Regolamento (UE) 2019/2022
Regolamento (UE) 2019/2022 della Commissione, dell’1 ottobre 2019, che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lavastoviglie per uso domestico in applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio modifica il regolamento (CE) n. 1275/2008 della Commissione e abroga il regolamento (UE) n. 1016/2010 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna le regole di ecodesign per le lavastoviglie per uso domestico, sostituendo il precedente quadro del 2010 e introducendo requisiti più stringenti su consumo energetico, consumo idrico, prestazioni di lavaggio e asciugatura, modalità a basso consumo e riparabilità. Impone inoltre obblighi informativi dettagliati verso utenti, installatori e riparatori professionisti, nonché presidi anti-elusione per evitare che le prestazioni dichiarate siano alterate in prova. Prevede una procedura di verifica per le autorità nazionali, un riesame entro il 25 dicembre 2025, la modifica del regolamento (CE) n. 1275/2008 e l’abrogazione del regolamento (UE) n. 1016/2010 dal 1o marzo 2021.
Specifiche di progettazione ecocompatibile per le lavastoviglie per uso domestico, con regole su efficienza energetica, uso dell’acqua, riparabilità, informazioni al consumatore e verifica di conformità.
Ambito di applicazione
Si applica all’immissione sul mercato e alla messa in servizio delle lavastoviglie per uso domestico alimentate dalla rete elettrica, comprese le lavastoviglie da incasso e quelle che possono anche essere alimentate da batterie. Sono escluse le lavastoviglie che rientrano nella direttiva 2006/42/CE e le lavastoviglie per uso domestico a batteria collegabili alla rete elettrica tramite un convertitore CA/CC venduto separatamente. Il regolamento si applica nell’Unione ed è direttamente applicabile negli Stati membri; si applica dal 1o marzo 2021, salvo l’articolo 6, primo comma, e l’articolo 11, applicabili dal 25 dicembre 2019.
Specifiche di progettazione ecocompatibile per le lavastoviglie per uso domestico
Il regolamento aggiorna il quadro di ecodesign per le lavastoviglie domestiche in attuazione della direttiva 2009/125/CE, con l’obiettivo di ridurre consumi di energia e acqua, migliorare le prestazioni ambientali lungo il ciclo di vita e favorire la transizione verso un’economia circolare. I considerando richiamano il piano di lavoro 2016-2019 sulla progettazione ecocompatibile, il riesame del precedente regolamento del 2010 e la necessità di integrare requisiti su riparabilità, riciclabilità e uso efficiente delle risorse.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alle lavastoviglie per uso domestico alimentate dalla rete elettrica, incluse quelle da incasso e i modelli che possono anche essere alimentati da batterie. Restano escluse le lavastoviglie che rientrano nella direttiva 2006/42/CE e le lavastoviglie per uso domestico a batteria collegabili alla rete tramite un convertitore CA/CC venduto separatamente. Le prescrizioni valgono per l’immissione sul mercato e la messa in servizio nell’Unione; il testo è direttamente applicabile negli Stati membri.
Definizioni principali
L’articolo 2 precisa le definizioni essenziali per l’interpretazione del regolamento, tra cui:
- alimentazione da rete elettrica a 230 V CA, 50 Hz;
- lavastoviglie per uso domestico, intesa come apparecchio che lava e risciacqua stoviglie e che il fabbricante dichiara conforme alla direttiva 2014/35/UE o 2014/53/UE;
- lavastoviglie da incasso per uso domestico, con caratteristiche costruttive e di installazione specifiche;
- modello equivalente e identificativo del modello;
- banca dati dei prodotti, nel senso del regolamento (UE) 2017/1369;
- programma ed eco.
L’allegato I aggiunge definizioni operative utili ai fini dei calcoli e della verifica, come IEE, EPEC, SPEC, coperto, capacità nominale, IC, ID, modo spento, modo stand-by, avvio ritardato, parte di ricambio, riparatore professionista e garanzia.
Programma eco e specifiche energetiche/funzionali
Dal 1o marzo 2021 ogni lavastoviglie per uso domestico deve disporre di un programma eco conforme a requisiti precisi: il programma deve essere identificato come "eco", deve essere il programma selezionato automaticamente ove vi sia selezione automatica, oppure deve essere selezionabile direttamente senza altre impostazioni. La dicitura "eco" può essere usata solo per quel programma; sono vietate nei nomi dei programmi le diciture "normale", "giornaliero", "regolare" e "standard".
