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Circolare

Circolare numero 234 del 5-11-1990

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica che, per il 1990, per le aree fuori dal Mezzogiorno il numero dei contratti di formazione e lavoro autorizzabili è confermato entro il 75% di quelli ammessi nel 1989. Sulla base della nota ministeriale dell’11 ottobre 1990, viene disposto il blocco immediato del rilascio delle autorizzazioni e l’invito a respingere le richieste di sgravi contributivi in assenza della preventiva autorizzazione della competente sezione circoscrizionale dell’impiego. Le sedi devono informare tempestivamente datori di lavoro e interessati e verificare in vigilanza l’esistenza dell’autorizzazione, contestando eventuali irregolarità.

Blocco delle autorizzazioni e delle agevolazioni contributive per i contratti di formazione e lavoro

Contratti di formazione e lavoro: blocco autorizzazioni e condizioni per le agevolazioni

La circolare recepisce le indicazioni ministeriali in materia di contratti di formazione e lavoro per l’anno 1990, con particolare riferimento alle aree non comprese nei territori del Mezzogiorno. Il documento chiarisce il limite quantitativo alle autorizzazioni e le conseguenze operative per l’accesso alle agevolazioni contributive, imponendo alle sedi un controllo rigoroso sulla presenza della preventiva autorizzazione.

Quadro normativo e limite per il 1990

L’art. 7, comma 17, del D.L. 15 settembre 1990, n. 259, che ha reiterato un precedente analogo provvedimento, conferma per l’anno 1990 il numero complessivo dei contratti di formazione e lavoro autorizzabili per le aree non comprese nel Mezzogiorno nel limite massimo del 75% di quelli ammessi nell’anno 1989. Tale indicazione costituisce il presupposto normativo delle successive istruzioni operative impartite dall’Amministrazione.

Disposizioni ministeriali sul rilascio delle autorizzazioni

Con nota dell’11 ottobre 1990, n. 6272, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - Direzione Generale per l’Impiego - Divisione VII ha comunicato di aver dato disposizione agli Uffici Regionali del Lavoro affinché venga posto "il blocco a valere da subito al rilascio delle autorizzazioni per contratti di formazione e lavoro di qualsiasi tipo". La circolare, pertanto, prende atto del blocco immediato e invita le sedi a conformarsi integralmente a tali direttive.

Effetti sulle agevolazioni contributive

Il Ministero ha inoltre richiesto all’Istituto di respingere tutte le domande di agevolazione degli oneri sociali connessi ai contratti di formazione e lavoro quando non risulti la necessaria autorizzazione rilasciata dalla competente sezione circoscrizionale dell’impiego. Ne deriva che i datori di lavoro non possono versare i contributi in misura ridotta se manca il titolo autorizzativo prescritto.

Adempimenti delle sedi e controlli in sede di vigilanza

Le sedi sono invitate a dare tempestiva diffusione delle disposizioni ai datori di lavoro e agli altri interessati, evidenziando che l’accesso alla contribuzione ridotta è subordinato al rilascio dell’autorizzazione per l’assunzione con contratto di formazione e lavoro. Nell’attività di vigilanza, le sedi devono porre particolare attenzione alla verifica dell’avvenuto rilascio dell’autorizzazione e, qualora essa manchi, procedere alla contestazione dei relativi addebiti.

Punti principali

Limite quantitativo per il 1990

L’art. 7, comma 17, del D.L. 15 settembre 1990, n. 259 conferma per l’anno 1990, per le aree non comprese nei territori del Mezzogiorno, il numero complessivo dei contratti di formazione e lavoro autorizzabili entro il limite massimo del 75% di quelli ammessi nel 1989.

Blocco delle autorizzazioni

Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha comunicato di aver disposto agli Uffici Regionali del Lavoro il blocco immediato del rilascio delle autorizzazioni per contratti di formazione e lavoro di qualsiasi tipo.

Nessuna agevolazione senza autorizzazione

Il Ministero ha invitato l’Istituto a respingere le richieste di agevolazioni per oneri sociali relative a contratti di formazione e lavoro qualora manchi la necessaria autorizzazione rilasciata dalla competente sezione circoscrizionale dell’impiego.

Obblighi delle sedi e dei datori di lavoro

Le sedi devono attenersi alle direttive ministeriali e informare con tempestività datori di lavoro e interessati che non possono effettuare il versamento dei contributi nella misura ridotta prevista se non è stata rilasciata l’autorizzazione ad assumere con contratto di formazione e lavoro.

Attività di vigilanza e addebiti

Nello svolgimento dell’attività di vigilanza, le sedi devono verificare attentamente l’avvenuto rilascio dell’autorizzazione; in mancanza, devono elevare i conseguenti addebiti.

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