dell'esecuzione e non evidenzia un vizio effettivo della motivazione del decreto impugnato, la Corte può dichiararlo inammissibile.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e può giustificare una somma in favore della Cassa delle ammende per la colpa connessa all'impugnazione irrituale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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