Sentenza n. 2598/2026 - Palermo, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota comunale recante il diniego di riconoscimento di somme risarcitorie in esecuzione della sentenza del TAR Sicilia n. 259/2025
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società concessionaria ha agito per l’esecuzione della sentenza del TAR Sicilia n. 259/2025, passata in giudicato, con la quale il Comune era stato condannato al risarcimento del danno da ritardato ritiro dell’ordinanza che aveva sospeso la tariffazione delle aree di parcheggio, demandando la quantificazione del danno ai criteri stabiliti ai sensi dell’art. 34, comma 4, c.p.a. La ricorrente ha sostenuto che la nota comunale del 30 aprile 2025, con cui era stato escluso qualsiasi risarcimento in suo favore, fosse elusiva e violativa del giudicato. Ha dedotto che il danno, derivante dalla riduzione dei canoni fissi e dal mancato pagamento del canone variabile da parte della società incaricata della gestione dei parcheggi, ammontasse complessivamente a euro 274.858,87, ridotto a euro 212.465,91 applicando il coefficiente relativo alla diminuzione del traffico veicolare. Ha chiesto la determinazione della somma dovuta, la condanna del Comune al pagamento, la nomina di un commissario ad acta e l’applicazione della penalità di mora ex art. 114, comma 2, lett. e), c.p.a. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, sostenendo che la nota e la successiva deliberazione consiliare avrebbero dovuto essere autonomamente impugnate nei termini, e ha contestato nel merito la riconducibilità del danno alla propria condotta, richiamando l’estraneità dell’amministrazione ai rapporti privatistici tra concessionaria e società di gestione.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di inammissibilità, affermando che, quando la sentenza di condanna pecuniaria abbia fissato soltanto i criteri di liquidazione ai sensi dell’art. 34, comma 4, c.p.a., il giudizio di ottemperanza costituisce lo strumento tipico per superare l’inerzia o il disaccordo sulla determinazione della somma dovuta. In tale sede il giudice può integrare il decisum del precedente giudizio di cognizione esercitando i poteri propri dell’ottemperanza, senza che operi il sistema di preclusioni e decadenze relativo all’ordinaria impugnazione degli atti amministrativi. Ha inoltre ritenuto ammissibili le deduzioni del Comune concernenti i rapporti tra concessionaria e società di gestione, poiché il giudizio di ottemperanza, nella fattispecie, era diretto anche a integrare il contenuto della precedente pronuncia. Nel merito, tuttavia, il ricorso è stato rigettato. La sentenza n. 259/2025 aveva riconosciuto un unico danno da ritardo, senza distinguere tra la posizione della società concessionaria e quella della società incaricata della gestione, né aveva esaminato i loro rapporti interni. Il TAR ha ritenuto che i mancati introiti lamentati dalla concessionaria non fossero conseguenza immediata e diretta della condotta comunale, ma derivassero dalla mancata corresponsione dei canoni nell’ambito del rapporto privatistico con la società di gestione. Tale danno è stato qualificato come riflesso, poiché il nesso causale giuridicamente rilevante si arresta nei confronti del concessionario principale, mentre le conseguenze relative al subcontratto restano interne ai rapporti tra privati. La conclusione è stata ritenuta coerente con le clausole della convenzione, che ponevano a carico del concessionario ogni responsabilità verso i terzi e dichiaravano il Comune estraneo ai rapporti giuridici e di fatto instaurati dal concessionario con soggetti terzi. È stata altresì richiamata la disciplina delle concessioni, secondo cui il rischio operativo grava sul concessionario. La domanda di ottemperanza e di pagamento è stata quindi respinta; le spese sono state compensate in ragione della peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 34, comma 4, c.p.a.
In caso di condanna pecuniaria, il giudice può, in mancanza di opposizione delle parti, stabilire i criteri in base ai quali il debitore deve proporre a favore del creditore il pagamento di una somma entro un congruo termine. Se le parti non giungono ad un accordo, ovvero non adempiono agli obblighi derivanti dall’accordo concluso, con il ricorso previsto dal Titolo I del Libro IV, possono essere chiesti la determinazione della somma dovuta ovvero l’adempimento degli obblighi ineseguiti.
Il giudizio di ottemperanza è lo strumento tipico per determinare la somma dovuta o conseguire l’adempimento quando una sentenza di condanna pecuniaria abbia fissato i criteri di liquidazione ma le parti non raggiungano un accordo o sorga una contestazione.
art. 114, comma 2, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora era stata richiesta dalla ricorrente, ma non è stata riconosciuta in ragione del rigetto del ricorso.
art. 1223 c.c.
Sono risarcibili, anche nell’ambito della responsabilità extracontrattuale, soltanto i danni che siano conseguenza immediata e diretta dell’illecito; le conseguenze derivanti dai rapporti contrattuali interni tra concessionario e società di gestione non sono imputabili all’amministrazione estranea a tali rapporti.
art. 2043 c.c.
Il richiamo alla responsabilità extracontrattuale conferma che il danno risarcibile deve essere causalmente collegato in via immediata e diretta alla condotta dell’amministrazione.
artt. 174-177 d.lgs. 36/2023
La disciplina delle concessioni è richiamata quale conferma del principio per cui il rischio operativo grava sul concessionario.
Massime di principio
- Quando una sentenza di condanna pecuniaria stabilisce i criteri di liquidazione ai sensi dell’art. 34, comma 4, c.p.a., il giudizio di ottemperanza è lo strumento processuale per determinare la somma dovuta in caso di inerzia o disaccordo, senza necessità di impugnare autonomamente, nei termini decadenziali dell’azione di annullamento, le determinazioni amministrative assunte nella fase di liquidazione.
- Nel giudizio di ottemperanza volto a completare una condanna pecuniaria ex art. 34, comma 4, c.p.a., il giudice può esaminare anche questioni relative ai rapporti sostanziali rilevanti per la quantificazione del danno, esercitando i poteri di integrazione del decisum propri dell’ottemperanza.
- Il danno derivante dalla mancata corresponsione, da parte di un soggetto incaricato della gestione, dei corrispettivi dovuti al concessionario costituisce danno riflesso quando l’amministrazione sia estranea al rapporto privatistico; esso non è quindi conseguenza immediata e diretta dell’illecito amministrativo e non può essere imputato all’ente concedente.
- Nella concessione, le conseguenze economiche dei rapporti contrattuali instaurati dal concessionario con soggetti terzi restano, di regola, nell’ambito della sfera negoziale privata, quando la convenzione dichiari l’amministrazione estranea a tali rapporti e attribuisca al concessionario la responsabilità verso i terzi.
- Il giudicato che riconosce genericamente un danno da ritardo, senza distinguere tra più soggetti danneggiati né esaminare i rapporti interni tra essi, non può essere interpretato come riconoscimento autonomo di ogni perdita economica subita da ciascun soggetto della catena contrattuale.
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