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Sentenza

Sentenza n. 979/2026 - Salerno, Sezione 1

per l'annullamento, previa adozione delle più idonee misure cautelari - del provvedimento prot. 5396 del 6 maggio 2025, con il quale il SUAP Cilento, relativamente all'istanza presentata da Zefiro Net e RAI Way Spa, ai sensi dell'art. 44 del d.lgs 259/2003, per l'adeguamento della esistente infrastruttura di radiocomunicazione di proprietà di RAI Way, sita su terreno in Località Sant'Antonio e censita al NCEU del Comune di Camerota al Foglio 10, particella 178, e per l'installazione sulla stessa di una nuova Stazione Radio Base (SRB) di Zefiro Net (codice impianto SA124 Camerota), ha determinato la conclusione negativa del procedimento di conferenza di servizi, in considerazione del parere contrario dell'Ente Parco contenuto nella nota prot. 6358 del 2 maggio 2025; - del parere dell'Ente Parco di cui alla nota prot. 6358 del 2 maggio 2025; - del provvedimento prot. 4712 del 17 aprile 2025 con il quale il SUAP Cilento ha disposto la conclusione negativa del procedimento ed ha comunicato alla società Zefiro Net, ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/1990, la sussistenza dei motivi ostativi al positivo perfezionamento del procedimento de quo; - di ogni altro atto presupposto connesso e conseguente anche ignoto, ivi compreso il parere dell'Ente Parco di cui alla nota prot. 5546 del 14 aprile 2025.

Giustizia amministrativa202501093

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: conclusione negativa della conferenza di servizi relativa all’adeguamento di un traliccio esistente e all’installazione di una nuova stazione radio base, nonché il parere contrario dell’Ente Parco

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, insieme alla proprietaria dell’infrastruttura esistente, aveva richiesto ai sensi dell’art. 44 del d.lgs. 259/2003 l’autorizzazione per innalzare da 12 a 16 metri un traliccio di radiocomunicazione già esistente e installarvi una nuova stazione radio base. L’impianto ricadeva in zona B1, qualificata come riserva generale orientata, del Piano del Parco. Il SUAP concludeva negativamente la conferenza di servizi sulla base del parere contrario dell’Ente Parco, secondo cui l’intervento avrebbe compromesso i valori ambientali e paesaggistici, inciso sugli obiettivi di conservazione e determinato rischi per l’avifauna; l’Ente riteneva inoltre l’intervento una ristrutturazione edilizia non consentita dall’art. 8 delle NTA e negava l’applicabilità dell’art. 20 delle NTA sulle infrastrutture di pubblica utilità. La ricorrente deduceva: incompetenza dell’Ente Parco sulle valutazioni relative alla visibilità e all’inserimento paesaggistico, anche in ragione del positivo parere della Soprintendenza; genericità delle valutazioni sugli impatti ambientali, sulle biocenosi, sul carico ambientale e sull’avifauna; mancata ponderazione dell’interesse generale alla realizzazione dell’infrastruttura; omessa individuazione di misure mitigative, in violazione dell’art. 14-bis, comma 3, l. 241/1990 e dell’art. 20 delle NTA; erronea qualificazione dell’intervento come ristrutturazione edilizia anziché manutenzione straordinaria o comunque intervento di adeguamento su infrastruttura esistente; mancata applicazione della deroga prevista dall’art. 20 delle NTA per opere e infrastrutture di pubblica utilità non altrimenti localizzabili.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato gli atti impugnati, facendo salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione. Ha ritenuto applicabile l’art. 20 delle NTA del Piano Parco, in quanto le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione sono assimilate alle opere di urbanizzazione primaria e hanno carattere di pubblica utilità. Tale disposizione consente, per opere e infrastrutture di pubblica utilità non altrimenti localizzabili, interventi di nuova costruzione, completamento, ampliamento, ristrutturazione e manutenzione strettamente necessari e compatibili con le esigenze di tutela del Parco. La necessarietà risultava adeguatamente rappresentata dalla relazione tecnica, che documentava l’ampliamento della copertura e l’assenza di alternative praticabili, poiché l’intervento utilizzava un’infrastruttura già esistente, accessibile, dotata di energia e orientata verso l’area da servire. Il parere dell’Ente Parco è stato ritenuto carente quanto alla compatibilità: gli impatti ambientali e sull’avifauna erano descritti in modo generico, senza analisi delle situazioni di degrado o alterazione, delle specie presenti, delle caratteristiche di volo, delle ragioni dell’asserito ostacolo e degli eventuali impatti con l’impianto esistente. Parimenti generico era il riferimento alla visibilità e all’inserimento paesaggistico. Inoltre, l’art. 20 derogava alla disciplina dell’art. 8, comma 3, delle NTA e, in ogni caso, l’intervento non comportava una nuova trasformazione sostanziale del territorio, trattandosi dell’ampliamento di un’installazione già esistente. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 44 d.lgs. 259/2003

