Regolamento (UE) 2024/387
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/387 della Commissione, del 19 gennaio 2024, che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e di selvaggina da penna
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna gli elenchi di zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di pollame, materiale germinale di pollame, carni fresche di pollame e selvaggina da penna. La Commissione interviene a seguito di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in Canada, Regno Unito e Stati Uniti, distinguendo tra zone ancora soggette a restrizioni e zone per le quali le garanzie sanitarie consentono la ripresa degli scambi. Le modifiche agli allegati V e XIV del regolamento (UE) 2021/404 si applicano con urgenza dal giorno successivo alla pubblicazione.
Modifica gli elenchi di zone autorizzate per l’ingresso nell’UE di partite di pollame, materiale germinale di pollame, carni fresche di pollame e selvaggina da penna, aggiornando gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in Canada, Regno Unito e Stati Uniti.
Ambito di applicazione
Si applica all’ingresso nell’Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame, nonché di carni fresche di pollame e di selvaggina da penna, provenienti da paesi terzi, territori o loro zone elencati negli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. Incide in particolare sulle zone del Canada, del Regno Unito e degli Stati Uniti interessate da recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI), aggiornando le sospensioni e le autorizzazioni all’importazione. Non disciplina altri prodotti o altri paesi al di fuori delle modifiche specificamente indicate negli allegati.
Modifica degli elenchi di zone autorizzate per l’ingresso nell’Unione di prodotti avicoli
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/387 della Commissione aggiorna gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, che contengono gli elenchi dei paesi terzi, territori o zone dai quali è autorizzato l’ingresso nell’Unione di determinate partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale. L’intervento è motivato dall’evoluzione della situazione epidemiologica dell’influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) in Canada, Regno Unito e Stati Uniti e mira a proteggere lo stato sanitario dell’Unione, riducendo al tempo stesso perturbazioni non necessarie degli scambi.
Contesto normativo
La Commissione richiama il regolamento (UE) 2016/429, in particolare gli articoli 230, paragrafo 1, e 232, paragrafi 1 e 3, nonché il regolamento delegato (UE) 2020/692, che definisce le prescrizioni sanitarie per l’ingresso nell’Unione di determinate categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale. Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 contiene invece gli elenchi operativi delle zone ammesse; in questo quadro gli allegati V e XIV disciplinano, rispettivamente, l’ingresso di partite di pollame e materiale germinale di pollame e quello di carni fresche di pollame e di selvaggina da penna.
Valutazione epidemiologica e ratio delle modifiche
I considerando descrivono nuovi focolai di HPAI notificati dal Canada e dagli Stati Uniti, con istituzione di zone soggette a restrizioni di almeno 10 km e attuazione di politiche di abbattimento totale. Per Canada e Regno Unito, invece, la Commissione prende atto di informazioni aggiornate e delle misure di contenimento adottate, concludendo che per alcune zone le condizioni sanitarie non giustificano più la sospensione dell’ingresso nell’Unione. Le modifiche sono adottate con urgenza, anche per evitare inutili perturbazioni commerciali.
Ambito delle modifiche all’allegato V
L’allegato V, parte 1, sezione B, è aggiornato per le voci relative al Canada, al Regno Unito e agli Stati Uniti. Per il Canada sono sostituite le righe relative alle zone CA-2.205, CA-2.207-CA-2.210, CA-2.215-CA-2.216, CA-2.222, CA-2.224 e CA-2.226, ed è aggiunta la nuova zona CA-2.229. Per il Regno Unito è aggiornata la zona GB-2.327; per gli Stati Uniti sono aggiunte le zone US-2.607-US-2.614.
Le categorie di prodotti interessate, come risultano dalle tabelle, includono:
- BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20 per alcune voci del pollame e materiale germinale;
- indicazioni di tipo N, P1 e relative date di apertura o di riferimento, secondo la struttura dell’allegato.
