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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34701/2025 del 24/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impetrazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva: 1) confermato la condanna per il reato di cui all'art. 187, comma 8, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (rifiuto di sottoporsi ad accertamenti per uso di sostanze stupefacenti), nonostante un prelievo ematico effettuato per accertamenti sanitari; 2) contestato l'entità della sanzione amministrativa accessoria (sospensione della patente) ritenuta eccessiva rispetto allo stato di incoscienza dovuto a grave ipoglicemia; 3) dedotto la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis cod. pen.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul merito motivato: primo motivo manifestamente infondato perché il reato di cui all'art. 187, comma 8, è integrato quando il soggetto rifiuta uno degli accertamenti previsti dai commi 2, 2-bis, 3 o 4 e, nel caso concreto, il prelievo ematico già eseguito era stato utilizzato esclusivamente per accertare il tasso alcolemico e non per l'indagine tossicologica; secondo motivo manifestamente infondato perché la Corte d'appello ha adeguatamente motivato la riduzione ma ha comunque confermato una sospensione in ragione della gravità e della pericolosità della condotta (investimento di un pedone, stato di ebbrezza e allontanamento dalla struttura sanitaria); terzo motivo inammissibile perché la causa di non punibilità ex art. 131-bis non era stata proposta in sede di merito né in appello e non può essere dedotta per la prima volta in Cassazione. In conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e all'obbligo di versare Euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 - Codice della strada, art. 186

    art. 186, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285

    Riferimento alla norma relativa alla guida in stato di ebbrezza; utilizzata per ricostruire le imputazioni iniziali e le assoluzioni parziali

  • d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 - Codice della strada, art. 187

    art. 187, commi 2, 2-bis, 3, 4 e comma 8, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285

    La Cassazione interpreta che la contravvenzione per rifiuto (comma 8) è integrata quando il conducente rifiuta uno degli accertamenti previsti dai commi indicati; la regolarità procedurale ai sensi dei commi 2/2-bis/3/4 è elemento rilevante

  • codice penale

    Norma sulla querela per le lesioni personali aggravate; qui richiamata per spiegare la declaratoria di non doversi procedere per difetto di querela

  • codice della strada

    Norma richiamata nel processo di merito in relazione alle imputazioni e alla valutazione dell'imputabilità/condotta

  • codice della strada

    Criteri che il giudice deve usare nella determinazione della durata della sanzione accessoria (entita del danno, gravità della violazione, pericolo di ulteriore circolazione)

  • codice penale

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; Cassazione ricorda che la relativa questione deve essere dedotta in sede di merito e non può essere proposta per la prima volta in Cassazione

  • codice di procedura penale

    Norma che consente l'imposizione di somme a favore della Cassa delle Ammende in caso di ricorso inammissibile; applicata per la determinazione dell'importo di Euro 3.000,00

  • Sentenza Corte Costituzionale

    Richiamata per sottolineare che il legislatore del codice della strada ha disciplinato specificamente gli accertamenti (resp. bilanciamento esigenze probatorie e libertà personale)

  • Sentenza Corte Costituzionale

    Richiamata in relazione ai criteri per l'imposizione delle sanzioni in caso di ricorso inammissibile

Massime di principio

  • Il reato di rifiuto di sottoporsi ad accertamenti per uso di stupefacenti ai sensi dell'art. 187, comma 8, è integrato quando il soggetto rifiuta uno degli accertamenti indicati nei commi 2, 2-bis, 3 o 4 e la procedura prevista è stata osservata; non basta che sia stato effettuato un prelievo per altri fini se non idoneo o non utilizzato per l'accertamento tossicologico
  • I prelievi ematici eseguiti in emergenza per scopi terapeutici possono essere utilizzati come mezzo di prova se dai campioni è possibile accertare la presenza di alcol o stupefacenti; tuttavia i giudici valutano lo scopo originario e l'effettiva utilizzazione del prelievo per gli accertamenti richiesti
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis c.p. deve essere prospettata in sede di merito o in appello: non è ammesso dedurla per la prima volta in Cassazione quando la norma era già vigente al momento della sentenza impugnata
  • Nella determinazione della durata della sospensione della patente il giudice deve motivare secondo i criteri dell'art. 218, comma 2, CdS (entità del danno, gravità della violazione, pericolo di ulteriore circolazione) e può ridurre la sanzione tenendo conto di assoluzioni parziali, ma resta libero di valutare la pericolosità specifica della condotta
  • Le questioni di ammissibilità in Cassazione (mancata deduzione di profili decisivi in sede di merito) espongono il ricorrente al rigetto per inammissibilità e a sanzioni pecuniarie previste dall'art. 616 c.p.p.

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