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Sentenza

Sentenza n. 2584/2026 - Milano, Sezione 3

per l'annullamento - del decreto della Rettrice dell'Università di Milano Bicocca 24 novembre 2022, prot. 0158509 (n. 6146/2022 dei decreti rettorali) col quale sono stati approvati gli atti della procedura selettiva per la copertura di un posto di professore di seconda fascia, ai sensi dell'art. 18, comma 1, della legge 240/2010, per il settore concorsuale 12/B1 - Diritto commerciale (ssd IUS/04 - Diritto commerciale) presso il Dipartimento di Scienze economico-aziendali e Diritto dell'economia della stessa Università. In base a tali atti è stato individuato il prof. Gabriele Nuzzo quale candidato meritevole di svolgere le funzioni didattiche e di ricerca per le quali è stato bandito il posto; - degli atti della Commissione nominata per la suddetta procedura di selezione, con particolare riferimento al verbale della seduta del 15 novembre 2022 indetta per dare esecuzione alla sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, 5 ottobre 2022, n. 8533, e della relativa relazione finale; - nonché degli altri atti, di cui allo stato non sono noti gli estremi e il testo: - della delibera del Dipartimento di Scienze economico-aziendali e diritto dell'economia dell'Università di Milano Bicocca con la quale, sulla base del decreto rettorale 24 novembre 2022 cit. di approvazione degli atti del concorso, è stata proposta la chiamata del prof. Gabriele Nuzzo quale professore di seconda fascia per Diritto commerciale; - della delibera del Consiglio di amministrazione dell'Università di Milano Bicocca con la quale è stata approvata tale chiamata del prof. Gabriele Nuzzo; - del decreto della Rettrice dell'Università di Milano Bicocca con il quale, in esito alla procedura concorsuale in oggetto, il prof. Gabriele Nuzzo è stato nominato a ricoprire il posto di professore di seconda fascia per il settore concorsuale 12/B1 presso il Dipartimento di Scienze economico-aziendali e diritto dell'economia.

Giustizia amministrativa202300133

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti della procedura selettiva per la copertura di un posto di professore di seconda fascia in Diritto commerciale, inclusi l'approvazione degli atti e l'individuazione del candidato meritevole

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (università e controinteressato)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto rettorale di approvazione degli atti della procedura selettiva ex art. 18, comma 1, della legge 240/2010, gli atti della commissione, la relazione finale e gli ulteriori atti relativi alla proposta, approvazione e formalizzazione della chiamata del candidato individuato come meritevole. Nel corso del giudizio, con nota del 5 marzo 2026, ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione e ha chiesto la declaratoria di improcedibilità del ricorso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Il Collegio ha richiamato il principio della domanda, secondo cui il sindacato giurisdizionale è attivato e resta nella disponibilità della parte che ha promosso il giudizio; pertanto, quando il ricorrente dichiara, prima della decisione nel merito, di non avere più interesse alla pronuncia di annullamento, il giudice non può procedere all'esame sostanziale degli atti impugnati. Le spese sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 18, comma 1, legge 240/2010

    Individua la base normativa della procedura selettiva per la copertura di un posto di professore di seconda fascia; la sentenza non ne esamina il merito.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato quale disposizione processuale applicabile; la sentenza non ne esplicita una specifica interpretazione.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione dell'udienza straordinaria da remoto; la sentenza non ne esplicita una specifica interpretazione.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, la dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione, resa prima dell'esame nel merito, comporta la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
  • In virtù del principio della domanda e della disponibilità del processo da parte di chi lo ha promosso, il giudice amministrativo non può decidere nel merito la domanda di annullamento quando il ricorrente abbia dichiarato di non volerla più coltivare per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La definizione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse può giustificare la compensazione delle spese processuali.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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