    Disciplina l’istanza autorizzatoria per l’adeguamento dell’infrastruttura di radiocomunicazione e l’installazione della nuova stazione radio base.

  • art. 43, comma 4, d.lgs. 259/2003

    Le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione sono assimilate alle opere di urbanizzazione primaria.

  • art. 50 d.lgs. 259/2003

    Attribuisce alle infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione carattere di pubblica utilità ai fini della disciplina espropriativa.

  • art. 13 l. 394/1991

    È richiamato con riguardo ai limiti delle valutazioni attribuite all’Ente Parco.

  • art. 14-bis, comma 3, l. 241/1990

    È invocato dalla ricorrente in relazione all’individuazione di soluzioni e misure idonee a contemperare tutela e realizzazione dell’infrastruttura.

  • art. 20 NTA del Piano Parco

    per le opere pubbliche e per le infrastrutture ed i servizi di pubblica utilità non altrove localizzabili, sono consentiti gli interventi di nuova costruzione, di completamento, ampliamento, ristrutturazione e manutenzione strettamente necessari e compatibili con le esigenze generali di tutela del Parco e delle sue risorse.

    Prevede una disciplina derogatoria rispetto alle disposizioni precedenti delle NTA, consentendo interventi su infrastrutture di pubblica utilità non altrimenti localizzabili, subordinatamente alla loro necessarietà e compatibilità con la tutela del Parco.

  • art. 8, comma 3, NTA del Piano Parco

    Disciplina le trasformazioni nella zona B1, ma nel caso concreto è stata ritenuta derogata dall’art. 20 delle NTA.

Massime di principio

  • Le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, in quanto assimilate alle opere di urbanizzazione primaria e dotate ex lege di carattere di pubblica utilità, possono essere localizzate anche in aree soggette a specifica disciplina urbanistico-ambientale, nel rispetto delle condizioni previste dalla disciplina di tutela applicabile.
  • Quando le norme tecniche di un Piano del Parco consentono, in deroga alla disciplina ordinaria della zona, interventi su infrastrutture di pubblica utilità non altrimenti localizzabili, l’Amministrazione deve verificare specificamente la necessarietà dell’intervento, l’assenza di alternative praticabili e la sua compatibilità con le esigenze generali di tutela.
  • Il parere dell’autorità preposta alla tutela ambientale non può fondarsi su affermazioni generiche circa la visibilità dell’opera, l’inserimento paesaggistico o l’impatto sull’avifauna, ma deve illustrare concretamente i valori tutelati incisi, gli effetti dell’intervento e gli elementi tecnici che giustificano il giudizio di incompatibilità.
  • L’ampliamento di un’infrastruttura di radiocomunicazione già esistente, ove non comporti una nuova trasformazione sostanziale del territorio, deve essere valutato considerando la preesistenza dell’impianto e non può essere automaticamente assimilato a una nuova trasformazione edilizia vietata dalla disciplina dell’area.
  • Nel procedimento relativo a un’infrastruttura di pubblica utilità, la valutazione di compatibilità ambientale deve confrontarsi con l’interesse generale alla realizzazione dell’opera e, ove possibile, individuare soluzioni o misure idonee a contemperare tale interesse con le esigenze di tutela.

Come è indicizzato

MaterieTelecomunicazioni e impianti radioAree protette, fauna e floraConferenza di servizi
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniAmbienteProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPonderazione degli interessi e interesse pubblicoPrincipio di legalità e tipicità

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