Ordinanza n. 2588/2026 - Catania, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-diniego sull’istanza integrativa di accesso agli atti presentata il 25 marzo 2026, relativa alla documentazione analitica e ai verbali individuali delle prove scritta e orale sostenute il 29 gennaio 2026
Esito
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio dell’Università sulla richiesta integrativa di accesso e la condanna dell’Ateneo a ostendere la documentazione analitica e i verbali individuali delle prove scritta e orale del Percorso Abilitante 60 CFU, classe A027. Ha inoltre domandato l’autorizzazione alla notifica per pubblici proclami nei confronti di tutti i candidati del percorso. Il TAR ha rilevato d’ufficio la necessità di assicurare l’integrità del contraddittorio, considerata la possibile presenza nei documenti richiesti di informazioni psico-attitudinali riferibili ad altri partecipanti.
La decisione
Il TAR non ha deciso la domanda di accesso né la legittimità del silenzio. Ha rilevato che l’Università non aveva individuato né avvisato controinteressati nel procedimento, ma che il giudice deve comunque verificarne d’ufficio l’esistenza e ordinare, se necessario, l’integrazione del contraddittorio. In ragione della possibile presenza nei documenti di informazioni psico-attitudinali, ha autorizzato la notifica per pubblici proclami sul sito dell’Università per 15 giorni, da effettuare entro 10 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, mediante pubblicazione dell’ordinanza e di un sunto del ricorso; la documentazione dell’avvenuta notifica dovrà essere depositata entro 15 giorni dal suo perfezionamento. Ha avvertito che l’omessa notifica nei termini e il successivo mancato deposito comportano l’improcedibilità del ricorso ai sensi degli artt. 49, comma 3, e 35, comma 1, lettera c), c.p.a. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 27 gennaio 2027.
Norme richiamate
art. 116, comma 1, c.p.a.
Contro le determinazioni e contro il silenzio sulle istanze di accesso ai documenti amministrativi, nonché per la tutela del diritto di accesso civico connessa all’inadempimento degli obblighi di trasparenza il ricorso è proposto entro trenta giorni dalla conoscenza della determinazione impugnata o dalla formazione del silenzio, mediante notificazione all’amministrazione e ad almeno un controinteressato (...)
Il rito per l’accesso richiede la notificazione del ricorso all’amministrazione e ad almeno un controinteressato; la disposizione è richiamata per inquadrare la necessità del contraddittorio nel giudizio.
art. 22, comma 1, lettera c), l. 241/1990
per “controinteressati” si intendono “tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza”
Sono controinteressati i soggetti identificabili in base alla natura dei documenti richiesti il cui diritto alla riservatezza sarebbe pregiudicato dall’ostensione.
art. 3, comma 1, d.P.R. 184/2006
la pubblica amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, di cui all’articolo 22, comma 1, lettera c), della legge, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione.
Quando individua soggetti controinteressati, l’amministrazione deve informarli della richiesta di accesso con le modalità previste; nel caso concreto l’Università non aveva effettuato tale comunicazione.
art. 52, comma 2, c.p.a.
dover autorizzare la notificazione mediante pubblici proclami richiesta dalla parte ricorrente, disponendo, ai sensi dell’art. 52, comma 2, c.p.a., il quale richiama l’art. 151 c.p.c., che la stessa avvenga mediante pubblicazione, per 15 (quindici) giorni, sul sito web dell’Università degli Studi “di Messina, da effettuarsi entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, di un apposito avviso contenente copia di quest’ultima e di un sunto del ricorso;
Il TAR ha utilizzato la disposizione per autorizzare la notificazione per pubblici proclami, fissandone modalità e termini in relazione alla necessità di integrare il contraddittorio.
art. 151 c.p.c.
disponendo, ai sensi dell’art. 52, comma 2, c.p.a., il quale richiama l’art. 151 c.p.c., che la stessa avvenga mediante pubblicazione, per 15 (quindici) giorni, sul sito web dell’Università degli Studi “di Messina, da effettuarsi entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, di un apposito avviso contenente copia di quest’ultima e di un sunto del ricorso;
Il richiamo consente di disporre la forma alternativa di notificazione mediante pubblicazione sul sito istituzionale, con le modalità concrete stabilite dal giudice.
art. 49, comma 3, c.p.a.
se l’atto di integrazione del contraddittorio non è notificato nei termini assegnati e successivamente depositato, il giudice dichiara il ricorso improcedibile;
L’omessa notificazione dell’atto di integrazione del contraddittorio nel termine assegnato, seguita dal mancato deposito della relativa documentazione, determina l’improcedibilità.
art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.
se l’atto di integrazione del contraddittorio non è notificato nei termini assegnati e successivamente depositato, il giudice dichiara il ricorso improcedibile;
La disposizione è richiamata quale base per la declaratoria di improcedibilità in caso di mancata integrazione del contraddittorio nei termini e di mancato deposito.
Massime di principio
- Nei giudizi in materia di accesso, l’omessa notificazione del ricorso a soggetti potenzialmente controinteressati nel procedimento amministrativo non comporta automaticamente l’inammissibilità quando l’amministrazione non li abbia individuati e coinvolti; il giudice deve comunque verificare anche d’ufficio l’esistenza di controinteressati e, se li individua, ordinare l’integrazione del contraddittorio.
- Nei giudizi di accesso agli atti di procedure selettive, i partecipanti non sono di regola controinteressati in senso tecnico rispetto all’ostensione degli atti della procedura richiesta da un altro partecipante, poiché non possono opporsi all’accesso; resta salva l’eccezione relativa ai documenti contenenti informazioni psico-attitudinali di terzi, esclusi dall’accesso ai sensi dell’art. 24, comma 1, lettera d), l. 241/1990.
- Quando occorre integrare il contraddittorio nei confronti di una pluralità di potenziali controinteressati, il giudice può autorizzare la notificazione per pubblici proclami e determinarne modalità e termini; la mancata notificazione e il successivo mancato deposito della prova nei termini assegnati comportano l’improcedibilità del ricorso.
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