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Sentenza

Sentenza del 30/01/2015 n. 511 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Accertamento liquidazione controlli - Indagini fiscali - Società cartiere - Rapporti commerciali con imprese inesistenti - Sistema fraudolento - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente sosteneva la legittimità della detrazione dell’IVA relativa all’acquisto di beni intermedi. L’Amministrazione finanziaria aveva invece rilevato rapporti commerciali con imprese inesistenti o società cartiere, inseriti in un sistema fraudolento, e aveva negato la detrazione ritenendo che il contribuente fosse coinvolto, o avrebbe dovuto essere consapevole, della frode. La controversia riguardava quindi la buona fede del contribuente e la conoscibilità delle circostanze indicative del rischio fiscale.

La decisione

La contestazione è stata respinta. È stato ritenuto che la detrazione dell’IVA non spetti quando il comportamento complessivo del contribuente evidenzia la partecipazione a una frode fiscale, con conseguente rottura del nesso di inerenza tra i costi sostenuti e l’attività imprenditoriale. Ai fini della buona fede non è necessario dimostrare la conoscenza effettiva dello stato soggettivo dei fornitori: è sufficiente che il contribuente potesse astrattamente conoscere, usando l’ordinaria diligenza, le situazioni di rischio connesse al coinvolgimento in una frode.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 38

    La disposizione è richiamata quale base normativa dell’accertamento e della liquidazione dei maggiori importi dovuti dall’Amministrazione finanziaria.

Massime di principio

  • La detrazione dell’IVA può essere negata quando gli acquisti risultano inseriti in un sistema fraudolento e il contribuente non dimostra di essere estraneo alla frode.
  • La buona fede non dipende soltanto dalla prova che il contribuente conoscesse concretamente l’irregolarità del fornitore, ma anche dalla possibilità di riconoscere, con l’ordinaria diligenza, gli indici di rischio.
  • Rapporti con società cartiere o imprese inesistenti, modalità commerciali anomale e un comportamento complessivo incompatibile con la normale attività d’impresa possono costituire elementi sufficienti per escludere la detraibilità dell’IVA.
  • In situazioni analoghe, il contribuente dovrebbe documentare l’effettività delle operazioni, l’identità e l’affidabilità dei fornitori, la congruità economica degli acquisti e le verifiche svolte per escludere il coinvolgimento in frodi.

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