Cassazione Civile, Sentenza n. 6499/2021 del 09/03/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Bari che aveva confermato l'accoglimento dell'opposizione di Valenzano ad intimazione/cartella di pagamento per crediti contributivi, ritenendo prescritta la pretesa. L'Agenzia deduceva (1) errata applicazione del termine prescrizionale, sostenendo che il diritto del concessionario è soggetto al termine ordinario decennale e non al termine quinquennale previsto per i crediti contributivi, richiamando anche l'art. 20 d.lgs. 1129/99; (2) errata individuazione del dies a quo della prescrizione: secondo l'Agenzia il termine doveva decorrere dalla scadenza del periodo di 60 giorni attribuito al debitore dopo la notifica della cartella (art. 25 e 50 DPR 602/73) e non dalla data della notifica stessa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia. Ha ritenuto inammissibile una questione nuova sulla "legittimazione" non sollevata nei precedenti gradi. Sul merito ha confermato che: (i) l'art. 20 invocato non incide sul rapporto tra contribuente e ente e non può convertire il termine quinquennale proprio dei crediti previdenziali nel decennale; (ii) la notifica della cartella (art. 25 DPR 602/73) ha effetto interruptivo, ma non sospensivo, della prescrizione: il termine di prescrizione riprende a decorrere dalla data della notifica; (iii) il termine di 60 giorni previsto dall'art. 50 DPR 602/73 costituisce un limite procedurale all'inizio dell'esecuzione ma non una causa legale di sospensione della prescrizione. Per questi motivi il ricorso è stato rigettato. Spese: compensate tra Agenzia e INPS; Agenzia condannata alle spese a favore di Valenzano (liquidate).
Norme richiamate
art. 2935 cod. civ.
La prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere esercitato: il dies a quo è il sorgere del diritto, non gli eventuali limiti procedurali all'esercizio dell'azione.
art. 2946 cod. civ.
Principio generale sui termini di prescrizione; applicato insieme alle norme speciali per determinare la durata del termine di estinzione del credito.
art. 3 legge 24 dicembre 1995 n. 335 (commi 9 e 10)
Prevede il termine più breve (quinquennale) per l'esercizio dei diritti di credito relativi ai contributi previdenziali; la Corte ha ritenuto applicabile il termine più breve ai crediti contributivi, non convertibile dal mero intervento del concessionario.
DPR 29 settembre 1973 n. 602, art. 25
La notifica della cartella è atto di esercizio del diritto di credito e ha effetto interruptivo della prescrizione.
DPR 29 settembre 1973 n. 602, art. 50 comma 1
"il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento"
Il termine di 60 giorni è un termine procedurale per l'inizio dell'esecuzione da parte del concessionario e non costituisce, in assenza di una specifica disposizione, causa legale di sospensione della prescrizione.
d.lgs. (o d.lgs.) art. 20 d.lgs. 1129/1999
"sempre che non sia decorso il termine decennale di prescrizione"
La norma è riferita al rapporto tra ente impositore e agente della riscossione (rialloco/riaffidamento della riscossione) e non incide sui rapporti tra contribuente ed ente impositore né sulla durata prescrizionale dei crediti contributivi.
Massime di principio
- La notifica della cartella di pagamento interrompe la prescrizione del credito, ma non la sospende: dopo l'interruzione il termine ricomincia a decorrere dalla data della notifica.
- I termini procedurali che limitano l'inizio dell'esecuzione (es. 60 giorni dall'art. 50 DPR 602/73) sono rilevanti ai fini esecutivi ma non costituiscono, di per sé, cause legali di sospensione della prescrizione salvo espressa disposizione normativa.
- Per i crediti previdenziali continuano ad applicarsi i termini speciali previsti dalla normativa (es. commi di legge 335/1995): non si può ricavare la conversione del termine quinquennale in decennale attraverso norme che regolano il rapporto tra ente e concessionario.
- La prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere esercitato (dies a quo coincidente con il sorgere del credito), pertanto vanno calcolati i termini dalla data di maturazione del credito salvo interruzioni effettive.
- Le cause di sospensione della prescrizione sono tassative (artt. 2941 e 2942 c.c.): non possono essere aggiunte per via interpretativa ulteriori sospensioni, se non previste espressamente dalla legge.
- In sede di impugnazione è importante sollevare tutte le eccezioni attinenti alla titolarità del rapporto e alla legittimazione nei primi gradi di giudizio: questioni nuove sollevate per la prima volta in Cassazione rischiano l'inammissibilità.
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