Sentenza del 11/03/2021 n. 1443 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Agevolazioni - Prima casa - Mancato trasferimento della residenza - Occupazione della ex proprietaria - Costituisce causa di forza maggiore.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
impugnazione di avviso di liquidazione per maggiore imposta di registro per decadenza dalle agevolazioni "prima casa" a causa del mancato trasferimento della residenza nel comune dove è ubicato l'immobile entro i termini di legge; la contribuente ha dedotto l'impossibilità di trasferire la residenza per causa di forza maggiore dovuta all'occupazione dell'immobile da parte dell'ex proprietaria, liberato solo successivamente al termine previsto, nonostante ingiunzione giudiziale di rilascio
La decisione
la CTR ha rigettato l'appello dell'Agenzia e confermato la decisione di primo grado favorevole alla contribuente: è stata riconosciuta la causa di forza maggiore (occupazione da parte dell'ex proprietaria) sopravvenuta e non prevedibile che ha impedito il trasferimento della residenza nei termini, per cui non è avvenuta la decadenza delle agevolazioni. È stata inoltre respinta l'eccezione dell'Agenzia secondo cui la contribuente avrebbe comunque potuto trasferire la residenza nel comune anche in altra abitazione; la Commissione ha ritenuto che l'obbligo di trasferimento di residenza debba riferirsi all'immobile acquistato. Condanna dell'Amministrazione al pagamento delle spese di lite.
Norme richiamate
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Tariffa, parte prima)
Tariffa, parte prima, art. 1, nota 2-bis, comma 1, lettera a
la norma richiede il trasferimento della residenza nel comune ove è ubicato l'immobile entro il termine previsto (18 mesi) per fruire delle agevolazioni "prima casa"; tuttavia la sua applicazione ammette un'eccezione in caso di impedimenti di forza maggiore, sopravvenuti e non prevedibili
Giurisprudenza della Corte di cassazione
Cass. nn. 12404/19, 2527/14, 7764/14, 14413/13
orientamento consolidato secondo cui il mancato trasferimento della residenza comporta decadenza dalle agevolazioni salvo che la causa sia forza maggiore sopravvenuta e non prevedibile; la prova dell'evento ostativo e della sua imprevedibilità è rilevante per escludere la decadenza
Massime di principio
- La perdita dell'agevolazione "prima casa" per mancato trasferimento di residenza può essere evitata se il contribuente prova un impedimento di forza maggiore, sopravvenuto e non prevedibile al momento dell'acquisto.
- L'occupazione dell'immobile da parte del venditore o terzi, che renda impossibile il rilascio nonostante provvedimenti giudiziali, è idonea a costituire causa di forza maggiore opponibile all'Amministrazione finanziaria.
- Per avvalersi dell'eccezione di forza maggiore è necessario documentare tempestivi ed effettivi tentativi di ottenere la disponibilità dell'immobile (es. provvedimenti giudiziali, ingiunzioni di rilascio) e la data effettiva del rilascio.
- Il semplice trasferimento della residenza in altro immobile del medesimo comune non sostituisce il requisito richiesto se l'agevolazione riguarda la destinazione dell'immobile acquistato; l'obbligo di stabilire la residenza si riferisce all'immobile acquistato con il beneficio.
- L'onere probatorio grava sul contribuente che afferma la forza maggiore: deve dimostrare l'imprevedibilità e la sopravvenienza dell'evento e l'impossibilità concreta di adempiere entro i termini.
- L'Amministrazione non può automaticamente ritenere prevedibile un ostacolo se il contribuente ha adottato e documentato misure per ottenere il rilascio (ad es. azioni esecutive o richieste giudiziarie); in tali casi il contribuente è generalmente tutelato.
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