Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 16/10/2019 n. 26149 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società consortile contestava l'avviso di pagamento relativo alle accise sull'energia elettrica autoprodotta da fonti rinnovabili e ceduta ai propri consorziati negli anni 2009-2013. Sosteneva che la qualifica di autoproduttore dovesse riferirsi all'intera società consortile e comprendere anche l'energia utilizzata dai consorziati, nonché che i precedenti atti dell'Amministrazione avessero creato un legittimo affidamento sull'esenzione. Deduceva inoltre violazione delle norme sull'autoproduzione, omessa pronuncia e violazione degli articoli 10 e 11 dello Statuto dei diritti del contribuente.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha stabilito che l'esenzione dall'accisa prevista dall'articolo 52, comma 3, lettera b), del Testo Unico Accise opera solo per l'energia prodotta e consumata direttamente dall'impresa autoproduttrice, non per quella ceduta a distinti soggetti giuridici, anche se consorziati. In relazione all'energia ceduta, la società consortile assume la qualifica di fornitore ed è tenuta al pagamento dell'accisa. La definizione di autoproduttore contenuta nel decreto Bersani non è stata ritenuta applicabile ai fini tributari. Il legittimo affidamento non poteva escludere il tributo, poiché gli atti precedenti non riguardavano specificamente la cessione ai consorziati e non costituivano un interpello valido; l'affidamento ha giustificato soltanto la mancata applicazione di sanzioni e interessi, già riconosciuta dall'Amministrazione. Le spese sono state compensate e la ricorrente deve versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • Decreto Legislativo n. 504 del 1995, articolo 52, comma 3, lettera b) - Testo Unico Accise

    Non è sottoposta ad accisa l'energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili, con potenza disponibile superiore a 20 kW, consumata dalle imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni.

    L'esenzione è di stretta interpretazione e riguarda esclusivamente l'energia prodotta e consumata dal soggetto autoproduttore per uso proprio; non si estende all'energia ceduta a soggetti terzi, anche se consorziati.

  • Decreto Legislativo n. 79 del 1999, articolo 2, commi 1 e 2 - decreto Bersani

    Autoproduttore è la persona fisica o giuridica che produce energia elettrica e la utilizza in misura non inferiore al 70% annuo per uso proprio o per gli altri soggetti indicati dalla norma.

    La definizione vale ai soli fini del decreto Bersani, diretto alla liberalizzazione del mercato elettrico, e non può essere utilizzata per ampliare l'esenzione fiscale prevista dal Testo Unico Accise.

  • Codice civile, articolo 2602

    La disciplina civilistica del consorzio o della società consortile non consente, ai fini dell'accisa, di imputare automaticamente ai consorziati l'attività di cessione dell'energia svolta dalla società consortile.

  • Legge n. 212 del 2000, articolo 10

    La tutela del legittimo affidamento è un principio generale, ma normalmente incide su sanzioni e interessi e non elimina l'obbligo di pagamento del tributo. Solo circostanze concrete ed eccezionali, diverse dalla mera prassi o da interpretazioni errate dell'Amministrazione, possono incidere sulla debenza dell'imposta.

  • Legge n. 212 del 2000, articolo 11

    L'effetto vincolante dell'interpello presuppone una regolare istanza e riguarda esclusivamente la questione oggetto della stessa. Una risposta resa dopo la dichiarazione di inammissibilità dell'istanza non vincola l'Amministrazione.

  • Legge n. 208 del 2015, articolo 1, comma 911

    L'esenzione è applicabile anche all'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili e consumata dai soci delle società cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica.

    L'estensione legislativa riguarda le cooperative indicate dalla norma e non i consorzi o le società consortili; ciò conferma che questi ultimi non sono inclusi nell'esenzione per gli anni successivi.

  • Codice di procedura civile, articolo 112

    Non sussiste omessa pronuncia quando una questione risulta implicitamente respinta o assorbita dalla soluzione adottata dal giudice.

  • Codice di procedura civile, articolo 360, comma 1, numeri 3 e 4

    Le censure per violazione di legge e omessa pronuncia sono state ritenute infondate.

  • Legge n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, in relazione all'articolo 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, il ricorrente è tenuto al versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

Massime di principio

  • Le esenzioni fiscali devono essere interpretate restrittivamente: se la norma richiede autoconsumo, l'agevolazione non si estende automaticamente all'energia ceduta a clienti, soci o consorziati dotati di distinta personalità giuridica.
  • La qualificazione civilistica o commerciale di un soggetto non determina necessariamente la qualificazione rilevante ai fini tributari; occorre applicare la definizione e la finalità proprie della disciplina fiscale.
  • La mera appartenenza a un consorzio o a una società consortile non rende i consorziati autoproduttori dell'energia prodotta dalla società e consumata secondo contratti di somministrazione.
  • Le circolari, le prassi e gli atti amministrativi generali non possono creare un'esenzione non prevista dalla legge e possono essere modificati dall'Amministrazione.
  • Il legittimo affidamento derivante da indicazioni errate dell'Amministrazione normalmente protegge il contribuente da sanzioni e interessi, ma non elimina l'imposta dovuta.
  • Per ottenere l'effetto vincolante dell'interpello è necessario che vi sia una procedura formalmente valida e che la risposta riguardi esattamente la fattispecie successivamente contestata.
  • Nel valutare un precedente atto favorevole dell'Amministrazione bisogna verificare se esso abbia esaminato proprio la questione controversa o si sia limitato a riconoscere una qualifica generale o a svolgere controlli diversi.
  • Una prassi amministrativa illegittima non può fondare, di per sé, un affidamento idoneo a impedire la riscossione del tributo.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.