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Risoluzione

Risoluzione n. 123 del 7/11/2006

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che, se nel corso dell’anno un’associazione sportiva dilettantistica in regime 398 supera 250.000 euro di proventi commerciali, il regime agevolato cessa dal mese successivo sia per IVA sia per imposte sui redditi, con passaggio al regime ordinario.

Superamento del limite di 250.000 euro nel regime legge 398/1991 per associazione sportiva dilettantistica

Superamento del limite di 250.000 euro nel regime agevolato ex legge 398/1991

La risoluzione esamina il trattamento fiscale applicabile a un’associazione sportiva dilettantistica che ha optato per il regime agevolato previsto dalla legge n. 398 del 1991 e che, durante il periodo d’imposta, supera il limite di 250.000 euro di proventi commerciali. Il chiarimento riguarda sia l’IVA sia le imposte sui redditi e definisce gli effetti del superamento del limite nel corso dell’anno.

Quesito posto dall’associazione

L’associazione sportiva dilettantistica Alfa chiede quale regime tributario debba applicarsi quando il limite di 250.000 euro venga superato in corso d’anno. In particolare, domanda se:

  • ai fini IVA il regime ordinario debba decorrere dal mese successivo al superamento;
  • ai fini delle imposte sui redditi il regime agevolato possa comunque applicarsi all’intero anno;
  • in subordine, sia possibile applicare due regimi diversi nello stesso periodo d’imposta, con regime 398 fino al superamento e regime ordinario successivamente.

Quadro normativo richiamato

L’Agenzia richiama anzitutto l’articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, come modificato, che consente alle associazioni sportive dilettantistiche non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti di promozione sportiva riconosciuti, di accedere ai regimi agevolativi quando nel periodo d’imposta precedente abbiano conseguito proventi commerciali entro il limite previsto.

Viene poi ricordato che l’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289:

  • ha esteso l’applicabilità della legge n. 398 del 1991 anche alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro;
  • ha elevato a 250.000 euro il limite massimo dei proventi commerciali rilevante ai fini dell’accesso e del mantenimento del regime.

Regime IVA previsto dalla legge 398/1991

Per i proventi soggetti a IVA, l’articolo 2, comma 3, della legge n. 398 stabilisce che l’imposta continua ad applicarsi con le modalità dell’articolo 74, sesto comma, del DPR n. 633 del 1972. Tale applicazione è confermata anche dall’articolo 9, comma 1, del DPR n. 544 del 1999.

In sostanza, per i soggetti che aderiscono alla legge n. 398, il vantaggio IVA consiste nell’uso del regime speciale dell’articolo 74, sesto comma, del DPR n. 633 del 1972.

Regime delle imposte sui redditi

Ai fini delle imposte dirette, l’articolo 2, comma 5, della legge n. 398 prevede che il reddito imponibile sia determinato applicando ai proventi derivanti dall’attività commerciale il coefficiente di redditività del 3 per cento, con aggiunta delle plusvalenze patrimoniali.

Il documento evidenzia quindi che l’agevolazione reddituale si sostanzia nella determinazione forfetaria del reddito imponibile, in luogo delle ordinarie regole del TUIR.

Adempimenti contabili semplificati

Per i medesimi soggetti, l’articolo 9, comma 3, del DPR n. 544 del 1999 prevede inoltre adempimenti contabili semplificati, che sostituiscono quelli previsti dall’articolo 2, comma 2, della legge n. 398 del 1991.

Effetti del superamento del limite nel corso del periodo d’imposta

Il punto centrale del chiarimento è l’articolo 1, comma 2, della legge n. 398 del 1991, secondo cui, se i soggetti che hanno esercitato l’opzione superano nel corso del periodo d’imposta il limite di 250.000 euro, cessano di applicarsi le disposizioni della legge con effetto dal mese successivo a quello in cui il limite è superato.

L’Agenzia sottolinea che la norma non distingue tra:

  • regime agevolato IVA;
  • regime agevolato delle imposte sui redditi.

Pertanto, la cessazione opera per entrambi i profili fiscali.

Chiarimenti interpretativi richiamati dalla circolare n. 1 del 1992

La risoluzione richiama la circolare n. 1 dell’11 febbraio 1992, parte 2, che aveva già precisato come, nel corso dello stesso periodo d’imposta, possano eventualmente coesistere due diversi regimi tributari quando vengano meno i requisiti per il regime agevolato.

In particolare, la circolare afferma che:

  • gli obblighi contabili ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA;
  • i criteri di determinazione del reddito;
  • gli adempimenti IVA ordinari restano applicabili fino al momento in cui ha effetto l’opzione e vengono ripristinati dal momento in cui cessa l’effetto della stessa.

Soluzione dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia conclude che, se l’associazione sportiva dilettantistica consegue nel periodo d’imposta proventi commerciali superiori a 250.000 euro, si determinano due distinti periodi con regimi fiscali differenti, sia per l’IVA sia per le imposte sui redditi:

  • dall’inizio del periodo d’imposta fino al mese in cui avviene il superamento del limite, continuano ad applicarsi il regime agevolato della legge n. 398/1991, con determinazione del reddito, IVA e adempimenti contabili secondo tale disciplina;
  • dal mese successivo al superamento del limite e fino alla fine del periodo d’imposta, si applica il regime tributario ordinario, sia per la determinazione dell’imposta sia per gli adempimenti contabili.

Esito pratico per il contribuente

La soluzione accolta dall’Agenzia coincide sostanzialmente con l’impostazione prospettata dall’associazione per l’IVA e la estende anche alle imposte sui redditi, escludendo invece la possibilità di mantenere il regime agevolato per l’intero anno dopo il superamento della soglia.

La risposta è resa nell’ambito di interpello ai sensi dell’art. 4, comma 1, ultimo periodo, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.

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