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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 10354/2022 del 31/03/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La controversia riguarda la legittimità di tre avvisi di accertamento notificati il 21.10.2008 alla Tyres Service s.r.l. per gli anni 2003-2005. La società risultava tuttavia cancellata dal registro delle imprese l'8.1.2006. Il ricorrente ha impugnato gli avvisi in proprio e quale liquidatore. La questione principale è la legittimazione a stare in giudizio: se la cancellazione del registro abbia determinato l'estinzione della società e, conseguentemente, il difetto di capacità processuale della stessa e la mancanza di legittimazione del liquidatore a proporre l'opposizione relativo al debito sociale. Il ricorso di cassazione deduce inoltre vizi di motivazione della sentenza di merito e violazioni di norme processuali relative alla devoluzione dell'appello tributario.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto che la cancellazione dal registro delle imprese abbia determinato l'estinzione della società anteriore alla notifica degli avvisi e quindi il difetto di capacità processuale dell'ente e la mancanza di legittimazione dell'odierno ricorrente, che non era nemmeno socio. Sulla base di consolidata giurisprudenza della Corte, ha affermato che il liquidatore non è successore processuale dell'ente estinto per le pretese relative al debito sociale (salvo responsabilità personale limitata ai casi previsti dall'art.2495 c.c.). Pertanto la sentenza impugnata è stata cassata senza rinvio ex art.382 c.p.c. per vizio originario insuperabile del processo, assorbendo la trattazione del ricorso incidentale dell'Agenzia. Le spese del giudizio di legittimità sono dichiarate irripetibili; le spese del giudizio di merito sono compensate.

Norme richiamate

  • art. 2495 c.c.

    La norma limita l'azione dei creditori sociali contro il liquidatore solo quando il mancato pagamento sia dipeso da quest'ultimo; la Corte ha richiamato tale principio per escludere che il liquidatore sia in generale successore processuale dell'ente estinto per i debiti sociali.

  • art. 53 D.Lgs. 546/1992

    Richiamata nella doglianza del ricorrente in relazione alla devoluzione dell'appello tributario; la Corte ha comunque confermato che la mancanza di capacità processuale dell'ente estinto rende improponibile l'impugnazione, indipendentemente da questioni di specificità dei motivi.

  • art. 360 c.p.c.

    Richiamato nei motivi di cassazione (n.3 e n.5) come parametro di censura processuale e di motivazione della sentenza impugnata; la Corte ha esaminato i vizi denunciati alla luce di questa norma e della giurisprudenza di legittimità.

  • art. 382 c.p.c.

    La Corte ha applicato l'art.382 c.p.c. per cassare senza rinvio la sentenza impugnata quando ricorra un vizio originario insanabile del processo (difetto di capacità processuale dell'attore).

  • D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, art. 28, comma 4

    La Corte ha precisato che la disposizione che differisce di cinque anni gli effetti dell'estinzione per le cancellazioni richieste nella vigenza della nuova disciplina non ha efficacia retroattiva; pertanto non si applica ai casi di cancellazione anteriori al 13 dicembre 2014.

Massime di principio

  • La cancellazione di una società dal registro delle imprese antecedente alla notifica di avvisi di accertamento determina l'estinzione della società e il conseguente difetto di capacità processuale: gli atti notificati alla società estinta sono impugnabili solo in presenza di diversa legittimazione dei successori processuali.
  • Il liquidatore non è, di regola, successore processuale dell'ente estinto per le pretese relative ai debiti sociali; può essere chiamato in causa personalmente solo ove sia configurabile responsabilità personale (es. mancato pagamento dipendente da sua condotta) ai sensi dell'art.2495 c.c.
  • I soci possono acquisire, secondo i principi successori richiamati dalla giurisprudenza, la posizione sostanziale debitoria dell'ente estinto e quindi possono essere chiamati in causa nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge; occorre tuttavia verificare la qualità soggettiva del soggetto che propone l'azione.
  • La disciplina introdotta dal D.Lgs. 175/2014 (differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione) si applica solo alle cancellazioni richieste a decorrere dal 13 dicembre 2014 e non ha efficacia retroattiva.
  • Prima di notificare accertamenti o di proseguire giudizi occorre verificare lo stato di iscrizione della società nel registro delle imprese: la mancanza di tale verifica può comportare nullità o inefficacia degli atti e il difetto di legittimazione del rappresentante processuale.
  • Sotto il profilo delle spese processuali, in casi di evoluzione giurisprudenziale la Corte può compensare le spese di merito ma dichiarare irripetibili le spese della fase di legittimità se il ricorso di cassazione ha accertato un vizio originario insuperabile.

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