Sul piano dell’efficienza energetica, dal 1o marzo 2021 l’indice di efficienza energetica (IEE) deve essere inferiore a 63; dal 1o marzo 2024, per le lavastoviglie con capacità nominale pari o superiore a 10 coperti, l’IEE deve essere inferiore a 56. Le specifiche funzionali richiedono, dal 1o marzo 2021, un indice di efficienza di lavaggio (IC) superiore a 1,12 e un indice di efficienza di asciugatura (ID) superiore a 1,06 per capacità superiore a 7 coperti, ovvero superiore a 0,86 per capacità pari o inferiore a 7 coperti.
Modi a basso consumo e connessione di rete
Le lavastoviglie devono disporre di un modo spento, di un modo stand-by o di entrambi. La potenza assorbita non può superare 0,50 W; se il modo stand-by include la visualizzazione di informazioni o dello stato, il limite è 1,00 W; se comprende connessione di rete e stand-by in rete ai sensi del regolamento (UE) n. 801/2013, il limite è 2,00 W.
Inoltre, entro 15 minuti dall’accensione, dal termine del programma o da qualsiasi interazione, l’apparecchio deve passare automaticamente al modo stand-by o spento se non intervengono altre funzioni. Se è presente l’avvio ritardato, il consumo in tale condizione non può superare 4,00 W e il ritardo non può eccedere 24 ore. Le lavastoviglie collegabili a una rete devono avere una funzione per attivare e disattivare la connessione di rete, che deve essere disattivata come impostazione predefinita.
Efficienza delle risorse, riparabilità e disponibilità dei ricambi
Il regolamento introduce requisiti di efficienza delle risorse particolarmente rilevanti per la pratica professionale. I fabbricanti, importatori o mandatari devono mettere a disposizione dei riparatori professionisti, per almeno sette anni dall’immissione sul mercato dell’ultima unità del modello, una serie di componenti essenziali, tra cui motore, pompa di circolazione e drenaggio, riscaldatori, tubazioni e relativi accessori, parti strutturali dello sportello, schede a circuiti stampati, display, interruttori a pressione, termostati, sensori e software/firmware. Per altre parti, tra cui cerniere, guarnizioni, bracci spruzzanti, filtri di drenaggio, carrelli interni e accessori in plastica, la disponibilità deve essere garantita per almeno dieci anni anche agli utilizzatori finali.
Le parti devono poter essere sostituite con attrezzi facilmente reperibili e senza danni permanenti all’apparecchiatura. Gli elenchi delle parti e le procedure di ordine devono essere pubblicati su un sito web liberamente accessibile entro termini differenziati: due anni dopo la prima immissione sul mercato per le parti destinate ai professionisti, al momento della prima immissione per le altre parti e per le istruzioni di riparazione.
Il termine di consegna delle parti di ricambio è fissato in 15 giorni lavorativi dalla ricezione dell’ordine. Per le parti riservate ai professionisti, la disponibilità può essere limitata ai riparatori professionisti registrati.
Accesso alle informazioni di riparazione e manutenzione
Dopo due anni dalla prima immissione sul mercato di un modello e fino al termine del periodo di disponibilità dei ricambi, i fabbricanti, importatori o mandatari devono garantire ai riparatori professionisti l’accesso alle informazioni di riparazione e manutenzione. Il sito web deve indicare la procedura di registrazione e il professionista può essere tenuto a dimostrare competenza tecnica e copertura assicurativa; l’accettazione o il rigetto della registrazione deve avvenire entro 5 giorni lavorativi.
Una volta registrato, il riparatore professionista deve ricevere le informazioni entro un giorno lavorativo dalla richiesta. Le informazioni comprendono, tra l’altro, identificazione dell’apparecchiatura, schema di disassemblaggio o vista esplosa, elenco degli attrezzi necessari, dati di componenti e diagnosi, schemi elettrici, codici di errore, istruzioni per installare software e firmware e modalità di accesso ai dati di guasto registrati, se esistenti. Può essere richiesto un corrispettivo ragionevole e proporzionato.
Informazioni sui gas refrigeranti e smantellamento
Per le lavastoviglie munite di pompa di calore, il nome chimico del gas refrigerante, o un riferimento equivalente di uso comune, deve essere apposto in modo permanente, visibile e leggibile all’esterno dell’apparecchiatura. Inoltre, i fabbricanti, importatori o mandatari devono progettare il prodotto in modo che i materiali e componenti di cui all’allegato VII della direttiva 2012/19/UE possano essere rimossi con strumenti comunemente reperibili e devono rispettare gli obblighi di cui all’articolo 15, paragrafo 1, della medesima direttiva.
Obblighi di informazione per utenti e installatori
Le istruzioni per utenti e installatori devono essere rese disponibili in forma di manuale d’uso su un sito web ad accesso libero. Devono includere informazioni sul programma eco, sul caricamento corretto, sul fatto che il prelavaggio manuale aumenta i consumi, sul fatto che l’uso della lavastoviglie, se conforme alle istruzioni, consuma in genere meno acqua ed energia del lavaggio a mano, nonché sui valori di durata, acqua ed energia per tutti i programmi che offrono un ciclo. I valori dei programmi diversi da eco sono solo indicativi.
