Salta al contenuto
Risoluzione

Risoluzione n. 122 del 7/11/2006

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Risoluzione chiarisce che, se la sentenza definitiva di revoca del decreto ingiuntivo interviene prima della notifica dell’avviso di liquidazione, l’imposta proporzionale del 3% non è più dovuta. Resta comunque dovuta, per ciascun atto, l’imposta in misura fissa, poiché decreto ingiuntivo e sentenza sono autonomamente soggetti a registrazione.

Decreti ingiuntivi esecutivi revocati: imposta di registro

Decreti ingiuntivi esecutivi revocati e imposta di registro

La Risoluzione affronta il trattamento, ai fini dell’imposta di registro, dei decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi quando, nel giudizio di opposizione ex articolo 645 c.p.c., intervenga una sentenza definitiva di revoca prima che l’ufficio abbia notificato l’avviso di liquidazione. Il documento chiarisce il rapporto tra tassazione provvisoria del decreto ingiuntivo e tassazione definitiva risultante dall’esito del giudizio di opposizione.

Quadro normativo di riferimento

La disciplina richiamata si fonda sul d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Testo unico dell’imposta di registro), in particolare:

  • articolo 37, che assoggetta a registrazione gli atti dell’autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono, anche parzialmente, il giudizio, compresi i decreti ingiuntivi esecutivi, anche se impugnati o impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato;
  • articolo 8 della Tariffa, Parte I, che elenca gli atti dell’autorità giudiziaria soggetti a registrazione in termine fisso;
  • articolo 41, comma 2, che prevede per tali atti un’imposta principale non inferiore, in ogni caso, alla misura fissa di euro 168,00, salvo ipotesi particolari.

Sono inoltre richiamati:

  • articolo 13, comma 3, per la richiesta di registrazione da parte dei cancellieri nei termini previsti;
  • articolo 16, secondo cui la registrazione è eseguita previo pagamento dell’imposta liquidata dall’ufficio;
  • articolo 54, che stabilisce il pagamento entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso di liquidazione;
  • articolo 76, comma 2, lettera a), relativo al termine decadenziale di tre anni dalla richiesta di registrazione.

Principio generale sulla tassazione degli atti giudiziari

La Risoluzione ribadisce che, per gli atti dell’autorità giudiziaria, l’obbligo di registrazione e di pagamento dell’imposta sussiste anche se l’atto è impugnato o impugnabile. In questa fase la tassazione ha natura provvisoria, perché la sua definitività dipende dall’esito del successivo giudizio e da un’eventuale sentenza passata in giudicato.

In tale logica, il decreto ingiuntivo esecutivo è tassato in ragione della sua natura esecutiva, a prescindere dall’effettiva esecuzione forzata e dall’apposizione della formula esecutiva da parte della cancelleria. L’imposta colpisce infatti la manifestazione di capacità contributiva insita nel provvedimento giudiziario, non la scelta concreta dell’istante di procedere all’esecuzione.

Rapporto tra decreto ingiuntivo e giudizio di opposizione

Il documento sottolinea che l’opposizione al decreto ingiuntivo non dà origine a un processo nuovo e autonomo, ma prosegue il giudizio già iniziato. Tuttavia, decreto ingiuntivo e sentenza sono considerati due atti separati, ciascuno soggetto autonomamente all’obbligo di registrazione.

Da ciò deriva che:

  • in sede di registrazione del decreto ingiuntivo, l’imposta applicata è provvisoria;
  • quando il giudizio di opposizione si conclude con sentenza passata in giudicato, si determina la tassazione definitiva;
  • la definizione finale del giudizio può comportare un conguaglio oppure un rimborso rispetto alle somme già pagate.

Caso specifico: revoca del decreto prima della liquidazione dell’imposta

La questione centrale riguarda l’ipotesi in cui la sentenza definitiva di revoca del decreto ingiuntivo intervenga prima della notifica dell’avviso di liquidazione dell’imposta proporzionale, oppure prima che le parti effettuino il pagamento sulla base di tale avviso.

In questa situazione, secondo la consolidata giurisprudenza richiamata, l’obbligazione tributaria relativa all’imposta proporzionale sul decreto ingiuntivo viene meno. Di conseguenza, l’ufficio non può più pretendere il pagamento dell’imposta proporzionale del 3% sulla somma richiesta, se la sentenza definitiva è intervenuta prima della notifica dell’avviso di liquidazione.

La Risoluzione evidenzia che ciò può accadere quando la registrazione degli atti giudiziari si protrae a lungo e l’avviso di liquidazione venga emesso a distanza di tempo, pur nel rispetto del termine decadenziale di tre anni dalla richiesta di registrazione.

Effetti fiscali della revoca definitiva

Quando interviene la sentenza definitiva di revoca prima della notifica dell’avviso di pagamento dell’imposta proporzionale:

  • l’imposta proporzionale non è più dovuta;
  • resta comunque dovuta l’imposta in misura fissa per il decreto ingiuntivo;
  • resta dovuta, separatamente, anche l’imposta in misura fissa per la sentenza, poiché entrambi gli atti sono autonomamente soggetti a registrazione in termine fisso.

Ne consegue che l’imposizione definitiva non si fonda più sulla misura proporzionale riferita al decreto revocato, ma sulle imposte fisse dovute per ciascun provvedimento giudiziario.

Finalità interpretativa e criterio di economicità

La soluzione adottata è motivata anche da esigenze di semplificazione amministrativa. Essa mira a evitare procedure di riscossione inutili e successive domande di rimborso altrettanto onerose.

Il documento richiama espressamente, a sostegno dell’interpretazione, il criterio di economicità dell’azione amministrativa di cui all’articolo 61 del D.Lgs. n. 300 del 1999.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.