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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10751/2025 del 23/04/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Alcuni dipendenti di un ente pubblico locale, assunti con contratto part time a 27 ore settimanali, avevano prestato servizio prima per 28 ore e poi, dopo l’inserimento in un nucleo di guardie particolari giurate dell’ente, per 36 ore settimanali. Essi avevano chiesto sia il pagamento delle maggiorazioni previste dal CCNL per l’orario eccedente quello contrattuale, sia il consolidamento dell’orario di lavoro a 36 ore. La Corte d’appello aveva riconosciuto il diritto alle maggiorazioni per le ore eccedenti, ma aveva negato il consolidamento dell’orario, ritenendo che tale pretesa si ponesse in contrasto con la disciplina sulle assunzioni nella pubblica amministrazione, con i limiti di spesa e con l’art. 36 d.lgs. 165/2001; aveva inoltre escluso l’applicabilità dell’art. 6, commi 2 e 3, del CCNL 14.9.2000, sia per il sopravvenuto quadro normativo dell’art. 3, comma 101, l. 244/2007, sia perché il potere derogatorio collettivo previsto dall’art. 3, comma 6, d.lgs. 61/2000 era stato abrogato dal d.lgs. 276/2003. Nel ricorso per cassazione i lavoratori deducevano la violazione e falsa applicazione dell’art. 6, commi 2 e 3, CCNL, sostenendo che la clausola contrattuale riconoscesse espressamente il consolidamento dell’orario di lavoro e che tale istituto non potesse essere trattato come nuova assunzione soggetta ai vincoli propri delle assunzioni pubbliche.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l’unico motivo di ricorso e ha confermato il rigetto della domanda di consolidamento dell’orario. Ha affermato che, nel lavoro pubblico, l’esecuzione di fatto di un orario diverso e superiore rispetto a quello contrattualmente pattuito non può essere sanata con il consolidamento dell’orario, perché ciò si tradurrebbe in un aggiramento delle norme che presidiano l’accesso e l’organizzazione del pubblico impiego in funzione dell’interesse pubblico. La Corte ha aggiunto che la clausola contrattuale invocata era stata emanata sulla base di una delega legislativa poi venuta meno per effetto dell’abrogazione disposta dal d.lgs. 276/2003. Il ricorso è stato quindi rigettato; le spese sono state poste a carico dei ricorrenti e la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 6, commi 2 e 3, CCNL comparto Regioni e Autonomie locali 14.9.2000

    La clausola contrattuale invocata dai lavoratori non consente, nel pubblico impiego, di consolidare l’orario di fatto svolto in modo difforme da quello pattuito quando ciò comporti elusione dei vincoli pubblicistici sulle assunzioni.

  • art. 6, comma 7, CCNL comparto Regioni e Autonomie locali 14.9.2000

    La disposizione non può essere applicata in senso contrario al successivo quadro normativo che disciplina la trasformazione del rapporto part time nel pubblico impiego.

  • art. 3, comma 101, l. n. 244/2007

    La trasformazione a tempo pieno di un rapporto part time nelle pubbliche amministrazioni è subordinata al rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni in materia di assunzioni.

  • art. 36 d.lgs. n. 165/2001

    La norma, richiamata dalla Corte, impedisce che si realizzi in fatto una trasformazione o conversione del rapporto in contrasto con le regole legali sulle assunzioni pubbliche; il consolidamento dell’orario, se elusivo di tali regole, è nullo per violazione di norma imperativa.

  • art. 3, comma 6, d.lgs. n. 61/2000

    La delega ai contratti collettivi a disciplinare criteri e modalità del consolidamento dell’orario di lavoro supplementare non era più operante dopo la successiva abrogazione.

  • d.lgs. n. 276/2003

    Ha abrogato il comma 6 dell’art. 3 del d.lgs. 61/2000, facendo venir meno il potere contrattuale richiamato a fondamento della pretesa di consolidamento.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego contrattualizzato, l’orario di fatto svolto in eccedenza rispetto a quello pattuito può dar luogo al pagamento delle spettanze dovute per il lavoro effettivamente reso, ma non consente automaticamente la stabilizzazione o il consolidamento dell’orario in difetto dei presupposti legali per le assunzioni.
  • Gli istituti collettivi che incidono sull’assetto dell’orario nel lavoro privato non possono essere applicati nel pubblico impiego in modo da aggirare i vincoli di legge posti a tutela dell’accesso e della spesa pubblica.
  • Una clausola del contratto collettivo non può operare oltre il perimetro della delega legislativa che ne costituisce il fondamento; se la delega è stata abrogata, viene meno anche la possibilità di far valere l’istituto pattizio nei termini originariamente previsti.
  • La modifica in fatto dell’orario di lavoro nel rapporto con una pubblica amministrazione non può essere sanata per mera esecuzione concludente quando ciò contrasti con norme imperative sull’assunzione e sulla trasformazione del rapporto.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

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