Le istruzioni devono anche spiegare come reperire le informazioni di modello nella banca dati dei prodotti tramite link o indicazioni equivalenti e contenere istruzioni di manutenzione di base, tra cui montaggio, uso corretto di detergenti e additivi, rimozione di oggetti estranei, pulizia periodica, controllo dei filtri, diagnosi degli errori e accesso ai servizi di riparazione professionale. Devono inoltre chiarire le implicazioni dell’autoriparazione o della riparazione non professionale per la sicurezza e per la garanzia, nonché il periodo minimo di disponibilità dei ricambi.
Metodi di misura, calcolo e verifica
L’allegato III stabilisce che misurazioni e calcoli devono essere eseguiti secondo norme armonizzate pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea oppure secondo metodi affidabili, accurati e riproducibili. Il programma di riferimento per le misurazioni è il programma eco a capacità nominale; il consumo di energia, l’acqua, la durata del programma, l’efficienza di lavaggio e asciugatura e il rumore aereo vanno misurati contemporaneamente.
Sono specificate formule di calcolo per l’IEE, per lo SPEC in funzione del numero di coperti e della larghezza, e per gli indici IC e ID. Sono inoltre indicate le modalità di misurazione della potenza assorbita nei modi spento, stand-by e avvio ritardato.
Procedura di verifica e tolleranze
L’allegato IV disciplina il controllo di mercato. Le autorità nazionali verificano inizialmente una singola unità e, se necessario, tre unità supplementari. Il modello è conforme solo se i valori dichiarati e quelli verificati rispettano le condizioni previste e se l’unità controllata soddisfa le specifiche sui programmi, sulle risorse e sugli obblighi informativi. La tabella 1 fissa tolleranze specifiche, tra cui: 5 % per EPEC ed EPWC, 14 % per IC, 12 % per ID, 5 % o 10 minuti per la durata del programma, 0,10 W per Po e margini percentuali o assoluti per Psm e Pds.
Le tolleranze sono riservate alle autorità di sorveglianza del mercato e non possono essere usate dai fabbricanti per costruire i valori dichiarati. Se emerge non conformità, il modello e tutti i modelli equivalenti sono considerati non conformi e le autorità devono informare Commissione e altri Stati membri.
Parametri di riferimento indicativi
L’allegato V riporta i benchmark della migliore tecnologia disponibile al momento dell’adozione del regolamento. Sono indicati valori di riferimento per lavastoviglie da 14, 13, 10 e 6 coperti in termini di consumo energetico, consumo d’acqua, emissioni di rumore e durata del programma eco. Sono inoltre forniti riferimenti per la potenza assorbita nei modi a consumo ridotto, in particolare 0,20 W in stand-by e valori per lo stand-by in rete pari a 0,60 W per Ethernet e 0,70 W per Wi-Fi.
Riesame, modifiche ad altri atti e abrogazione
La Commissione deve riesaminare il regolamento alla luce dei progressi tecnologici e presentare i risultati al forum consultivo entro il 25 dicembre 2025, valutando in particolare il potenziale di miglioramento delle prestazioni energetiche e ambientali, le tolleranze di verifica, il comportamento dei consumatori, l’efficacia delle specifiche sull’efficienza delle risorse e l’opportunità di ulteriori requisiti coerenti con l’economia circolare, anche con più pezzi di ricambio.
Il regolamento modifica anche il regolamento (CE) n. 1275/2008, sopprimendo la voce "Lavastoviglie" dall’allegato I. Il regolamento (UE) n. 1016/2010 è abrogato con decorrenza dal 1o marzo 2021. Per la transizione, dal 25 dicembre 2019 al 28 febbraio 2021 è consentito usare la dicitura "eco" al posto di "programma standard". L’articolo 6, primo comma, e l’articolo 11 si applicano già dal 25 dicembre 2019, mentre il resto del regolamento si applica dal 1o marzo 2021.
Disposizioni principali
Oggetto, ambito e esclusioni
Definisce le specifiche di progettazione ecocompatibile per le lavastoviglie per uso domestico alimentate dalla rete elettrica. L’ambito include le versioni da incasso e i modelli che possono anche funzionare a batteria, ma esclude i prodotti disciplinati dalla direttiva 2006/42/CE e le lavastoviglie a batteria collegabili alla rete solo tramite convertitore CA/CC venduto separatamente.
