Sentenza del 28/10/2016 n. 21871 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
C.S. ha impugnato due avvisi relativi agli anni d'imposta 2002 e 2003, con i quali l'Agenzia delle Entrate aveva qualificato come lavoro autonomo l'attività svolta in favore della società Vetrine nel mondo s.r.l., recuperando la relativa IVA e applicando le sanzioni. L'Ufficio aveva inoltre contestato l'effettivo trasferimento della residenza all'estero, valorizzando la presenza della contribuente in Italia e il mantenimento nel territorio nazionale del centro degli affari e degli affetti. I ricorsi erano stati dichiarati inammissibili dai giudici tributari perché notificati oltre il termine di sessanta giorni. In Cassazione la contribuente ha dedotto, tra l'altro, la nullità della notificazione degli avvisi, sostenendo che avrebbe dovuto essere eseguita secondo l'art. 142 c.p.c. e accompagnata da una relata di notifica.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo di ricorso e dichiarato assorbiti tutti gli altri, riguardanti il procedimento di accertamento e il merito della pretesa tributaria. Ha ritenuto rituale la notificazione degli avvisi mediante raccomandata con avviso di ricevimento, poiché la contribuente aveva indicato nella dichiarazione dei redditi un indirizzo per la notificazione degli atti. Ha inoltre affermato che, nella notificazione diretta a mezzo posta, non è necessaria una relata di notifica distinta. Poiché tra la notifica degli avvisi e la spedizione dei ricorsi erano trascorsi più di sessanta giorni, l'inammissibilità dei ricorsi era corretta. C.S. è stata condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in 4.550 euro oltre alle spese prenotate a debito, ed è stato dichiarato dovuto l'ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. d)
È in facoltà del contribuente di eleggere domicilio presso una persona o un ufficio nel comune del proprio domicilio fiscale per la notificazione degli atti o degli avvisi che lo riguardano.
L'indicazione dell'indirizzo per la notificazione degli atti nella dichiarazione dei redditi costituisce modalità idonea di elezione o comunicazione del domicilio fiscale ai fini delle notifiche.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e-bis)
Salvo il caso di consegna dell'atto o dell'avviso in mani proprie, la notificazione degli avvisi o degli atti è eseguita mediante spedizione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Per il contribuente non residente che abbia comunicato un indirizzo estero o indicato un domicilio secondo le modalità previste, l'Ufficio può procedere alla notifica mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
Art. 142 c.p.c.
La disposizione non è stata ritenuta applicabile nel caso concreto, poiché la notificazione era stata validamente eseguita secondo la disciplina speciale prevista dall'art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973.
Art. 1335 c.c.
L'atto recapitato all'indirizzo del destinatario si presume conosciuto da quest'ultimo; la presunzione può essere superata solo dimostrando di essersi trovato, senza propria colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione.
Art. 360 c.p.c., comma 1
La Corte ha esaminato il ricorso per cassazione limitatamente alle censure prospettate, ritenendo infondato il motivo relativo alla validità della notifica e assorbendo gli ulteriori motivi.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Quando un contribuente non residente indica nella dichiarazione dei redditi un indirizzo per la notificazione degli atti, l'Amministrazione finanziaria può validamente notificare l'avviso a tale indirizzo mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
- La notificazione diretta a mezzo posta di un avviso di accertamento non richiede necessariamente una relata di notifica separata o l'indicazione dettagliata della persona che ha ricevuto il plico.
- La ricezione del plico all'indirizzo del destinatario fa presumere la conoscenza dell'atto; chi contesta la notifica deve provare di non aver potuto conoscerlo per causa non imputabile.
- Il termine per impugnare l'avviso decorre dalla notificazione validamente effettuata e, se il ricorso è spedito oltre il termine di sessanta giorni, il giudizio può essere dichiarato inammissibile senza esaminare il merito dell'accertamento.
- Prima di contestare il contenuto sostanziale di un avviso, è essenziale verificare tempestivamente la data e le modalità della notificazione, poiché un ricorso tardivo impedisce normalmente l'esame delle contestazioni sul merito.
- L'iscrizione all'A.I.R.E. o la dichiarazione di residenza estera non escludono automaticamente la rilevanza fiscale di elementi che dimostrino la permanenza in Italia del centro degli interessi personali o economici.
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