La parte 2 dell’allegato V aggiunge anche le descrizioni geografiche delle nuove zone:
- per il Canada, la zona CA-2.229 nel Quebec, con indicazione di coordinate e comuni interessati;
- per gli Stati Uniti, le zone US-2.607-US-2.614, localizzate nei diversi Stati e con raggio circolare di 10 km attorno ai punti geografici indicati.
Ambito delle modifiche all’allegato XIV
L’allegato XIV, parte 1, sezione B, è modificato in modo coerente con l’allegato V per le medesime zone del Canada, Regno Unito e Stati Uniti. Qui l’attenzione è sulle carni fresche di pollame e di selvaggina da penna e le tabelle riportano le categorie POU, RAT e, per le voci pertinenti, anche GBM, oltre alle date di riferimento.
Per il Canada, le righe relative alle zone CA-2.205, CA-2.207-CA-2.210, CA-2.215-CA-2.216, CA-2.222, CA-2.224, CA-2.226 sono sostituite e viene aggiunta CA-2.229. Per il Regno Unito viene aggiornata GB-2.327. Per gli Stati Uniti vengono introdotte le zone US-2.607-US-2.614.
Effetti pratici per gli operatori
Per gli operatori del settore agroalimentare e per i professionisti che assistono importatori, il regolamento comporta una revisione immediata delle zone ammesse o sospese per l’import di prodotti avicoli e di carni fresche correlate. La verifica della zona di provenienza resta essenziale, poiché l’autorizzazione all’ingresso non dipende dal solo paese ma dalla specifica area geografica colpita o meno da HPAI.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. La sua applicazione immediata riflette l’esigenza di reagire rapidamente all’evoluzione sanitaria e di garantire uniformità di disciplina nel mercato interno.
Disposizioni principali
Oggetto della modifica
L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 secondo quanto previsto dall’allegato del regolamento. Le modifiche riguardano gli elenchi di paesi terzi, territori o zone autorizzati all’ingresso nell’Unione per specifiche categorie di prodotti avicoli e germinali.
Motivazione sanitaria e aggiornamento delle zone
I considerando spiegano che, in seguito a nuovi focolai di HPAI in Canada e negli Stati Uniti, e a informazioni aggiornate fornite da Canada e Regno Unito, la Commissione ha rivalutato la situazione epidemiologica. Per le zone canadesi e statunitensi colpite da focolai recenti viene mantenuta o introdotta la sospensione dell’ingresso; per alcune zone del Canada e del Regno Unito la sospensione viene invece revocata perché le autorità hanno adottato misure di contenimento e la Commissione ritiene che non vi sia più una minaccia per la sanità animale nell’Unione.
Modifiche all’allegato V: pollame e materiale germinale di pollame
Nell’allegato V, parte 1, sezione B, vengono aggiornate le voci relative al Canada, al Regno Unito e agli Stati Uniti. Per il Canada sono sostituite le righe relative alle zone CA-2.205, CA-2.207-CA-2.210, CA-2.215-CA-2.216, CA-2.222, CA-2.224, CA-2.226 ed è aggiunta la zona CA-2.229. Per il Regno Unito è sostituita la riga relativa alla zona GB-2.327. Per gli Stati Uniti sono aggiunte le zone US-2.607-US-2.614. La parte 2 dell’allegato viene coerentemente aggiornata con le descrizioni geografiche delle nuove zone canadesi e statunitensi.
Modifiche all’allegato XIV: carni fresche di pollame e selvaggina da penna
Nell’allegato XIV, parte 1, sezione B, vengono aggiornate le voci relative al Canada, al Regno Unito e agli Stati Uniti per le medesime zone interessate. Per il Canada e il Regno Unito le modifiche riflettono la riapertura o l’aggiornamento delle restrizioni per le zone indicate; per gli Stati Uniti sono aggiunte le nuove zone US-2.607-US-2.614, con corrispondenti indicazioni sulle date di riferimento. Le tabelle includono anche le categorie di prodotti interessate, tra cui POU, RAT e, per il pollame e materiale germinale, BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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