Definizioni rilevanti
Fornisce le definizioni di rete elettrica, lavastoviglie per uso domestico, lavastoviglie da incasso, modello equivalente, identificativo del modello, banca dati dei prodotti, programma ed eco. Nell’allegato I sono contenute ulteriori definizioni operative, tra cui IEE, EPEC, SPEC, coperto, capacità nominale, IC, ID, modo spento, modo stand-by, avvio ritardato, parte di ricambio, riparatore professionista e garanzia.
Specifiche di progettazione ecocompatibile e decorrenza
Le specifiche dell’allegato II si applicano dalle date indicate nello stesso allegato. Dal 1o marzo 2021 le lavastoviglie devono avere un programma eco identificato come tale, con uso esclusivo della dicitura "eco"; non possono essere usate diciture come "normale", "giornaliero", "regolare" o "standard" nei nomi dei programmi. Dal 1o marzo 2021 scattano anche i requisiti minimi di efficienza energetica, prestazione di lavaggio e asciugatura, modi a consumo ridotto, efficienza delle risorse e obblighi di informazione; dal 1o marzo 2024 si rafforza la soglia IEE per i modelli con capacità nominale pari o superiore a 10 coperti.
Valutazione di conformità e documentazione tecnica
La conformità si valuta tramite il sistema di controllo interno della progettazione o il sistema di gestione previsti dalla direttiva 2009/125/CE. La documentazione tecnica deve contenere i valori dichiarati dei parametri dell’allegato II, punti 2, 3 e 4, e i dettagli dei calcoli dell’allegato III; se i dati derivano da modelli equivalenti o da estrapolazioni, devono essere indicati i calcoli, le verifiche interne e l’elenco dei modelli equivalenti con i rispettivi identificativi. La documentazione può fare riferimento ai dati caricati nella banca dati dei prodotti ai sensi del regolamento (UE) 2019/2017.
Verifica di mercato e tolleranze
Le autorità nazionali applicano la procedura di verifica dell’allegato IV. Sono previste tolleranze di verifica specifiche per EPEC, EPWC, IC, ID, durata del programma e potenze assorbite nei modi spento, standby e avvio ritardato; la non conformità può essere accertata su un’unità o, se necessario, su tre unità supplementari. Le tolleranze sono riservate alla verifica delle autorità e non possono essere usate dai fabbricanti per dichiarare valori più favorevoli.
Divieto di elusione e aggiornamenti software/firmware
È vietata l’immissione sul mercato di prodotti progettati per riconoscere le condizioni di prova e modificare automaticamente le prestazioni durante il test al fine di migliorare i parametri dichiarati. Il consumo di energia e acqua e gli altri parametri non possono peggiorare a seguito di aggiornamenti software o firmware, salvo consenso esplicito dell’utilizzatore finale; se l’aggiornamento non è accettato, le prestazioni non devono essere modificate.
Efficienza delle risorse, riparabilità e ricambi
Impone la disponibilità di parti di ricambio per periodi minimi: sette anni per una serie di componenti essenziali destinati ai riparatori professionisti e dieci anni per ulteriori parti accessibili anche agli utilizzatori finali. Le parti devono poter essere sostituite con attrezzi comunemente reperibili e senza danni permanenti; i siti web dei fabbricanti devono pubblicare elenchi e procedure di ordinazione entro termini specifici. È previsto anche un obbligo di accesso, dopo due anni dalla prima immissione sul mercato, alle informazioni di riparazione e manutenzione per i riparatori professionisti registrati, con possibile verifica di competenze e assicurazione e con termini di risposta e accesso molto brevi.
Obblighi informativi verso utenti e installatori
Il manuale d’uso deve essere disponibile su un sito web ad accesso libero e contenere informazioni sul programma eco, sul carico corretto, sull’assenza di utilità del prelavaggio manuale, sul confronto tra lavaggio in lavastoviglie e lavaggio a mano, sui valori di durata/consumo dei programmi, sulla natura indicativa dei programmi diversi da eco e sui link alla banca dati dei prodotti. Devono inoltre essere incluse istruzioni di montaggio, uso di detergenti e additivi, pulizia, controllo filtri, diagnosi errori, accesso a servizi di riparazione, implicazioni di autoriparazione e durata minima della disponibilità dei ricambi.
Riesame, modifica di atti collegati, abrogazione e transizione
La Commissione deve riesaminare il regolamento e presentare i risultati al forum consultivo entro il 25 dicembre 2025, con attenzione a efficienza energetica e ambientale, tolleranze, comportamento dei consumatori, efficacia delle regole sulle risorse e possibili specifiche supplementari in chiave economia circolare. Il regolamento modifica il regolamento (CE) n. 1275/2008 sopprimendo la voce "Lavastoviglie" e abroga il regolamento (UE) n. 1016/2010 dal 1o marzo 2021. In via transitoria, la dicitura "eco" può essere usata al posto di "programma standard" dal 25 dicembre 2019 al 28 febbraio 2021.
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