Sentenza del 18/01/2018 n. 262 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
IRPEF - Redditometro - Indice di capacità reddituale - Contratto locazione immobile - Spese di straordinaria e ordinaria manutenzione a carico del conduttore - Illegittimità dell'avviso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’avviso di accertamento è stato ritenuto illegittimo e deve essere annullato, poiché l’amministrazione finanziaria non poteva attribuire al contribuente un indice di capacità reddituale fondato sulla disponibilità dell’immobile senza considerare la clausola contrattuale che poneva le spese di manutenzione a carico del conduttore. La decisione è conforme ai principi affermati dalla Corte di cassazione nelle sentenze n. 21142/2016 e n. 16912/2016.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato l’attribuzione di un indice di disponibilità reddituale derivante da un contratto di locazione immobiliare. Nel contratto era prevista una clausola specifica che poneva a carico del conduttore sia le spese di ordinaria sia quelle di straordinaria manutenzione. Tali oneri, pertanto, non potevano essere automaticamente considerati come spese sostenute dal proprietario e utilizzati per presumere una maggiore capacità contributiva ai sensi del redditometro.
Norme richiamate
Art. 1576 del Codice civile
Il locatore deve eseguire, durante la locazione, tutte le riparazioni necessarie, eccettuate quelle di piccola manutenzione che sono a carico del conduttore.
La ripartizione legale delle spese di manutenzione può essere modificata o specificata dalle parti nel contratto. Ai fini dell’accertamento redditometrico, occorre quindi considerare l’effettivo contenuto della clausola contrattuale e non presumere che tutte le spese gravino sul proprietario.
Art. 38 del d.P.R. 600/1973
Disciplina l’accertamento sintetico del reddito mediante la presunzione di una capacità contributiva coerente con le spese e gli elementi indicativi di ricchezza. L’amministrazione deve tuttavia fondare la presunzione su elementi effettivamente riferibili al contribuente.
Massime di principio
- Nel redditometro, la disponibilità di un immobile non può essere valutata in modo automatico e astratto: devono essere esaminati il contratto di locazione e gli effettivi oneri economici sostenuti dal contribuente.
- Se una clausola contrattuale pone a carico del conduttore le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione, tali costi non possono essere imputati al proprietario come indice della sua capacità reddituale.
- Il contribuente può contestare l’accertamento dimostrando documentalmente che le spese utilizzate dall’amministrazione come indicatori di reddito non sono state da lui sostenute.
- Le presunzioni del redditometro devono riferirsi a elementi concretamente riconducibili al contribuente; in mancanza di tale collegamento, l’avviso di accertamento può essere annullato.
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