Sentenza del 27/09/2018 n. 2885 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
ACCERTAMENTO - Tassazione royalties corrisposte a soggetto estero - Convenzione contro le doppie imposizioni - Requisiti regime a agevolato - Onere della prova a carico del contribuente beneficiario - Obbligo esibizione documentale - Sussiste - Irrilevanza del mero rinvio alla convenzione internazionale - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione dell’Amministrazione finanziaria è stata ritenuta fondata. Il contribuente avrebbe dovuto esibire la documentazione comprovante i requisiti convenzionali oppure indicare specificamente quali documenti fossero già in possesso di una pubblica amministrazione. In mancanza di tale prova, non poteva essere riconosciuto il regime agevolato applicato alle royalties.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la tassazione di royalties corrisposte a un soggetto estero. Il contribuente sosteneva di poter applicare il trattamento fiscale più favorevole previsto dalla convenzione internazionale contro le doppie imposizioni, ma non aveva adeguatamente documentato i requisiti necessari. In particolare, dovevano essere provati la residenza fiscale del beneficiario, l’assenza in Italia di una base fissa o di una stabile organizzazione e l’effettiva imputabilità del reddito al soggetto estero. Il semplice richiamo alla convenzione non è stato ritenuto sufficiente, poiché l’onere della prova dell’accesso a un regime agevolato grava sul contribuente.
Norme richiamate
Art. 2697 del codice civile
Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Il soggetto che invoca un regime fiscale agevolato deve dimostrare la sussistenza di tutti i presupposti richiesti, non essendo sufficiente un generico richiamo alla normativa o alla convenzione applicabile.
Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni
Il trattamento convenzionale delle royalties corrisposte a soggetti esteri può essere applicato solo se il contribuente dimostra i requisiti previsti, tra cui la residenza del beneficiario, l’assenza di una base fissa o stabile organizzazione in Italia e l’imputabilità del reddito al beneficiario effettivo.
Massime di principio
- Chi invoca un regime fiscale agevolato o convenzionale deve provare documentalmente tutti i requisiti richiesti, poiché le agevolazioni costituiscono deroghe al regime ordinario di imposizione.
- Il mero riferimento a una convenzione contro le doppie imposizioni non è sufficiente: occorre produrre certificazioni e documenti idonei a dimostrare residenza fiscale, assenza di stabile organizzazione o base fissa in Italia e titolarità effettiva del reddito.
- In caso di mancata esibizione della documentazione, il contribuente deve almeno indicare con precisione quali documenti siano già detenuti da una pubblica amministrazione e dove possano essere reperiti.
- Per applicare correttamente il regime sulle royalties transfrontaliere è opportuno acquisire la documentazione prima o al momento del pagamento, verificandone validità, attualità e riferibilità al beneficiario.
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