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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27115/2026 del 17/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (indagato)

La controversia

La vicenda riguarda un presunto mandato omicidiario attribuito all'indagato, indicato come mandante di un agguato organizzato contro una persona offesa e un secondo bersaglio, con concorso di altri soggetti come esecutori materiali e intermediari. Il GIP aveva inizialmente escluso la gravità indiziaria quanto al tentato omicidio, ritenendo che la condotta non avesse oltrepassato la fase preparatoria; il Tribunale del riesame, in accoglimento dell'appello cautelare del pubblico ministero ex art. 310 c.p.p., ha invece ritenuto integrata la gravità indiziaria per il tentato omicidio in concorso, valorizzando soprattutto alcune intercettazioni da cui avrebbe desunto che gli esecutori si fossero mossi dalla base logistica per dare avvio all'agguato, interrotto solo dalla presenza delle forze dell'ordine. Il ricorso per cassazione denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 56, 110 e 575 c.p. e all'art. 273 c.p.p., sostenendo che il riesame avrebbe tratto da conversazioni intercettate una ricostruzione congetturale e illogica, senza prova certa dell'uscita e dell'allontanamento degli esecutori, senza adeguato confronto con la motivazione del GIP e senza dimostrare che la condotta avesse già raggiunto la soglia degli atti idonei e univoci richiesti per il tentativo punibile.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha escluso che l'ordinanza del Tribunale del riesame avesse svolto un adeguato confronto critico con la decisione liberatoria del GIP, rilevando che la ricostruzione dell'avvio della fase esecutiva del tentato omicidio poggiava su un fatto non dimostrato con certezza, cioè l'effettiva uscita e l'allontanamento degli esecutori dalla base logistica. La Corte ha ritenuto che il giudice cautelare di secondo grado avesse valorizzato in modo apodittico e congetturale il dato intercettativo, senza supporti oggettivi idonei a spiegare tempi, distanze e concreta progressione dell'azione. Per tale ragione ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale del riesame di Lecce per nuovo giudizio, da svolgersi nel rispetto dei principi di diritto enunciati.

Norme richiamate

  • art. 310 c.p.p.

    norma che consente l'appello cautelare del pubblico ministero avverso il rigetto della misura; nel caso ha costituito il rimedio utilizzato per ribaltare la decisione del GIP.

  • art. 311 c.p.p.

    norma che disciplina il ricorso per cassazione avverso le decisioni cautelari.

  • art. 606, lett. b) c.p.p.

    richiamato come vizio di violazione di legge denunciato dalla difesa, in relazione alla qualificazione del fatto tentato e al concorso.

  • art. 606, lett. e) c.p.p.

    parametro del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ritenuto integrato per illogicità, contraddittorietà e travisamento del dato probatorio.

  • art. 56 c.p.

    norma sul tentativo; la Corte ribadisce che occorrono atti idonei e univocamente diretti alla commissione del delitto, anche in presenza di atti preparatori tipici che segnalino l'inizio dell'attuazione del piano criminoso.

  • art. 110 c.p.

    norma sul concorso di persone nel reato, richiamata per la configurazione del mandante e degli esecutori materiali.

  • art. 575 c.p.

    norma dell'omicidio volontario, cui si collega il tentativo contestato.

  • art. 273 c.p.p.

    norma sui gravi indizi di colpevolezza, parametro della valutazione cautelare.

  • art. 292 c.p.p.

    richiamato quale fonte dell'obbligo motivazionale del provvedimento cautelare, anche in sede di accoglimento dell'appello del pubblico ministero.

  • art. 533, comma 1, c.p.p.

    evocato per distinguere lo standard probatorio del giudizio di merito da quello cautelare.

  • art. 416-bis.1 c.p.

    citato nell'imputazione provvisoria come aggravante del delitto tentato, in ragione del contesto mafioso.

Massime di principio

  • Nel procedimento cautelare, quando il Tribunale del riesame riforma in senso sfavorevole all'indagato il rigetto del GIP, deve confrontarsi in modo specifico e critico con le ragioni della decisione liberatoria, specie se il materiale probatorio è immutato; la mancata presa in carico degli argomenti decisivi del primo giudice integra vizio di motivazione.
  • Il sindacato di legittimità sulla motivazione del provvedimento cautelare riguarda la congruenza logica della valutazione dei gravi indizi: la motivazione deve essere effettiva, non contraddittoria, non manifestamente illogica e non fondata su passaggi congetturali o su fatti non dimostrati.
  • Ai fini del tentativo punibile, non basta la mera preparazione; anche gli atti preparatori possono rilevare solo se, per la loro tipicità e per una valutazione ex ante, consentono di ritenere che il piano criminoso sia già entrato in una fase di concreta attuazione e che il delitto sia in significativa probabilità di commissione.
  • Se la ricostruzione dell'avvio dell'azione esecutiva si fonda su un dato fattuale decisivo ma dubbio o privo di riscontri oggettivi, la qualificazione del fatto come tentato reato non può reggere su semplici inferenze o su una lettura univoca ma non necessitata delle intercettazioni.
  • Quando il compendio indiziario è basato essenzialmente su intercettazioni, l'interpretazione delle conversazioni è riservata al giudice di merito, ma in cassazione è censurabile ove il contenuto sia stato travisato in modo decisivo o valutato solo parzialmente, omettendo passaggi rilevanti per la coerenza complessiva della ricostruzione.

Come è indicizzato

MaterieCorruzioneFalsità in atto pubblicoImpugnazioniEsigenze cautelari
RamiReati contro la PAReati contro la fede pubblicaProcesso penaleMisure cautelari
IstitutiConcorso di personeTentativoNesso di causalitàOnere della prova

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