Risoluzione n. 124 del 7/11/2006
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione esamina la posizione di un'impresa di assicurazioni britannica che cessa la stabile organizzazione in Italia e continua solo in libera prestazione di servizi, chiarendo effetti fiscali su IRES, IRAP e imposta sulle assicurazioni. L'Agenzia richiama la disciplina del Codice delle assicurazioni private e il principio di distinzione tra libera prestazione di servizi e stabilimento, con conseguenze sulla rilevanza della stabile organizzazione in liquidazione.
Interpello sull'art. 152 TUIR e sull'ambito di applicazione per impresa assicurativa estera
Interpello sull'ambito di applicazione dell'art. 152 TUIR per impresa assicurativa estera
La risoluzione riguarda un interpello presentato da un'impresa di assicurazioni costituita nel Regno Unito, operante in Italia prima in libera prestazione di servizi e poi anche in regime di stabilimento tramite sede secondaria. La società intende cessare la sede secondaria italiana, revocare il rappresentante generale e proseguire soltanto l'attività in libera prestazione di servizi, ponendo problemi di liquidazione della stabile organizzazione e di trattamento fiscale delle attività residue.
Contesto fattuale
L'impresa istante ha operato in Italia:
- dal 1992, in regime di libera prestazione di servizi, con nomina di un rappresentante fiscale per il pagamento dell'imposta;
- dal 1 gennaio 1997, anche in regime di stabilimento, mediante sede secondaria con rappresentanza stabile e dichiarazione di inizio attività tramite stabile organizzazione.
Successivamente la società decide di limitare la propria operatività in Italia alla sola libera prestazione di servizi, cessando l'attività svolta tramite stabile organizzazione. Al momento della cancellazione della sede secondaria non tutti i sinistri risultano ancora liquidati o pagati e non sono noti gli esiti di eventuali azioni di surrogazione verso terzi responsabili.
Quesiti posti dall'istante
La società chiede chiarimenti su tre profili principali:
- se gli utili d'impresa derivanti dalla residua attività di prestazione di servizi siano attribuibili, ai fini IRES e IRAP, alla stabile organizzazione in liquidazione oppure siano comunque imponibili ai fini delle medesime imposte;
- se, nel caso tali utili non concorrano alla base imponibile IRES e IRAP, debbano essere oggetto di distinta rilevazione nella contabilità della stabile organizzazione in liquidazione;
- chi debba adempiere agli obblighi relativi all'imposta sulle assicurazioni per i premi non ancora incassati al momento della cessazione, ossia il rappresentante fiscale originariamente nominato o il contraente;
- quale sia la norma oggi applicabile alla territorialità dell'imposta sulle assicurazioni, considerata l'abrogazione del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175.
Soluzione prospettata dal contribuente
L'istante sostiene che:
- i fatti di gestione relativi all'attività svolta in libera prestazione di servizi non generano proventi e oneri rilevanti ai fini IRES e IRAP e non devono essere contabilizzati nella stabile organizzazione in liquidazione;
- le rate di premio incassate dopo la cessazione della rappresentanza generale devono essere denunciate dal rappresentante fiscale, che deve anche versare la relativa imposta sulle assicurazioni;
- la territorialità dell'imposta sulle assicurazioni resterebbe disciplinata dall'articolo 1, primo comma, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, ferma l'eventuale applicazione delle direttive europee richiamate.
Inquadramento normativo richiamato dall'Agenzia
L'Agenzia richiama l'articolo 24 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), che disciplina l'esercizio dell'attività in libera prestazione di servizi nel territorio della Repubblica da parte di imprese con sede legale in un altro Stato membro.
In particolare, il comma 4 prevede che, nell'esercizio in libera prestazione di servizi, l'impresa non possa avvalersi di:
- sedi secondarie;
- agenzie;
- qualsiasi altra presenza permanente nel territorio italiano, anche se costituita da un semplice ufficio gestito da personale dipendente o da persona indipendente incaricata di agire stabilmente per conto dell'impresa.
La risoluzione sottolinea che tale disciplina delinea, nel settore assicurativo, le condizioni per operare in uno Stato membro diverso da quello di origine.
Distinzione tra libera prestazione di servizi e stabilimento
L'Agenzia chiarisce il principio generale secondo cui:
- nel regime di libera prestazione di servizi l'attività assicurativa è esercitata senza una stabile organizzazione nello Stato membro della prestazione;
- nel regime di stabilimento, invece, l'impresa opera attraverso un'installazione duratura nel paese ospitante.
La distinzione viene ricondotta anche al Trattato CE, articolo 50, comma 3, che consente la prestazione temporanea del servizio nello Stato membro ospitante, e alla giurisprudenza della Corte di giustizia, secondo cui possono rientrare nella libera prestazione di servizi anche attività svolte in modo duraturo dallo Stato membro di origine senza spostamento del prestatore nello Stato ospitante.
Esito della risposta, nei limiti del testo fornito
Dalla porzione di testo disponibile emerge che l'Agenzia avvia la valutazione sulla base della disciplina di settore e della distinzione tra libera prestazione di servizi e stabilimento, con l'obiettivo di verificare la permanenza o meno di una stabile organizzazione rilevante ai fini fiscali. Il testo fornito si interrompe prima della conclusione della risposta, per cui non risultano visibili le soluzioni definitive ai singoli quesiti posti dall'istante.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Agenzia delle Entrate
- Risoluzione · 7 nov 2006Risoluzione n. 122 del 7/11/2006
- Risoluzione · 7 nov 2006Risoluzione n. 123 del 7/11/2006
- Risoluzione · 7 nov 2006Risoluzione n. 125 del 7/11/2006
- Risoluzione · 7 nov 2006Risoluzione n. 126 del 7/11/2006
- Risoluzione · 9 nov 2006Risoluzione n. 129 del 9/11/2006
- Risoluzione · 9 nov 2006Risoluzione n. 128 del 9/11/2006
Cerchi altro? Cerca gratis in Agenzia delle Entrate →