Ordinanza n. 2771/2026 - Roma, Sezione 2B
per l’annullamento, previa sospensione degli effetti, dell’ordinanza del Sindaco n. 2 del 7 febbraio 2026, notificata in pari data, del Comune di Castel di Tora, avente a oggetto l’ “ordine di sgombero e messa in sicurezza sede viaria, banchina e relative opere d’arte nella strada regionale “sp34” zona fronte unità immobiliari censite al catasto di Castel di Tora al foglio 10 particelle 638-639-543 356-355-377”, nella parte in cui ordina ad ASTRAL S.p.A. - Azienda Strade Lazio di eseguire “opere di messa in sicurezza e ripristino almeno della fondazione scalzata del muro di sostegno, previa valutazione della sicurezza del fronte della frana e del muro di sostegno, avendo cura di realizzare nell’immediato opportune opere provvisionali di protezione della scarpata e della corte”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza sindacale di sgombero e messa in sicurezza della sede viaria, della banchina e delle opere d'arte, nella parte in cui impone ad ASTRAL l'esecuzione di opere di messa in sicurezza e ripristino del muro di sostegno e di opere provvisionali di protezione
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
ASTRAL S.p.A. ha impugnato, chiedendone l'annullamento e la sospensione cautelare, l'ordinanza del Sindaco del Comune di Castel di Tora n. 2 del 7 febbraio 2026, nella parte in cui le imponeva di eseguire opere di messa in sicurezza e ripristino della fondazione scalzata di un muro di sostegno, previa valutazione della sicurezza del fronte della frana e del muro, nonché opere provvisionali di protezione della scarpata e della corte. Il testo dell'ordinanza cautelare non espone gli specifici motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, limitandosi alla valutazione della domanda cautelare.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto del periculum in mora. Ha ritenuto che l'esecuzione dell'ordinanza non arrechi ad ASTRAL un pregiudizio diverso da quello economico, reputato integralmente ristorabile per equivalente. Qualora il provvedimento risultasse illegittimo all'esito del giudizio, ASTRAL potrebbe agire per ottenere la ripetizione delle somme indebitamente esborsate per l'attività esecutiva. Non è stata quindi ravvisata la necessità di sospendere l'efficacia dell'ordinanza. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate tra tutte le parti, in ragione della peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare; l'istanza è stata respinta per difetto del periculum in mora.
Massime di principio
- La sospensione cautelare di un provvedimento amministrativo può essere negata quando l'esecuzione arrechi al ricorrente un pregiudizio esclusivamente economico, integralmente ristorabile per equivalente, poiché manca il periculum in mora.
- Quando l'eventuale illegittimità del provvedimento possa essere seguita dalla ripetizione delle somme indebitamente sostenute per la sua esecuzione, tale possibilità di reintegrazione patrimoniale esclude, in assenza di ulteriori pregiudizi, la necessità della tutela cautelare sospensiva.
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