Cassazione Civile, Ordinanza n. 22231/2026 del 29/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di accertamento con cui l'amministrazione finanziaria ha recuperato IVA nei confronti di una società, ritenendo che alcune operazioni fossero soggettivamente inesistenti. La società ha impugnato gli atti e aveva ottenuto ragione in primo grado; in appello, però, la decisione è stata riformata e gli avvisi sono stati confermati. In cassazione la società ha proposto due motivi: con il primo ha dedotto la nullità della sentenza d'appello per radicale nullità o inesistenza giuridica della notificazione dell'atto di appello, sostenendo che il plico fosse stato ricevuto da soggetto non legittimato e che fosse stata proposta querela di falso sull'avviso di ricevimento; con il secondo ha lamentato la violazione delle norme sul processo tributario e sulla prova della notifica dell'appello, sostenendo che l'ufficio avesse depositato solo una fotocopia dell'avviso di ricevimento, illeggibile quanto alla data di spedizione, senza la distinta idonea a dimostrare la tempestività della notifica e della costituzione in giudizio dell'appellante.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la dedotta falsità degli atti posti a base della decisione non può essere fatta valere con ricorso per cassazione, ma con il diverso rimedio revocatorio. Ha poi respinto il secondo motivo, affermando che, nel processo tributario, l'appello dell'amministrazione finanziaria è ammissibile se, al momento della costituzione, viene depositata la distinta delle raccomandate con l'indicazione del destinatario e del numero della raccomandata, unitamente al timbro postale recante la data, timbro che ha natura di atto pubblico anche se privo di sottoscrizione. Poiché nel caso concreto la distinta recava il timbro di Poste Italiane del 17/12/2015 e ciò consentiva di verificare la tempestività della notifica dell'appello e della successiva costituzione in giudizio, il ricorso è stato integralmente rigettato. La società ricorrente è stata inoltre condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È la norma processuale richiamata per denunciare nullità della sentenza e violazioni processuali in cassazione; nel caso del primo motivo la Corte ha ritenuto che la censura, in realtà, riguardasse la falsità degli atti e fosse quindi veicolabile solo con revocazione.
art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla notificazione dell'appello nel processo tributario; la Corte ha escluso la nullità denunciata perché la notifica risultava tempestiva e regolare sulla base della distinta e del timbro postale.
art. 138 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'irregolarità della notifica; la Corte non ha accolto la censura.
art. 139 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente per la dedotta invalidità della consegna del plico a soggetto non legittimato; la Corte ha ritenuto inammissibile la doglianza nei termini prospettati.
art. 22, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992
La Corte ha chiarito che, nel processo tributario, ai fini della costituzione dell'appellante, è ammissibile il deposito della distinta delle raccomandate con indicazione del destinatario e del numero dell'atto, oltre al timbro postale datato.
art. 156 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate; la Corte ha escluso che vi fosse la nullità dedotta.
art. 2699 c.c.
La Corte ha valorizzato la natura di atto pubblico del timbro postale con data, anche se privo di sottoscrizione, richiamando il principio secondo cui l'attestazione del pubblico agente è assistita da fede privilegiata.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ne ha dato atto nel dispositivo, rilevando la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato nel dispositivo quale base del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto del ricorso.
l. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
Richiamata quale norma che ha inserito il comma 1 quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la falsità degli atti processuali o dei documenti su cui la sentenza di merito si fonda non può essere fatta valere in cassazione come vizio di nullità della sentenza, ma deve essere dedotta mediante il rimedio della revocazione, previa definitiva accertazione della falsità nel giudizio competente.
- Ai fini dell'ammissibilità dell'appello notificato dall'amministrazione finanziaria a mezzo posta, è sufficiente il deposito, al momento della costituzione in giudizio, della distinta delle raccomandate con indicazione del destinatario e del numero dell'invio, purché sia presente il timbro postale datato che consenta il riscontro della spedizione.
- Il timbro postale recante la data apposto sulla distinta o sulla documentazione di spedizione ha valore di atto pubblico, anche se privo di sottoscrizione, poiché attesta un'attività del pubblico agente nell'esercizio delle sue funzioni.
- Quando la documentazione prodotta consente di verificare sia la tempestività della notificazione dell'appello sia quella della costituzione dell'appellante, non può essere dichiarata l'inammissibilità dell'impugnazione per asserita mancanza della prova di spedizione.
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