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Sentenza

Sentenza n. 5934/2026 - Napoli, Sezione 3

Giustizia amministrativa202300808

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell’istanza di condono edilizio ex art. 39 l. 724/1994 e, con motivi aggiunti, ordinanza di demolizione delle opere abusive

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il diniego del 3 gennaio 2023 relativo alla domanda di condono presentata nel 1995 per opere realizzate in un unico compendio immobiliare: un fabbricato commerciale, un appartamento e un locale guardiania, per una volumetria complessiva accertata di 9.552 mc. Hanno dedotto violazione dell’art. 39, comma 1, l. 724/1994, sostenendo che i tre manufatti, in ragione della loro autonomia fisica o funzionale, dovessero essere valutati separatamente e che il Comune avesse illegittimamente sommato le volumetrie. Hanno inoltre lamentato violazione degli artt. 10 e 10-bis l. 241/1990 per omesso esame delle osservazioni presentate dopo la comunicazione dei motivi ostativi. Con motivi aggiunti hanno impugnato l’ordinanza di demolizione del 18 settembre 2023, deducendone l’illegittimità derivata dai vizi del diniego di condono.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso principale e i motivi aggiunti. Ha ritenuto legittima la valutazione unitaria della volumetria perché la domanda di condono era stata presentata unitariamente da un solo richiedente per opere sul medesimo compendio immobiliare; non era quindi consentito scomporre successivamente l’oggetto della domanda per ricondurre i singoli manufatti entro i limiti di condonabilità. Ha respinto anche la censura procedimentale: dal diniego risultava che le osservazioni erano state esaminate e che il Comune aveva illustrato le ragioni del loro mancato accoglimento; l’art. 10-bis non richiede una confutazione analitica di ogni deduzione. La censura contro l’ordinanza di demolizione è stata respinta perché, essendo legittimo il diniego, mancava il presupposto del vizio derivato; l’ordinanza conseguiva all’esito negativo del condono e all’accertata abusività delle opere. I ricorrenti sono stati condannati in solido a rifondere al Comune le spese, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 39, comma 1, l. 724/1994

    Pertanto, il diniego trova fondamento nell’accertato superamento dei limiti dimensionali stabiliti dall’art. 39, comma 1, della legge n. 724 del 1994, disposizione che consente la definizione degli illeciti edilizi soltanto entro i limiti volumetrici ivi previsti.

    Il limite volumetrico costituisce requisito sostanziale di ammissibilità del condono e va verificato rispetto all’intervento edilizio rappresentato nella domanda; se questa riguarda unitariamente più opere sul medesimo compendio, le volumetrie sono considerate complessivamente.

  • artt. 10 e 10-bis l. 241/1990

    Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, l’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 non impone all’Amministrazione una confutazione analitica e dettagliata di ogni singola deduzione del privato, essendo sufficiente che dal provvedimento conclusivo emerga l’effettiva considerazione delle osservazioni presentate e la persistenza delle ragioni ostative già comunicate.

    L’obbligo di esame delle osservazioni procedimentali è assolto quando il provvedimento conclusivo dimostra che esse sono state effettivamente considerate e chiarisce la permanenza delle ragioni ostative, senza necessità di rispondere analiticamente a ogni singola argomentazione.

Massime di principio

  • Il limite volumetrico previsto per il condono ex art. 39, comma 1, l. 724/1994 è un requisito sostanziale di ammissibilità e si verifica con riguardo all’intervento edilizio oggetto della domanda di sanatoria.
  • Quando una domanda di condono è presentata unitariamente per più opere abusive insistenti sul medesimo compendio immobiliare e riconducibili al medesimo richiedente, la volumetria va considerata complessivamente; l’autonomia fisica o funzionale dei manufatti non consente di frazionare successivamente la domanda per eludere il limite di condonabilità.
  • L’art. 10-bis l. 241/1990 non impone una confutazione analitica di ogni osservazione del privato: è sufficiente che il provvedimento conclusivo dia conto della loro effettiva considerazione e spieghi perché persistono le ragioni ostative.
  • Se il diniego di condono è legittimo, è infondata la censura di illegittimità derivata dell’ordinanza di demolizione che consegue all’esito negativo del procedimento e all’accertata abusività delle opere.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAbusi edilizi e sanzioniPartecipazione al procedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiPartecipazione procedimentale

Testo integrale

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