Cassazione Penale, Sentenza n. 16111/2023 del 17/04/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
He Longyue era stato arrestato l'08/12/2017 con l'accusa di tentato omicidio (artt. 56, 575, 577 n.4 e 61 n.1 c.p.) dopo una colluttazione in cui egli dichiarò di essersi difeso con un coltello da sushi. In fase cautelare fu confermata la custodia; successivamente, con sentenza del 25/03/2019 (irrevocabile il 30/07/2019) il Tribunale di Torino lo assolse perché agì in stato di legittima difesa. He chiedeva la riparazione per ingiusta detenzione per l'intero periodo trascorso in custodia. La Corte d'appello di Torino riconobbe la riparazione solo per il periodo dal 16/01/2019 al 15/03/2019, ritenendo che prima di quella data l'imputato avesse "omesso" di riferire particolari (come l'impossibilità di fuggire verso la pubblica via per il cancello chiuso) che avrebbero costituito un profilo di colpa processuale idoneo a far sorgere l'apparenza del reato e a giustificare la custodia cautelare. He impugnò tale ordinanza in Cassazione deducendo, tra l'altro, vizio di motivazione e violazione di legge relativamente alla valutazione della sua condotta e al mancato riconoscimento di ulteriori voci risarcitorie e degli interessi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso con riguardo ai primi due motivi, ritenendo la motivazione della Corte d'appello carente: non è stato dimostrato in che modo l'omissione attribuita all'imputato abbia effettivamente ingenerato nella autorità procedente la "falsa apparenza" della configurabilità del reato e dunque non è sufficiente a fondare una esclusione della riparazione per il periodo antecedente al 16/01/2019. La Suprema Corte ha ricordato il principio che il giudizio di riparazione è autonomo rispetto al giudizio penale ma non può ritenere provati fatti che il giudice della cognizione non ha ritenuto tali. Per questi motivi l'ordinanza impugnata è stata annullata con rinvio alla Corte d'appello di Torino per nuovo giudizio; alla Corte di appello è demandata anche la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. Altre questioni (es. interessi sulla somma liquidata) sono rimaste assorbite o da rivedere in sede di rinvio.
Norme richiamate
art. 56 cod. pen.
Norma indicata come riferibile alla partecipazione o concausa nell'evento delittuoso (in relazione al tentativo), citata nel capo di incolpazione; non oggetto di interpretazione autonoma nella sentenza di Cassazione, che si concentra invece sul diritto alla riparazione.
art. 575 cod. pen.
Articolo che disciplina l'omicidio, citato nel capo di imputazione per il tentato omicidio; la decisione di merito (Tribunale) ha escluso la punibilità per legittima difesa, principio richiamato nella ricostruzione fattuale.
art. 577 n.4 cod. pen.
Circostanza aggravante richiamata nell'imputazione originaria; come per gli altri articoli penali, la Cassazione nel giudizio di legittimità sul riparazione non entra nel merito della qualificazione penale ormai valutata dal giudice di cognizione.
art. 61 n.1 cod. pen.
Circostanza aggravante richiamata nell'imputazione; presente nel quadro fatto valere all'origine ma non oggetto di specifica interpretazione nella decisione sulla riparazione.
art. 112 cod. proc. civ.
Richiamato nel ricorso con riguardo all'obbligo del giudice di pronunciarsi espressamente sulla domanda inerente agli interessi sulla somma capitale liquidata; la Corte di Cassazione rileva l'istanza del Procuratore Generale ma annulla e rinvia l'ordinanza per nuovo giudizio, lasciando alla Corte d'appello di Torino anche la verifica delle questioni accessorie, ivi inclusa eventuale pronuncia sugli interessi.
Principio giurisprudenziale consolidato (Sez. U., n. 34559/2002 e altre pronunce)
La Corte richiama il principio secondo cui, nel giudizio per la riparazione per ingiusta detenzione, il giudice deve valutare autonomamente se la condotta dell'indagato abbia concorso a determinare la misura cautelare con dolo o colpa grave; la valutazione è ex ante e distinta rispetto al giudizio penale, ma non può basarsi su fatti che il giudice della cognizione non ha ritenuto provati. La Cassazione applica questo principio per censurare la motivazione della Corte d'appello.
Massime di principio
- Il giudizio sulla riparazione per ingiusta detenzione è autonomo rispetto al processo penale, ma il giudice della riparazione non può ritenere provati fatti che il giudice della cognizione ha escluso: le conclusioni devono essere coerenti con il complesso probatorio già valutato.
- Per escludere o limitare la riparazione il giudice deve individuare una condotta dell'interessato caratterizzata da dolo o colpa grave che abbia concretamente determinato o contribuito a determinare la falsa apparenza della fattispecie criminosa; la semplice omissione o ritardo nell'esporre elementi non è automaticamente idonea a fondare tale esclusione, se non è dimostrato il nesso causale con la misura cautelare.
- La motivazione deve specificare in che termini l'elemento di colpa processuale abbia influito sulla decisione dell'autorità procedente; valutazioni generiche o non causalmente connesse alla misura cautelare sono censurabili in cassazione.
- Se il ricorrente ha chiesto espressamente interessi o altre voci accessorie, il giudice deve pronunciarsi espressamente su tali domande; in caso di omissione la Cassazione può disporre la pronuncia o il rinvio per nuovo esame.
- In casi di legittima difesa accertata in sede penale, il giudice della riparazione deve comunque compiere un'analisi autonoma sulla eventuale responsabilità processuale dell'indagato riguardo alla custodia cautelare, motivando adeguatamente ogni eventuale deduzione di colpa.
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