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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29155/2024 del 12/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (concessionario)

La controversia

La società concessionaria della gestione aeroportuale aveva chiesto l’ammissione al passivo del fallimento di una società subconcessionaria e del socio illimitatamente responsabile per un credito derivante da canoni non versati in forza di un rapporto di subconcessione di una porzione di area aeroportuale, utilizzata per un’attività di plastificazione bagagli. Il giudice delegato aveva escluso il credito per la presenza di un controcredito della procedura oggetto di separato giudizio. In sede di opposizione allo stato passivo, il tribunale aveva rigettato l’opposizione ritenendo che, avendo il curatore eccepito l’inadempimento della concessionaria nella fase di verifica, spettasse a quest’ultima dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni contrattuali; prova che la ricorrente non avrebbe fornito. Nel ricorso per cassazione la società deduceva, con il primo motivo, violazione degli artt. 95 e 99 l.fall. e dell’art. 112 c.p.c., sostenendo che il tribunale avesse esaminato un’eccezione di inadempimento non riproposta dalla curatela, rimasta contumace in opposizione, incorrendo in ultrapetizione. Con il secondo motivo deduceva violazione dell’art. 2697 c.c., affermando di avere già assolto l’onere di provare credito e ammontare mediante il contratto di subconcessione e che non spettasse a lei provare negativamente il calo di fatturato o le cause dell’inadempimento della controparte.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che il curatore può sollevare eccezioni di merito sia nella verifica dei crediti sia nel giudizio di opposizione e che, nel caso concreto, l’eccezione di inadempimento era stata già proposta nella fase di accertamento del passivo, entrando così a far parte della materia del contendere. Ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che la questione dell’adempimento e dell’inadempimento era stata già definitivamente scrutinata con giudicato da una sentenza del Tribunale di Palermo intervenuta nelle more, che aveva dichiarato risolto il contratto per colpa della società fallita e aveva escluso la fondatezza delle domande riconvenzionali della procedura. Tale accertamento vincolante superava la questione della ripartizione dell’onere della prova posta a base del decreto impugnato. In dispositivo la Corte ha accolto il ricorso nei limiti del secondo motivo, cassato il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinviato al Tribunale di Catania, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 95 l.fall.

    consente al curatore di eccepire nel giudizio di verifica dei crediti i fatti estintivi e modificativi del credito.

  • art. 99 l.fall.

    consente al curatore di proporre nel giudizio di opposizione anche per la prima volta eccezioni di merito.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per dedurre ultrapetizione, ma la Corte esclude che vi sia stata pronuncia oltre i limiti della domanda.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in tema di riparto dell’onere della prova; la sua applicazione viene però superata dal giudicato formatosi sui fatti costitutivi dell’eccezione di inadempimento.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    norma di legittimità invocata per denunciare violazione di legge in relazione all’art. 2697 c.c.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    norma di legittimità invocata per denunciare il vizio di ultrapetizione in relazione agli artt. 95 e 99 l.fall. e 112 c.p.c.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, il curatore può riproporre e far valere eccezioni di merito già sollevate nella fase di verifica dei crediti; se l’eccezione è stata introdotta tempestivamente in quella fase, il giudice dell’opposizione può esaminarla anche se la curatela resti contumace e non la reiteri espressamente.
  • Quando sui fatti costitutivi di un’eccezione di inadempimento si sia formato un giudicato esterno, tale accertamento vincola il giudice della verifica del passivo e rende irrilevante la controversia sul riparto dell’onere probatorio.
  • L’onere della prova ex art. 2697 c.c. non può essere applicato in modo avulso da un giudicato già intervenuto sui fatti rilevanti della controversia; in presenza di giudicato esterno, la regola probatoria cede alla forza vincolante dell’accertamento definitivo.
  • La deduzione di ultrapetizione non è fondata quando il giudice si limiti a scrutinare un’eccezione già introdotta nella fase procedimentale precedente e già entrata nel thema decidendum del giudizio di opposizione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioniInadempimento
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileObbligazioni
IstitutiOnere della provaGiudicato

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