Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 18/01/2018 n. 262 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

IRPEF - Redditometro - Indice di capacità reddituale - Contratto locazione immobile - Spese di straordinaria e ordinaria manutenzione a carico del conduttore - Illegittimità dell'avviso.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’avviso di accertamento è stato ritenuto illegittimo e deve essere annullato, poiché l’amministrazione finanziaria non poteva attribuire al contribuente un indice di capacità reddituale fondato sulla disponibilità dell’immobile senza considerare la clausola contrattuale che poneva le spese di manutenzione a carico del conduttore. La decisione è conforme ai principi affermati dalla Corte di cassazione nelle sentenze n. 21142/2016 e n. 16912/2016.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato l’attribuzione di un indice di disponibilità reddituale derivante da un contratto di locazione immobiliare. Nel contratto era prevista una clausola specifica che poneva a carico del conduttore sia le spese di ordinaria sia quelle di straordinaria manutenzione. Tali oneri, pertanto, non potevano essere automaticamente considerati come spese sostenute dal proprietario e utilizzati per presumere una maggiore capacità contributiva ai sensi del redditometro.

Norme richiamate

  • Art. 1576 del Codice civile

    Il locatore deve eseguire, durante la locazione, tutte le riparazioni necessarie, eccettuate quelle di piccola manutenzione che sono a carico del conduttore.

    La ripartizione legale delle spese di manutenzione può essere modificata o specificata dalle parti nel contratto. Ai fini dell’accertamento redditometrico, occorre quindi considerare l’effettivo contenuto della clausola contrattuale e non presumere che tutte le spese gravino sul proprietario.

  • Art. 38 del d.P.R. 600/1973

    Disciplina l’accertamento sintetico del reddito mediante la presunzione di una capacità contributiva coerente con le spese e gli elementi indicativi di ricchezza. L’amministrazione deve tuttavia fondare la presunzione su elementi effettivamente riferibili al contribuente.

Massime di principio

  • Nel redditometro, la disponibilità di un immobile non può essere valutata in modo automatico e astratto: devono essere esaminati il contratto di locazione e gli effettivi oneri economici sostenuti dal contribuente.
  • Se una clausola contrattuale pone a carico del conduttore le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione, tali costi non possono essere imputati al proprietario come indice della sua capacità reddituale.
  • Il contribuente può contestare l’accertamento dimostrando documentalmente che le spese utilizzate dall’amministrazione come indicatori di reddito non sono state da lui sostenute.
  • Le presunzioni del redditometro devono riferirsi a elementi concretamente riconducibili al contribuente; in mancanza di tale collegamento, l’avviso di accertamento può essere annullato.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.