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Sentenza

Sentenza del 29/03/2022 n. 10003 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione della determinazione del valore imponibile ICI per un'area edificabile relativa agli anni 2005 e 2006. Le ricorrenti contestavano che la CTR avesse erroneamente fatto riferimento al valore indicato in un contratto preliminare (Euro 16.750.000) e avesse ritenuto che una precedente sentenza della CTP (n. 265/04/2012) fosse divenuta irrevocabile/vincolante (giudicato interno) nei confronti dell'ente impositore, impedendo una corretta determinazione del valore secondo i criteri normativi e tenendo insufficiente o contraddittoria motivazione rispetto a perizie e confronti di mercato. Il comune ha proposto ricorso incidentale lamentando che la CTR non si era pronunciata su un diverso valore proposto (Euro 20.678.370,00).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto sia il ricorso principale delle società sia il ricorso incidentale del Comune, ritenendo infondata l'idea che fosse formato un giudicato interno vincolante. Ha rilevato che la determinazione del valore imponibile deve essere nuovamente effettuata dal giudice di merito in conformità ai criteri del D.Lgs. n. 504/1992 art. 5, comma 5, o, se appropriato, motivando l'adozione del prezzo di un atto di mercato direttamente riferibile al terreno. Ha cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Commissione Tributaria Regionale di Palermo - Sezione staccata di Catania, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 5

    Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1 gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

    I criteri indicati sono parametri vincolanti e tassativi per la determinazione del valore imponibile, salvo che non sussista un valore di mercato direttamente riferibile al terreno (es. prezzo di vendita) che può essere assunto se congruamente motivato dal giudice di merito.

  • art. 360 c.p.c.

    solo se presente nel testo della sentenza impugnata

    Norma procedurale richiamata nei motivi di ricorso per indicare i vizi di legge denunciati (n. 3 e n. 5); la Corte verifica la corretta applicazione delle regole di diritto e l'esistenza di vizi di motivazione o mancato esame di fatti decisivi.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato in relazione all'omesso esame di un fatto decisivo indicato nel ricorso (prodotti probatori e perizia stragiudiziale); la Corte valuta se il giudice del merito abbia omesso di considerare elementi rilevanti.

  • art. 324 c.p.c.

    Riferito nel motivo relativo alla pretesa formazione del giudicato; riguarda la sentenza passata in giudicato e le sue conseguenze; la Corte ha ritenuto erronea l'applicazione quando il giudicato non poteva formarsi nei confronti dell'ente impositore.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato nel contesto della pretesa efficacia del titolo (giudicato) nei rapporti giuridici; la Corte nega efficacia vincolante quando manca il presupposto del giudicato interno nei confronti delle parti interessate.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale per lamentare omissione di pronuncia su specifico motivo d'appello; la Corte conferma che il giudice di merito deve decidere su tutti i motivi utili alla decisione.

  • art. 327 c.p.c.

    Norma sul termine di impugnazione; la Corte ha ritenuto tempestiva la notifica del ricorso per cassazione in base al principio della consegna all'ufficiale giudiziario prima della scadenza del termine.

Massime di principio

  • Per la determinazione del valore imponibile delle aree fabbricabili ai fini ICI il giudice del merito deve applicare i criteri tassativi dell'art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 504/1992 (zona, indice di edificabilità, destinazione d'uso, oneri di adattamento, prezzi medi di mercato) e motivare congruamente l'uso di qualsiasi altro parametro.
  • Il prezzo risultante da un atto di mercato direttamente riferibile al terreno (vendita effettiva) può essere assunto come valore venale in comune commercio, ma solo se il giudice di merito spiega in modo congruo perché quel prezzo rappresenta il valore effettivo del terreno e lo raccorda con i parametri normativi.
  • Non può essere riconosciuta efficacia vincolante a una pronuncia non impugnata (giudicato) nei confronti di un soggetto che non era parte dello stesso processo o quando il capo su cui si pretende il giudicato non sia autonomo e distinto dagli altri capi della sentenza; la vincolatività riflessa fra procedimenti riuniti è ammissibile solo se sussistono i requisiti del giudicato tra le stesse parti e su questioni autonome.
  • Se il giudice di merito si fonda su un presupposto logico-giuridico erroneo (ad esempio presunto giudicato interno inesistente), la determinazione del valore deve essere rinnovata dal giudice di merito.
  • Il difensore che affida l'atto all'ufficiale giudiziario entro il termine di impugnazione ha adempiuto ai suoi oneri e la notifica si considera tempestiva anche se la consegna materiale al destinatario avviene poco dopo; il momento perfezionativo si riferisce alla consegna all'ufficiale, secondo la giurisprudenza costituzionale e di legittimità.
  • In controversie tributarie con più procedimenti connessi, il giudice non può implicitamente o esplicitamente estendere la portata di un eventuale giudicato ad altre parti non coinvolte nella formazione del giudicato; occorre valutare separatamente la posizione di ciascun soggetto e la rilevanza dei titoli contrattuali prodotti (preliminare vs rogito vs cessione di quote societarie).

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