Sentenza del 28/04/2016 n. 436 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
ACCERTAMENTO - L' imposta regionale sulle concessioni estrattive minerarie - Irrilevante la territorialità del mare antistante.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
ENI ha impugnato la sentenza di primo grado sostenendo, in via preliminare, la nullità dell'avviso di accertamento per carenza di motivazione e per mancata indicazione o allegazione degli atti richiamati, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge n. 212/2000. Nel merito, ha contestato l'applicabilità dell'imposta regionale sulle concessioni statali, affermando di non essere titolare di concessioni relative a beni demaniali o del patrimonio indisponibile situati nel territorio della Regione Abruzzo. Ha inoltre sostenuto che la concessione, rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Pescara, riguardasse una superficie marina collocata in acque internazionali e non nel territorio regionale, invocando anche l'assenza di potestà regionale sul mare e chiedendo l'annullamento delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa e mancanza di colpevolezza.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello principale. Ha ritenuto che l'imposta regionale prevista dalla legge n. 281/1970 e dalla normativa regionale abruzzese si applichi automaticamente alle concessioni statali per l'occupazione o l'uso di beni demaniali, comprese le concessioni minerarie relative a superfici marine destinate all'estrazione di idrocarburi. Secondo il giudice, è irrilevante stabilire se il mare antistante appartenga formalmente al territorio regionale, poiché la delimitazione del territorio regionale può variare in relazione alla materia considerata e la concessione statale costituisce il presupposto dell'imposta. Il motivo relativo alle sanzioni è stato invece accolto: le sanzioni sono state escluse per l'obiettiva incertezza interpretativa sull'estensione territoriale della norma. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate, anche per la mancata costituzione della Regione.
Norme richiamate
Legge 16 maggio 1970, n. 281, art. 1
Alle Regioni sono attribuiti i seguenti tributi propri: a) imposta sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile
La norma istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali quale tributo proprio delle Regioni a statuto ordinario.
Legge 16 maggio 1970, n. 281, art. 2
Si applica alle concessioni per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato siti nel territorio della Regione
La disposizione è stata interpretata nel senso che l'imposta può colpire anche concessioni statali relative a superfici marine, senza richiedere che il bene sia collocato in una porzione di territorio regionale determinata esclusivamente secondo criteri geografici terrestri.
Legge Regione Abruzzo n. 1 del 4 gennaio 1972
La legge regionale dà attuazione all'imposta sulle concessioni statali nel territorio abruzzese.
Legge Regione Abruzzo n. 11 del 10 luglio 2002, art. 2
La norma conferma l'applicazione dell'imposta ai canoni statali relativi, tra l'altro, a concessioni per servizi e attività portuali e produttive e a concessioni minerarie.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, comma 1
La disposizione impone agli atti dell'amministrazione finanziaria di indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa; tuttavia, nel caso concreto, la censura di difetto di motivazione non è stata accolta.
Corte di Cassazione, sentenze n. 13794 del 27 giugno 2005 e n. 3618 del 2016
In tema di Ici, sono sottoposte all'imposta le piattaforme petrolifere per l'estrazione di idrocarburi ... situate nel tratto di mare, facente parte del demanio statale, antistante il Comune interessato.
Le pronunce sono state richiamate come orientamento secondo cui, sul mare territoriale, possono coesistere i poteri dello Stato, delle Regioni e degli enti locali; in assenza di criteri specifici, il territorio marittimo antistante può essere collegato all'ente territoriale costiero.
Massime di principio
- Per le imposte regionali sulle concessioni statali, il presupposto impositivo è normalmente costituito dall'esistenza di una concessione statale avente a oggetto l'occupazione o l'uso di beni demaniali o del patrimonio indisponibile, comprese le superfici marine destinate ad attività estrattive.
- La contestazione basata sul fatto che la concessione riguardi il mare e non la terraferma non è, da sola, sufficiente a escludere l'imposta: la territorialità regionale può essere valutata in funzione della specifica materia e non soltanto secondo i confini terrestri.
- La competenza dello Stato al rilascio della concessione non esclude necessariamente la potestà tributaria regionale: lo Stato può concedere l'uso del bene demaniale e la Regione può applicare il tributo previsto dalla legge sulla relativa concessione.
- L'esenzione dalle sanzioni può essere riconosciuta quando la normativa presenta un'effettiva e obiettiva incertezza interpretativa, documentata da contrasti giurisprudenziali o da orientamenti amministrativi divergenti; tale esenzione non comporta necessariamente l'annullamento dell'imposta principale.
- Le eccezioni relative alla carenza di motivazione dell'avviso devono essere valutate verificando concretamente se l'atto consenta al contribuente di comprendere presupposti, base imponibile e ragioni giuridiche della pretesa; la possibilità di difendersi in giudizio non sana automaticamente ogni vizio, ma l'invalidità deve essere effettivamente dimostrata.
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