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Ordinanza

Ordinanza n. 138/2026 - Lecce, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della comunicazione dell'Azienda Sanitaria Locale Taranto, Area Gestione del Patrimonio, del 5.12.2025 (protocollo nr. 262702), recante la diffida a proseguire in proroga il servizio di gestione della logistica dei magazzini e movimentazione del materiale per le necessità dell'Azienda Sanitaria Locale di Taranto di cui al contratto del 31.3.2017 (repertorio n. 971) e della nota dell'Azienda Sanitaria Locale Taranto, Area Gestione del Patrimonio del 16.12.2025 (prot. n. 270888) a mezzo della quale si preannuncia l'affidamento del servizio sino al 30.6.2026, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti.

Giustizia amministrativa202501374

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diffida a proseguire in proroga il servizio di gestione della logistica dei magazzini e movimentazione del materiale e preannuncio dell'affidamento del servizio fino al 30 giugno 2026

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Le imprese ricorrenti hanno impugnato la proroga dell'affidamento del servizio di logistica e movimentazione del materiale dell'Azienda Sanitaria Locale Taranto, contestando l'utilizzo dello strumento della proroga in assenza dei relativi presupposti di legge. Nel corso del giudizio, l'amministrazione ha adottato una deliberazione con cui, nelle more dell'espletamento della procedura ordinaria di gara, ha disposto l'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 76, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 36/2023, in favore del consorzio ricorrente, per la prosecuzione senza soluzione di continuità del servizio per sei mesi, dal 1° gennaio al 30 giugno 2026. Il nuovo canone è stato quantificato in € 2.319.464,00 IVA compresa. Il precedente decreto cautelare aveva rilevato che il corrispettivo non poteva essere parametrato all'importo del contratto originario, ma doveva essere oggetto di specifica negoziazione tra le parti.

La decisione

Il TAR non ha definito la domanda cautelare mediante concessione o diniego della sospensione, ma ha ritenuto che, a seguito della deliberazione sopravvenuta, l'Azienda Sanitaria Locale dovesse assumere determinazioni finali sulla stipulazione del contratto ponte con il consorzio ricorrente, che continuava a svolgere regolarmente il servizio senza percepire il compenso risultante dalla procedura negoziata. Poiché gli interessi dedotti erano essenzialmente patrimoniali, il Collegio ha ritenuto adeguata una tutela mediante sollecita definizione del giudizio di merito, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., fissando l'udienza pubblica del 30 settembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    In presenza di esigenze cautelari adeguatamente tutelabili mediante la sollecita definizione del giudizio di merito, il giudice può fissare la data dell'udienza pubblica di merito, senza adottare una distinta misura cautelare.

  • art. 76, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 36/2023

    La disposizione è indicata quale base normativa della procedura negoziata utilizzata dall'amministrazione per la prosecuzione temporanea del servizio nelle more della gara ordinaria; l'ordinanza non ne esamina nel merito la legittimità.

Massime di principio

  • Quando le esigenze cautelari dedotte hanno natura essenzialmente patrimoniale e possono essere adeguatamente soddisfatte dalla rapida definizione del giudizio di merito, il giudice amministrativo può applicare l'art. 55, comma 10, c.p.a. fissando sollecitamente l'udienza pubblica senza concedere una distinta misura cautelare.
  • La sopravvenuta adozione di un atto amministrativo destinato a disciplinare la prosecuzione temporanea del servizio impone all'amministrazione di assumere determinazioni finali sulla stipulazione del relativo contratto quando il servizio continui a essere eseguito e il corrispettivo sia ancora non corrisposto.
  • Nella prosecuzione temporanea di un rapporto contrattuale pubblico, il corrispettivo della prestazione non può essere automaticamente parametrato all'importo previsto dal contratto originario se il giudice abbia stabilito che esso debba essere oggetto di una specifica negoziazione tra le parti.

Come è indicizzato

MaterieEsecuzione del contratto pubblicoAggiudicazione, revoca e annullamento della garaTutela cautelare
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezza

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