Cassazione Civile, Ordinanza n. 06728/2023 del 07/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società acquirenti)
La controversia
Due società avevano acquistato la partecipazione totalitaria o comunque di controllo in una società debitrice verso banche e, contestualmente, avevano costituito un pegno sulle azioni acquistate a favore di alcuni fideiussori, quale garanzia dell’obbligo di liberare costoro dalle fideiussioni prestate verso gli istituti finanziatori. Sostenendo di avere estinto i debiti principali della società acquisita, le acquirenti chiedevano la declaratoria di inefficacia del pegno, assumendo che con il pagamento dei debiti si fossero estinte anche le fideiussioni e, quindi, il vincolo pignoratizio. I resistenti eccepivano invece la perdurante efficacia delle fideiussioni per la presenza di una clausola di reviviscenza/sopravvivenza, e quindi la permanenza della garanzia pignoratizia fino alla loro completa liberazione. In appello le acquirenti deducevano, da un lato, che la nullità della clausola di reviviscenza dovesse essere rilevata d’ufficio anche in grado di appello; dall’altro, che la Corte territoriale avesse erroneamente interpretato il contratto di pegno, estendendone l’oggetto anche alla clausola di reviviscenza, in violazione dei criteri di interpretazione letterale e sistematica.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo nella parte in cui censurava l’errore processuale della Corte d’appello nel non esaminare la questione di nullità della clausola di reviviscenza, ritenendo che essa fosse rilevabile d’ufficio anche in appello e che il rilievo potesse essere svolto fino alla precisazione delle conclusioni. Tuttavia, ha considerato assorbente e decisiva la seconda censura sostanziale del secondo motivo: la Corte territoriale aveva interpretato in modo non corretto l’art. 3 del contratto di pegno, poiché il pegno garantiva la liberazione delle fideiussioni già prestate e la restituzione delle somme eventualmente pagate ai finanziatori, ma non anche la permanenza di obbligazioni eventuali e future connesse alla clausola di reviviscenza. Per questo la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Bolzano in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 702 c.p.c.
ricorso ex articolo 702 c.p.c.
viene richiamato solo come rito introduttivo della domanda originaria, senza particolare elaborazione
art. 1175 c.c.
richiamato come parametro di correttezza e buona fede nell’interpretazione e attuazione del rapporto
art. 1362 c.c.
il criterio letterale è decisivo per escludere che il pegno garantisse anche la clausola di reviviscenza
art. 1363 c.c.
il contratto va letto nel suo complesso; dal testo dell’art. 3 emerge che la garanzia pignoratizia copriva solo le obbligazioni espressamente indicate
art. 1366 c.c.
evocato dalle ricorrenti come canone di interpretazione secondo buona fede
art. 1375 c.c.
evocato dalle ricorrenti come canone di esecuzione del contratto secondo buona fede
art. 1419 c.c.
richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla nullità parziale e alla clausola di reviviscenza
art. 1421 c.c.
la nullità può e deve essere rilevata d’ufficio dal giudice, anche in appello, se dagli atti emergono gli elementi necessari
art. 1322 c.c.
evocato per la dedotta non meritevolezza della clausola e dell’assetto negoziale
art. 1343 c.c.
evocato per la prospettata illiceità della causa
art. 1346 c.c.
evocato per il dedotto difetto di determinatezza o determinabilità dell’oggetto
art. 1938 c.c.
richiamato dalla Corte territoriale per sostenere che la garanzia potesse sopravvivere come fideiussione per obbligazioni condizionate
art. 101, comma 2, c.p.c.
richiamato quale parametro del contraddittorio sul rilievo officioso della nullità
art. 112 c.p.c.
richiamato in relazione al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e al rilievo delle eccezioni
art. 345 c.p.c.
richiamato per il rilievo officioso della nullità in appello e per i limiti alle nuove eccezioni
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per la trattazione camerale del ricorso
art. 2, comma 3, L. 287/1990
richiamato nel primo motivo in connessione alla dedotta nullità della clausola di reviviscenza per violazione della disciplina antitrust
Massime di principio
- La nullità di una clausola negoziale è rilevabile d’ufficio anche in grado di appello, purché la questione sia desumibile dagli atti e dalle allegazioni già ritualmente introdotte; il rilievo della parte non è precluso fino alla fase decisoria se il giudice potrebbe a sua volta rilevarla officiosamente.
- Quando il giudice di merito decide in rito e aggiunge argomentazioni sul merito, l’impugnazione è ammissibile solo contro la statuizione di rito, perché le considerazioni di merito restano svolte ad abundantiam e sono prive di autonoma rilevanza decisoria.
- Nell’interpretazione del contratto, il dato letterale e il coordinamento sistematico delle clausole sono decisivi: non è consentito estendere la garanzia a obbligazioni diverse da quelle espressamente descritte se il testo contrattuale riferisce il pegno alle sole obbligazioni garantite in essere.
- Una clausola che preveda la permanenza della garanzia fino alla completa estinzione delle obbligazioni garantite non può essere letta come comprensiva di obbligazioni soltanto eventuali o future, se il testo collega la garanzia a obbligazioni già esistenti e specificamente individuate.
- La qualificazione di una clausola come reviviscenza o sopravvivenza non consente automaticamente di includerla nell’oggetto di una garanzia pignoratizia; occorre verificare se il contratto di pegno abbia effettivamente esteso la copertura anche a tale rischio secondo i canoni degli artt. 1362 e 1363 c.c.
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