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Sentenza

Sentenza del 21/01/2020 n. 1211 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ASL di Benevento richiese alla M. srl la restituzione di Euro 727.223 per somme ritenute indebitamente corrisposte. La società contabilizzò l'importo come sopravvenienza passiva. L'Agenzia delle Entrate notificò un avviso di accertamento che rettificava il reddito 2005 disconoscendo la sopravvenienza; tale avviso fu poi annullato in autotutela e sostituito con un nuovo avviso riportante lo stesso contenuto. Il primo avviso annullato aveva dato luogo a giudizio che si era concluso per cessazione della materia; il secondo avviso fu impugnato dalla società e la CTP di Napoli lo annullò (per illegittimo esercizio di autotutela e per mancata indicazione dell'aliquota IRES). L'Agenzia impugnò e la CTR della Campania accolse l'appello, ritenendo legittimo l'esercizio dell'autotutela e che la sopravvenienza passiva non fosse suffragata da elementi certi poiché la richiesta di restituzione non si era tradotta in un'effettiva perdita. La M. srl propose ricorso per cassazione con sei motivi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso della M. srl e ha confermato la decisione di secondo grado favorevole all'Agenzia delle Entrate. Motivo principale: la mera richiesta di restituzione da parte della ASL, non seguita da effettivo esborso, non integra una perdita contabilizzabile come sopravvenienza passiva ai sensi dell'art. 109 TUIR perché manca il requisito della "certa esistenza" e della determinabilità dell'importo. La Corte ha inoltre ritenuto legittimo l'annullamento in autotutela e la riedizione dell'atto per correggere un vizio formale (sottoscrizione), e ha respinto censure processuali sulla motivazione quando riguardavano questioni di diritto. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese in favore dell'Agenzia delle Entrate, liquidate in Euro 7.300 oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 109

    Richiede la "certa esistenza" e la determinabilità per la contabilizzazione dei componenti negativi (tra cui le sopravvenienze passive). La Corte ha ritenuto che la mera richiesta di restituzione non soddisfa questo requisito, quindi la sopravvenienza non era deducibile/registrabile.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 101

    Riguarda la contabilizzazione delle sopravvenienze passive e la disciplina delle perdite su crediti. La Corte ha considerato il riferimento alla deducibilità delle perdite su crediti come un obiter dictum del giudice di appello e ha sottolineato che la questione decisiva era il requisito di certezza ex art. 109.

  • Legge n. 241 del 1990

    Norma generale sul procedimento amministrativo invocata nella contestazione dell'autotutela; la Corte ha ritenuto che l'ufficio avesse comunque comunicato le ragioni dell'annullamento formale.

  • Legge n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente)

    Citata in relazione ai diritti del contribuente e alla correttezza procedimentale; la Corte ha ritenuto regolare l'esercizio dell'autotutela nel caso di correzione di un vizio formale, con comunicazione delle ragioni.

  • D.L. n. 564 del 1994

    Richiamato dalle parti ma non ritenuto determinante dalla Corte sul punto decisivo del requisito di certezza delle sopravvenienze passive.

  • D.M. n. 37 del 1997

    Citato ma non ritenuto decisivo; non influisce sulla valutazione della certezza della passività contabile.

  • D.M. n. 37 del 1997

    Citato tra le norme richiamate nel ricorso; la sentenza non lo considera determinante per la decisione finale.

  • Costituzione della Repubblica Italiana

    Riferimento alla regolarità dell'azione amministrativa; la Corte ha ritenuto che l'azione dell'Ufficio rientrasse nella legittimità amministrativa dato il vizio formale evidenziato e corretto.

  • Codice di procedura civile

    artt. 112 e 132 c.p.c.; art. 360 c.p.c.

    Art. 112/132 richiamati in relazione all'effetto devolutivo dell'appello e all'obbligo di motivazione; la Corte ha escluso l'interesse della parte appellata a lamentare omissioni di esame di motivi altrui e ha precisato i limiti delle doglianze sulla motivazione in cassazione (art. 360).

  • Codice civile - disposizioni sulla introduzione delle leggi (Preleggi)

    art. 12, comma 2; art. 14

    Richiamati nel ricorso; la Corte non li ha ritenuti determinanti rispetto alla questione fiscale contabile centrale.

Massime di principio

  • Per contabilizzare una sopravvenienza passiva e rilevarla come componente negativo di reddito occorre la "certa esistenza" dell'obbligazione e la determinabilità dell'importo (art. 109 TUIR): una semplice richiesta di restituzione da parte di un terzo, non seguita da pagamento o atto che renda certo l'obbligo, non basta.
  • L'annullamento in autotutela e la conseguente riedizione di un atto impositivo possono essere legittimi se servono a correggere un vizio formale dell'atto sostituito e se le ragioni dell'annullamento vengono comunicate al destinatario; ciò non comporta automaticamente l'illegittimità dell'azione dell'Ufficio.
  • In sede di Cassazione non sono ammissibili censure che consistono in riesame del merito dei fatti o che sollevano vizi di motivazione riferiti a questioni di diritto; il rimedio riguarda invece errori di diritto pienamente dedotti e motivati.
  • Una parte appellata non ha interesse processuale a censurare omissioni dell'appello avanzato dalla controparte; le doglianze devono riguardare decisioni che le hanno pregiudicato.
  • La disciplina delle perdite su crediti è distinta dal requisito di certezza per le sopravvenienze passive: non si può sostituire la valutazione di perdite su crediti alla necessità di dimostrare l'esistenza certa della passività contabile.

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