Cassazione Penale, Sentenza n. 19696/2025 del 27/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza della Corte di appello di Genova che ha rigettato la sua istanza di sospensione o rinvio della consegna all'Ungheria ai sensi degli artt. 23 e 24 della legge n. 69/2005. Sosteneva che, all'atto dell'arresto per l'esecuzione dei mandati di arresto europeo, aveva procedimenti penali pendenti in Italia (una sentenza emessa dal Tribunale di La Spezia del 24/11/2024 con pena sostituita dal lavoro di pubblica utilità e presa in carico dall'UEPE, e due procedimenti pendenti presso il Tribunale di Firenze) e che la sentenza italiana era esecutiva: perciò la Corte d'appello avrebbe dovuto obbligatoriamente rinviare la consegna oppure concordare modalità di riconsegna, non potendo esercitare discrezionalità in presenza di una decisione esecutiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto avverso un provvedimento non impugnabile. Ha richiamato il quadro fattuale (ordinanza di consegna dell'11/03/2025, rigetto del ricorso da parte della Cassazione il 15/04/2025 e consegna eseguita il 30/04/2025) e ha confermato che l'art. 24 l. n. 69/2005 attribuisce alla Corte d'appello un potere discrezionale di rinviare la consegna, senza che l'esecutività della sentenza italiana produca un automatismo favorevole al rinvio. La Corte ha ritenuto corretta la valutazione discrezionale dell'organo di merito, che ha preso in considerazione la gravità dei reati in Ungheria, lo stato dei procedimenti italiani e il fatto che la coeva consegna costituisce legittimo impedimento ma non preclude il diritto di difesa (es. possibilità di impugnare sentenze di primo grado). Per legge il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di €3.000,00 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
legge n. 69 del 2005, art. 24, comma 2
Attribuisce alla Corte d'appello il potere discrezionale di rinviare la consegna per consentire lo svolgimento di procedimenti penali in Italia; l'esecutività di una sentenza italiana è un parametro da valutare ma non produce automatismo favorevole al rinvio.
legge n. 69 del 2005, art. 23
Norma quadro sulle disposizioni relative al mandato di arresto europeo e alle procedure di consegna; contestualizza la possibilità di chiedere sospensione o rinvio della consegna.
legge n. 69 del 2005, art. 20
Contiene criteri desumibili per la valutazione discrezionale della Corte in materia di rinvio della consegna, richiamati dalla giurisprudenza come parametri di opportunità.
codice di procedura penale, art. 661, comma 2
Richiamato in relazione alle forme di impugnazione e procedure connesse all'esecuzione dei provvedimenti in materia di mandato di arresto europeo.
legge n. 689 del 1981, art. 63
Richiamata in relazione alle misure alternative e alle conseguenze dell'esecutività di provvedimenti emessi in Italia; rilevante nel quadro fattuale proposto dal ricorrente.
legge n. 689 del 1981, art. 56-ter
Norma sulle misure alternative come il lavoro di pubblica utilità; nel caso il ricorrente era stato ammesso a tale regime e posto in carico all'UEPE, circostanza valutata dalla Corte ma non decisiva per il rinvio della consegna.
legge n. 69 del 2005, art. 22, comma 3 e comma 5
Prevede le modalità di fissazione della trattazione e l'obbligo di comunicazione della decisione alla Cancelleria e al Ministro della Giustizia; richiamate per le procedure processuali relative al ricorso.
Massime di principio
- La Corte d'appello ha un ampio potere discrezionale nel decidere il rinvio o la sospensione della consegna ai sensi dell'art. 24 l. n. 69/2005: l'esito dipende da una valutazione di opportunità complessiva e non da automatismi.
- L'esecutività di una sentenza italiana non determina di per sé il diritto al rinvio della consegna: è uno dei parametri da valutare insieme a gravità dei reati, fase dei procedimenti, complessità, entità della pena e modalità di esecuzione.
- La coeva consegna costituisce legittimo impedimento alla prosecuzione immediata dei processi in Italia, ma non impedisce al condannato di esercitare rimedi (es. impugnazioni) e quindi non è necessariamente lesiva del diritto di difesa.
- Per ottenere il rinvio della consegna il richiedente deve puntare a dimostrare un interesse specifico e circostanziato che giustifichi la prevalenza del procedimento italiano rispetto a quello estero; la mera esistenza di procedimenti pendenti non è di per sé sufficiente.
- Ricorsi avverso provvedimenti non impugnabili sono dichiarati inammissibili: prima di proporre ricorso è necessario verificare la sussistenza del mezzo di impugnazione esperibile contro il provvedimento impugnato.
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